Cassazione Civile, Ordinanza n. 22768/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia aveva applicato una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disciplina sulle derivazioni di acqua pubblica: era stato accertato che un consorzio aveva consentito a una società industriale l'uso extra-irriguo dell'acqua prelevata da un canale, pur in assenza di un titolo concessorio che contemplasse tale uso. I destinatari della sanzione proponevano opposizione, poi appello, sostenendo: la nullità della sentenza di primo grado; l'inesistenza dell'illecito per difetto dell'elemento soggettivo; la carenza di legittimazione del consorzio subentrato, poiché la condotta sarebbe stata posta in essere dall'ente estinto; e, in subordine, l'eccessività della sanzione. In cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi (convenzione del 2002, subentro nella concessione, richiesta di regolarizzazione e successiva autorizzazione provvisoria) e, con il secondo, la violazione della legge n. 689/1981 e della legge regionale Piemonte n. 3/2009, sostenendo che la buona fede e l'affidamento nella liceità della condotta avrebbero escluso la colpa e giustificato quantomeno una riduzione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come vizio di omesso esame dei fatti, ma precluso dal regime della doppia conforme; ha inoltre osservato che i fatti invocati non erano stati ignorati dal giudice di merito, bensì valutati come irrilevanti. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che nelle sanzioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, mentre la colpa si presume fino a prova contraria, e che la buona fede opera solo se l'errore sul fatto sia inevitabile e l'autore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi alla legge. La Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui il consorzio era consapevole dell'uso extra-irriguo e della necessità di una specifica autorizzazione, aveva chiesto una sanatoria e una prosecuzione provvisoria, ma non aveva dimostrato un affidamento incolpevole né un tempestivo comportamento conformativo. Conseguentemente sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma violata nel caso concreto per l'uso extra-irriguo della derivazione d'acqua privo di titolo autorizzativo corrispondente
art. 7, primo comma, l.r. Piemonte n. 3/2009
disposizione sanzionatoria applicata alla violazione della disciplina sulle derivazioni d'acqua pubblica
nelle violazioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; dolo e colpa non devono essere provati dall'amministrazione, perché la colpa si presume fino a prova contraria
artt. 1, 3, 4 e 11 l. n. 689/1981
invocati dai ricorrenti a sostegno dell'insussistenza dell'elemento soggettivo e della riduzione della sanzione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per la dedotta violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per il dedotto omesso esame di fatti decisivi
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame dei fatti è precluso nel giudizio di legittimità
art. 54, secondo comma, d.l. n. 83/2012
rende applicabile il regime della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012
legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata per la disciplina della doppia conforme
norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memorie illustrative
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando ricorra la doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su iter argomentativi realmente eterogenei.
- La buona fede quale esimente della responsabilità amministrativa richiede un errore inevitabile sulla liceità della condotta e la prova che l'agente abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto; non basta un generico affidamento soggettivo nella legittimità dell'operato.
- Per le sanzioni amministrative, ai fini dell'imputazione dell'illecito è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, mentre la colpa si presume fino a prova contraria a carico dell'autore della violazione.
- La valutazione circa la sussistenza della buona fede e della colpa in materia di sanzioni amministrative è essenzialmente apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile.
- Quando l'uso di una derivazione idrica avvenga per finalità diverse da quelle contemplate nel titolo concessorio, la consapevolezza dell'uso extra-titolo e la mancata tempestiva regolarizzazione escludono l'invocabilità dell'affidamento incolpevole.
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