Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02513/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La Corte è intervenuta con un'ordinanza di correzione di errore materiale relativa a una precedente ordinanza n. 5620 del 2024, resa sul ricorso proposto dalla società ricorrente contro la parte intimata. Su segnalazione della parte ricorrente, si è rilevato che nella precedente decisione era stato usato per errore il termine "decreto" anziché "sentenza" con riferimento al provvedimento impugnato e oggetto di cassazione. L'errore materiale riguardava due punti della pagina 7: un passaggio della motivazione, in cui si affermava che "il decreto impugnato va pertanto cassato", e il dispositivo, in cui si disponeva "cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma". La richiesta era dunque diretta a rettificare il testo della precedente ordinanza sostituendo il riferimento corretto alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nella precedente ordinanza n. 5620 del 2024, le parole "il decreto impugnato va pertanto cassato" fossero sostituite con "la sentenza impugnata va pertanto cassata" e che nel dispositivo le parole "cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma" fossero sostituite con "cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma". È stato inoltre disposto nulla per le spese, in ragione della natura non contenziosa del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale il giudice può rettificare, anche d'ufficio, errori meramente testuali o lessicali che non incidono sul contenuto sostanziale della decisione, quando dal testo emerga con evidenza il termine o la formula corretti.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo del provvedimento, purché si tratti di un refuso o di una svista riconoscibile dal contesto complessivo.
  • La natura non contenziosa del procedimento di correzione può giustificare la mancata pronuncia sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.