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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18090/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva ritenuto valida la notifica, via posta elettronica certificata, di una cartella di pagamento originariamente formata su supporto cartaceo e trasmessa come allegato PDF. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato la violazione dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, delle norme del d.P.R. n. 68/2005, dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la notificazione dovesse considerarsi inesistente per mancanza dell'attestazione di conformità della copia all'originale e per il mancato deposito, da parte dell'ufficio, delle ricevute attestanti la regolarità del procedimento notificatorio. Ha inoltre contestato l'affermazione della CTR secondo cui, anche ove viziata, la notifica sarebbe stata comunque sanata per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento può essere notificata via PEC sia come duplicato informatico dell'atto originario sia come copia per immagini su supporto informatico di un documento cartaceo; nel caso concreto la trasmissione in PDF era quindi legittima. Ha poi rilevato che non è richiesta una firma digitale sulla copia informatica della cartella notificata via PEC e che, in ogni caso, la conformità della copia all'originale non era stata espressamente disconosciuta dal destinatario. Quanto alla dedotta nullità/inesistenza della notifica, ha richiamato il principio per cui l'irritualità della notificazione a mezzo PEC non comporta nullità quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza del destinatario. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata"

    consente la notificazione della cartella di pagamento via PEC secondo le regole del d.P.R. n. 68/2005, senza applicazione dell'art. 149-bis c.p.c.

  • art. 1, lett. f), d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    "un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati"

    il messaggio PEC può contenere documenti informatici allegati, idonei a veicolare la cartella notificata.

  • art. 1, lett. i-ter), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

    definisce la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico come documento informatico avente contenuto e forma identici all'originale cartaceo.

  • art. 1, lett. i-quinquies), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

    definisce il duplicato informatico come documento ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

  • art. 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

    "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico ... hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta"

    la copia informatica della cartella notificata via PEC ha efficacia probatoria dell'originale se non viene espressamente disconosciuta la conformità.

  • art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie censure, senza che la Corte ravvisi una violazione utile ad accogliere il motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione del materiale probatorio; la Corte non vi ricava un vizio della sentenza impugnata.

  • art. 156 c.p.c.

    si applica la sanatoria del vizio della notificazione quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo, ossia sia stato conosciuto dal destinatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata a mezzo PEC anche quando l'atto originario sia cartaceo, mediante allegazione di una copia informatica per immagini in formato PDF, senza necessità che l'atto allegato sia un atto nativo digitale.
  • Per la notifica via PEC della cartella di pagamento non è richiesta, in via generale, la sottoscrizione con firma digitale della copia informatica allegata al messaggio, se nessuna norma lo prevede espressamente.
  • La notifica irregolare o irrituale dell'atto a mezzo PEC non è causa di nullità quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e ne abbia avuto conoscenza, essendosi raggiunto lo scopo legale della notificazione.
  • La copia per immagine di un documento cartaceo notificata via PEC conserva efficacia probatoria pari all'originale se la sua conformità non è stata espressamente disconosciuta.
  • Nel contenzioso sulla validità della notificazione, grava sulla parte che contesta la conformità della copia l'onere di formulare un disconoscimento espresso, quando la legge collega a tale disconoscimento la perdita di efficacia probatoria della copia.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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