Cassazione Civile, Ordinanza n. 28330/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRES presentata da una società per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, collegata alla fruizione dell’agevolazione c.d. Tremonti ambiente ex art. 6 della l. 388/2000 in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici. La contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso delle eccedenze versate perché, per gli anni indicati, aveva imputato solo parzialmente in bilancio i proventi del conto energia e aveva poi ripresentato le dichiarazioni per riliquidare le imposte. L’Ufficio, in sede di interpello, aveva indicato che il rimborso poteva essere richiesto con apposita istanza e non tramite dichiarazione integrativa. La CTP aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto; la CTR aveva confermato. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’art. 84 TUIR, assumendo che l’anno 2010 si fosse cristallizzato senza perdite riportabili; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 84 TUIR e dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la società avesse indebitamente fatto valere perdite dell’anno 2010 mai dichiarate e comunque non riportabili. La società controricorrente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per doppia conforme e depositava tardivamente documentazione bancaria, poi dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la documentazione depositata dalla contribuente perché tardiva e inconferente; ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dalla resistente, osservando che i motivi denunciavano violazioni di legge e non vizi motivazionali, sicché la doppia conforme non impediva il vaglio di legittimità. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente deciso sulla questione, valorizzando la risposta dell’Amministrazione all’interpello che indicava l’istanza di rimborso come rimedio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché fondato su un presupposto non provato: dall’istanza di rimborso non risultava che la società avesse chiesto il riporto delle perdite del 2010 negli anni successivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per il deposito della memoria del Procuratore Generale nel procedimento camerale.
La Corte esclude che la doppia conforme renda inammissibile il ricorso quando i motivi deducono violazioni di legge e non censure motivazionali.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando dalla decisione impugnata risulti una presa di posizione sul punto devoluto.
Invocato dall’Agenzia in tema di riportabilità delle perdite; la Corte ritiene il motivo infondato perché la pretesa di riporto delle perdite del 2010 non risultava dall’istanza di rimborso.
Richiamato nel secondo motivo insieme all’art. 84 TUIR, ma la censura è respinta per difetto del presupposto fattuale.
Norma agevolativa posta a fondamento dell’istanza di rimborso relativa agli investimenti ambientali.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
Menzi-onato nel quadro dell’interpello, per escludere la possibilità di presentare dichiarazione integrativa nel termine più ampio dell’art. 43 d.P.R. 600/1973.
Richiamato solo come termine più ampio evocato nell’interpello sull’integrativa; non è oggetto di specifica decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte afferma che non si applica all’Agenzia soccombente, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norma richiamata come fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che il giudice di merito abbia effettivamente omesso di decidere sul motivo devoluto; la censura è infondata se la sentenza contiene una risposta, anche sintetica, alla questione.
- La regola della doppia conforme non preclude il ricorso per cassazione quando i motivi investono violazioni di legge e non una rivalutazione del merito o un mero vizio motivazionale.
- Il motivo di cassazione fondato sulla violazione di norme tributarie è infondato se presuppone un fatto processuale o sostanziale non risultante dagli atti riprodotti nel ricorso; il ricorrente deve dimostrare il presupposto fattuale della censura.
- In tema di rimborso fiscale, se dall’istanza presentata non emerge la richiesta di far valere determinate perdite fiscali, non è possibile fondare la censura sul presupposto della loro indebita riportabilità.
- Quando l’Amministrazione finanziaria, in risposta a interpello, indica l’istanza di rimborso come rimedio praticabile, tale indicazione può essere valorizzata dal giudice di merito nella valutazione della tempestività e ammissibilità della domanda restitutoria.
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