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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02504/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato l'aliquota agevolata del 4% applicata all'acquisto di un appartamento in Roma, ritenendo non soddisfatto il requisito del tempestivo trasferimento della residenza nell'immobile. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 21-septies l. n. 241/1990 e agli artt. 51 e 97 Cost.; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986; (3) violazione degli artt. 6 e 7 l. n. 212/2000, del principio di giusta informativa del contribuente, oltre a difetto di istruttoria e motivazione e omessa pronuncia su un punto decisivo. Tuttavia, pendente il giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, che la Corte ha interpretato come rinuncia sostanziale al ricorso.

La decisione

La Corte ha rilevato che la dichiarazione depositata dal ricorrente, pur non integrando una rinuncia formalmente valida ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c. per difetto di notifica alle parti costituite o comunicazione ai loro difensori per il visto, esprimeva comunque il definitivo venir meno dell'interesse alla decisione. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, poiché l'Agenzia era rimasta intimata e non aveva svolto difese, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una dichiarazione del ricorrente che manifesti sopravvenuta carenza di interesse, pur se non idonea a integrare una rinuncia rituale ex art. 390 c.p.c., può determinare l'inammissibilità del ricorso quando renda certo il definitivo venir meno dell'interesse alla decisione.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione priva dei requisiti formali previsti dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c. non estingue il processo, ma può comunque essere valorizzata come indice univoco della sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché dovuta al venir meno dell'interesse ad agire in cassazione, esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Quando il resistente non svolge attività difensiva, la Corte può statuire che non vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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