Cassazione Civile, Ordinanza n. 02507/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il soggetto ricorrente aveva convenuto in giudizio la società resistente chiedendo il risarcimento del danno derivante dall'incasso e dal protesto di un assegno bancario di euro 5.000 che egli sosteneva di aver consegnato in bianco, a fini di garanzia, con un patto di non negoziazione poi violato. In appello la domanda era stata respinta perché non era stato provato il patto di non negoziazione e, inoltre, perché il danno era stato ritenuto causalmente riconducibile alla condotta dello stesso emittente, che aveva rilasciato l'assegno senza verificare la provvista e senza informare la controparte della mancanza di copertura e del recesso della banca dalla convenzione. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 1 del r.d. n. 1736 del 1933 e dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la società avrebbe illecitamente completato l'assegno con data e luogo di emissione e lo avrebbe poi presentato all'incasso, integrando responsabilità aquiliana per l'indebito uso del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha osservato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti escluso il risarcimento non solo per difetto di prova del patto di non negoziazione, ma anche perché il danno da protesto era stato ricondotto, in via assorbente, alla condotta colposa e autoreferenziale del medesimo emittente, che aveva consegnato l'assegno privo di data senza accordi sulla negoziazione e senza accertarsi della copertura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla compilazione e presentazione dell'assegno bancario; la Corte non ne affronta nel merito la portata, perché il motivo è dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
Invocato dal ricorrente per fondare la responsabilità extracontrattuale della società resistente; la Corte rileva che il motivo non coglie la ratio della sentenza di appello, fondata invece sull'autoresponsabilità del danneggiato.
Norma procedurale richiamata per la definizione camerale del ricorso; la Corte applica la disciplina collegata alla proposta di inammissibilità e alla richiesta di decisione.
Applicata perché la Corte ha definito il giudizio conformemente alla proposta; consente la condanna equitativa in favore della controparte e l'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
Richiamato come base della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi autonoma e decisiva posta a base della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda risarcitoria anche sulla condotta colposa dello stesso danneggiato, chi ricorre deve censurare specificamente tale autonoma ragione, altrimenti la doglianza è inidonea a scalfire la decisione.
- In tema di assegno bancario, la deduzione di un uso abusivo del titolo deve essere valutata alla luce dell'effettiva prova del patto invocato e della condotta dell'emittente, che può escludere il nesso tra comportamento del prenditore e danno lamentato.
- La definizione del giudizio in conformità alla proposta camerale consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale reazione processuale alla lite ritenuta priva di adeguato fondamento.
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