Cassazione Civile, Ordinanza n. 28697/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento in materia di accise fondato sul rinvenimento di documentazione extracontabile, in particolare un'agenda con dati relativi a ingenti movimentazioni di prodotti petroliferi, ritenuta dall'Ufficio indice di contabilità "in nero". La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, affermando che spettasse all'amministrazione provare la contabilità occulta e che non potesse gravare sul contribuente la prova di un fatto negativo. L'Agenzia ricorreva deducendo violazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il reperimento di contabilità in nero costituisce elemento indiziario grave, preciso e concordante idoneo a spostare l'onere della prova sul contribuente. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi: errore sul luogo di rinvenimento della documentazione e preteso giudicato interno, motivazione apparente sul motivo di prescrizione e violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 504/1995.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR non si fosse attenuta al principio secondo cui la contabilità in nero, costituita da appunti personali e annotazioni dell'imprenditore, è un valido indizio ai fini dell'accertamento e legittima l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, anche in materia di accise per identità di ratio. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, perché diretto contro questioni rimaste assorbite in appello e dunque da riproporre nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per affermare che, quando esista contabilità in nero o documentazione extracontabile con valenza indiziaria grave, precisa e concordante, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
È interpretato nel senso che nella nozione di scritture contabili rientrano tutti i documenti idonei a registrare gli atti d'impresa o la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'attività.
È evocato dalla ricorrente principale a sostegno della censura sulla valutazione della prova, ma il principio decisivo è quello relativo al valore indiziario della documentazione extracontabile.
È richiamato per ribadire che la contabilità in nero integra un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per l'accertamento induttivo.
È richiamato nel ricorso incidentale per denunciare un preteso errore della CTR coperto da giudicato interno, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per assorbimento.
È richiamato nel ricorso incidentale in tema di giudicato sostanziale, ma la questione non è esaminata nel merito per carenza di interesse nel giudizio di cassazione.
Costituisce il parametro formale delle censure proposte sia dal ricorso principale sia da quello incidentale.
È evocato nel terzo motivo incidentale, ma la censura resta assorbita e quindi non viene esaminata nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte incidentale soccombente.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, la documentazione extracontabile o "contabilità in nero" costituita da appunti personali dell'imprenditore è utilizzabile come prova indiziaria, purché presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973.
- Quando l'Ufficio rinvenga contabilità in nero idonea a sorreggere l'accertamento, l'onere di fornire prova contraria si sposta sul contribuente, che non può limitarsi a eccepire l'impossibilità di provare un fatto negativo.
- La nozione civilistica di scritture contabili è ampia e comprende ogni documento idoneo a rappresentare, in termini quantitativi o monetari, singoli atti d'impresa, la situazione patrimoniale o il risultato economico dell'attività.
- In cassazione è inammissibile il ricorso incidentale che investa questioni rimaste assorbite nel giudizio di merito, poiché difetta la soccombenza su quelle specifiche questioni; esse devono essere riproposte al giudice di rinvio.
- Il principio sull'efficacia indiziaria della contabilità in nero vale, per identità di ratio, anche nei settori impositivi diversi dalle imposte sui redditi, come quello delle accise.
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