Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28330/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRES presentata da una società per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, collegata alla fruizione dell’agevolazione c.d. Tremonti ambiente ex art. 6 della l. 388/2000 in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici. La contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso delle eccedenze versate perché, per gli anni indicati, aveva imputato solo parzialmente in bilancio i proventi del conto energia e aveva poi ripresentato le dichiarazioni per riliquidare le imposte. L’Ufficio, in sede di interpello, aveva indicato che il rimborso poteva essere richiesto con apposita istanza e non tramite dichiarazione integrativa. La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto; la CTR aveva confermato. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’art. 84 TUIR, assumendo che l’anno 2010 si fosse cristallizzato senza perdite riportabili; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 84 TUIR e dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la società avesse indebitamente fatto valere perdite dell’anno 2010 mai dichiarate e comunque non riportabili. La società controricorrente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per doppia conforme e depositava tardivamente documentazione bancaria, poi dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la documentazione depositata dalla contribuente perché tardiva e inconferente; ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dalla resistente, osservando che i motivi denunciavano violazioni di legge e non vizi motivazionali, sicché la doppia conforme non impediva il vaglio di legittimità. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente deciso sulla questione, valorizzando la risposta dell’Amministrazione all’interpello che indicava l’istanza di rimborso come rimedio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché fondato su un presupposto non provato: dall’istanza di rimborso non risultava che la società avesse chiesto il riporto delle perdite del 2010 negli anni successivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria del Procuratore Generale nel procedimento camerale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte esclude che la doppia conforme renda inammissibile il ricorso quando i motivi deducono violazioni di legge e non censure motivazionali.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando dalla decisione impugnata risulti una presa di posizione sul punto devoluto.

  • art. 84 TUIR

    Invocato dall’Agenzia in tema di riportabilità delle perdite; la Corte ritiene il motivo infondato perché la pretesa di riporto delle perdite del 2010 non risultava dall’istanza di rimborso.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel secondo motivo insieme all’art. 84 TUIR, ma la censura è respinta per difetto del presupposto fattuale.

  • art. 6 l. 388/2000

    Norma agevolativa posta a fondamento dell’istanza di rimborso relativa agli investimenti ambientali.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998

    Menzi-onato nel quadro dell’interpello, per escludere la possibilità di presentare dichiarazione integrativa nel termine più ampio dell’art. 43 d.P.R. 600/1973.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Richiamato solo come termine più ampio evocato nell’interpello sull’integrativa; non è oggetto di specifica decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte afferma che non si applica all’Agenzia soccombente, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma richiamata come fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che il giudice di merito abbia effettivamente omesso di decidere sul motivo devoluto; la censura è infondata se la sentenza contiene una risposta, anche sintetica, alla questione.
  • La regola della doppia conforme non preclude il ricorso per cassazione quando i motivi investono violazioni di legge e non una rivalutazione del merito o un mero vizio motivazionale.
  • Il motivo di cassazione fondato sulla violazione di norme tributarie è infondato se presuppone un fatto processuale o sostanziale non risultante dagli atti riprodotti nel ricorso; il ricorrente deve dimostrare il presupposto fattuale della censura.
  • In tema di rimborso fiscale, se dall’istanza presentata non emerge la richiesta di far valere determinate perdite fiscali, non è possibile fondare la censura sul presupposto della loro indebita riportabilità.
  • Quando l’Amministrazione finanziaria, in risposta a interpello, indica l’istanza di rimborso come rimedio praticabile, tale indicazione può essere valorizzata dal giudice di merito nella valutazione della tempestività e ammissibilità della domanda restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.