Cassazione Civile, Ordinanza n. 02511/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento di somme residue dovute in forza di un mutuo fondiario. I debitori avevano proposto opposizione sostenendo che il creditore originario non potesse dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e risolvere il rapporto sulla base di una sola rata insoluta, poiché il capitolato allegato al mutuo richiedeva un inadempimento diverso o più grave. In appello è intervenuta la società cessionaria del credito della banca, affermando di essere subentrata nel rapporto per cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un primo motivo, che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale era sufficiente a provare la cessione e la sua opponibilità, mentre non era necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese; con un secondo motivo ha sostenuto che il precetto e/o la diffida precedente consentivano di far valere anche la più ampia situazione di insolvenza del debitore quale presupposto della decadenza dal beneficio del termine, e che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto ampliata la causa petendi senza considerare tali elementi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha riconosciuto che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere decisiva, ai fini della prova della cessione del credito, la mancata iscrizione nel registro delle imprese, poiché tale adempimento non ha funzione costitutiva né probatoria della cessione; tuttavia ha escluso la cassazione perché la sentenza poteva essere comunque confermata sulla questione processuale e sostanziale considerata nel secondo motivo. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva indicato né localizzato in modo preciso gli atti da cui risultava che la decadenza dal beneficio del termine fosse stata intimata anche per insolvenza, né aveva riprodotto il contenuto della diffida richiamata. Ne è derivata la conferma del rigetto dell'appello e la condanna della ricorrente alle spese, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale esonera dal notificare la cessione ai debitori ceduti, ma non costituisce prova autonoma dell'esistenza della cessione né richiede l'iscrizione nel registro delle imprese come requisito costitutivo o probatorio del trasferimento.
È richiamato in relazione all'intervento del successore a titolo particolare nel processo, ma la questione centrale trattata è la prova della titolarità sostanziale del credito, non la sola legittimazione processuale all'intervento.
Gli adempimenti pubblicitari previsti per la cessione del credito producono gli effetti di opponibilità verso il debitore ceduto, senza però incidere sul perfezionamento della fattispecie traslativa.
È richiamato dal secondo motivo con riferimento al contenuto del precetto e alla pretesa necessità di corrispondenza tra intimazione e titolo azionato.
È invocato dalla ricorrente come base della decadenza dal beneficio del termine in presenza di insolvenza del debitore.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura, riprodurne il contenuto rilevante e localizzarli nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
Le censure di violazione di legge e omesso esame sono esaminate nei limiti consentiti dal requisito di specificità e autosufficienza del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale vale ai fini dell'opponibilità ai debitori ceduti, ma non sostituisce la prova dell'inclusione dello specifico credito nella cessione quando tale inclusione sia contestata.
- La mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese non ha funzione costitutiva né probatoria del trasferimento del credito e non è, di per sé, idonea a escludere la titolarità del cessionario.
- Quando non è contestata l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione del singolo credito nell'operazione, la prova può essere fornita anche mediante l'avviso pubblicato, purché le indicazioni siano sufficientemente precise da consentire l'individuazione del credito.
- Nel giudizio di opposizione a precetto, il creditore non può ampliare in modo non coerente il fondamento dell'intimazione rispetto al titolo e agli atti richiamati, ma la censura che denunci tale ampliamento deve essere supportata da puntuale autosufficienza del ricorso.
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce l'omessa considerazione di una diffida o di altro documento deve indicarne esattamente la collocazione processuale e riprodurne il contenuto rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile.
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