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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09594/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2002, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il conseguente disconoscimento di costi e la ripresa a tassazione ai fini IRPEG e IRAP, oltre al diniego della detrazione IVA e all'irrogazione di sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di motivazione dell'atto impositivo, ritenuto non corredato dall'allegazione del PVC originario. In appello, invece, la decisione era stata riformata: la CTR aveva escluso il difetto di legittimazione del funzionario firmatario, aveva ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso perché il PVC richiamato era stato consegnato al contribuente e l'avviso ne riproduceva quasi integralmente il contenuto, e aveva ritenuto legittimo il recupero a tassazione fondato sulla natura di società 'cartiera' dell'emittente delle fatture. Il fallimento ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: (1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, sostenendo che la CTR avesse errato nel respingere l'eccezione di nullità legata alla pretesa carenza di delega del funzionario che aveva sottoscritto l'atto; (2) violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, deducendo che l'atto presupposto non era stato né allegato né integralmente riprodotto, con lesione del diritto di difesa. Nel corso del giudizio è stata dedotta l'omologazione di un concordato fallimentare, ma la Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere poiché non risultava un espresso abbandono delle cause pendenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché formulato come vizio motivazionale ai sensi del previgente art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque insuscettibile di superare il limite del 'minimo costituzionale' della motivazione, dato che la sentenza di merito conteneva una motivazione logica e sufficiente sulla validità della sottoscrizione dell'avviso da parte del funzionario in assenza temporanea del direttore. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva specificamente indicato quale atto presupposto non fosse stato allegato, e che il giudice di merito aveva accertato in fatto che il PVC originario era stato consegnato al contribuente o comunque riprodotto nel PVC notificato, sicché l'obbligo di allegazione non operava, essendo limitato agli atti non conosciuti né agevolmente conoscibili dal contribuente. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di allegare gli atti richiamati nell'avviso di accertamento sussiste solo quando tali atti non siano già conosciuti dal contribuente né agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza; se l'atto presupposto è stato consegnato o il suo contenuto è stato riprodotto nell'atto notificato, la motivazione è sufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia nel solo caso di motivazione mancante o meramente apparente.
  • La censura di violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo deve essere specifica, indicando puntualmente quale atto presupposto manchi e in che modo tale omissione abbia concretamente inciso sul diritto di difesa.
  • L'omologazione di un concordato fallimentare non determina di per sé la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, in assenza di un espresso abbandono delle liti o di una previsione negoziale incompatibile con la prosecuzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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