Cassazione Civile, Ordinanza n. 02504/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato l'aliquota agevolata del 4% applicata all'acquisto di un appartamento in Roma, ritenendo non soddisfatto il requisito del tempestivo trasferimento della residenza nell'immobile. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 21-septies l. n. 241/1990 e agli artt. 51 e 97 Cost.; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986; (3) violazione degli artt. 6 e 7 l. n. 212/2000, del principio di giusta informativa del contribuente, oltre a difetto di istruttoria e motivazione e omessa pronuncia su un punto decisivo. Tuttavia, pendente il giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, che la Corte ha interpretato come rinuncia sostanziale al ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato che la dichiarazione depositata dal ricorrente, pur non integrando una rinuncia formalmente valida ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c. per difetto di notifica alle parti costituite o comunicazione ai loro difensori per il visto, esprimeva comunque il definitivo venir meno dell'interesse alla decisione. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché l'Agenzia era rimasta intimata e non aveva svolto difese, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata come parametro di legittimità per dedurre violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma evocata come parametro di legittimità per dedurre omesso esame/omessa pronuncia nei limiti prospettati
richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata nell'atto impositivo
art. 21-septies l. n. 241/1990
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità/inesistenza dell'atto per violazione di legge
artt. 51 e 97 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sull'azione amministrativa
art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamato dal ricorrente per contestare la revoca delle agevolazioni "prima casa"
richiamati dal ricorrente in tema di informativa e motivazione degli atti tributari
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
la Corte afferma che la rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati per il visto, non estingue il processo ma evidenzia il venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude il presupposto per l'ulteriore contributo unificato quando l'inammissibilità è sopravvenuta e non originaria
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una dichiarazione del ricorrente che manifesti sopravvenuta carenza di interesse, pur se non idonea a integrare una rinuncia rituale ex art. 390 c.p.c., può determinare l'inammissibilità del ricorso quando renda certo il definitivo venir meno dell'interesse alla decisione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione priva dei requisiti formali previsti dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c. non estingue il processo, ma può comunque essere valorizzata come indice univoco della sopravvenuta carenza di interesse.
- L'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché dovuta al venir meno dell'interesse ad agire in cassazione, esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Quando il resistente non svolge attività difensiva, la Corte può statuire che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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