Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di liquidazione recuperando maggiore IVA, interessi e sanzioni per la revoca dell'agevolazione "prima casa" fruita nell'acquisto di un immobile. L'Ufficio riteneva che l'unità immobiliare avesse caratteristiche di abitazione di lusso, perché la superficie utile complessiva superava i 240 mq ai sensi dell'art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 e del D.M. 2 agosto 1969. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo che non dovessero essere computati, nel calcolo della superficie utile, l'autorimessa/posto auto, il piano interrato e la soffitta. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo computabili quei vani e confermando la lusso-qualificazione del bene. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sull'agevolazione prima casa e sul D.M. 2 agosto 1969 per erronea nozione di "superficie utile complessiva"; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato l'assenza di accesso e di misurazioni in loco da parte dell'Ufficio e le perizie di parte; 3) violazione della disciplina sanzionatoria, sostenendo che non spettasse la sanzione per dichiarazione mendace e che mancasse l'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini della nozione di abitazione di lusso rileva la mera utilizzabilità fattuale degli ambienti e vanno esclusi solo i vani espressamente sottratti dal D.M. 2 agosto 1969; ha quindi considerato corretta la valutazione della CTR che aveva incluso nel computo il piano interrato e il secondo piano, ritenendoli in concreto utilizzabili e non riconducibili a cantina o soffitta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava un vero "fatto storico" omesso, ma tendeva a contestare la valutazione delle prove e delle perizie, attività riservata al giudice di merito. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che la sanzione del 30% è prevista per la dichiarazione mendace resa ai fini del beneficio "prima casa" anche nelle cessioni soggette a IVA; ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul fatto che la disciplina sopravvenuta non elimina la sanzione per le dichiarazioni mendaci anteriori. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1, nota II-bis, punto 4, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
"in caso di dichiarazione mendace[...] l'ufficio ... deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza ... nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima"
La norma si applica a ogni ipotesi di non spettanza dell'agevolazione prima casa; la dichiarazione dell'acquirente che chiede il beneficio, se resa in difetto dei requisiti di legge, integra dichiarazione mendace e legittima sia il recupero dell'imposta sia la sanzione del 30% nei confronti dell'acquirente.
art. 6 D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969
"abitazione di lusso" le unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina)
La nozione di superficie utile complessiva va intesa come mera utilizzabilità degli ambienti, con esclusione solo dei vani espressamente indicati dalla norma; non occorre la loro abitabilità giuridica, ma la loro concreta idoneità funzionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la valutazione delle prove o lamentare l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulti, nonché come e quando esso sia stato discusso.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
L'ammissibilità della censura per omesso esame richiede il corretto deposito e richiamo degli atti e documenti rilevanti.
La modifica normativa che sostituisce il criterio del D.M. 2 agosto 1969 con la classificazione catastale non elimina retroattivamente la rilevanza della dichiarazione mendace né esclude la sanzione per fatti anteriori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, la nozione di "abitazione di lusso" si determina in base alla superficie utile complessiva, intesa come concreta utilizzabilità degli ambienti, e non come abitabilità in senso tecnico-giuridico.
- Nel calcolo della superficie utile complessiva devono essere esclusi soltanto i vani che la norma esclude espressamente; i locali accessori sono computabili quando, per struttura e funzione concreta, risultino stabilmente al servizio dell'abitazione e non abbiano le caratteristiche tipiche di cantina, soffitta o posto auto.
- La distinta intestazione catastale di porzioni dell'immobile non è di per sé decisiva se, in base al rogito e alle planimetrie, il bene è configurato come un'unica unità abitativa e le porzioni sono di fatto integrate e utilizzabili come parte dell'alloggio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione delle prove o delle perizie già esaminate dal giudice di merito.
- In materia di agevolazioni fiscali, il beneficio non è suscettibile di applicazione analogica e la sua fruizione richiede la piena sussistenza dei presupposti di legge; in difetto, l'Amministrazione può recuperare l'imposta e applicare la sanzione prevista per la dichiarazione mendace.
- La sanzione prevista per la falsa dichiarazione resa ai fini dell'agevolazione prima casa si applica anche nelle operazioni soggette a IVA e permane nonostante la sopravvenuta modifica della disciplina, quando l'illecito sia già stato integrato sotto il regime precedente.
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