Cassazione Civile, Ordinanza n. 09594/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2002, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il conseguente disconoscimento di costi e la ripresa a tassazione ai fini IRPEG e IRAP, oltre al diniego della detrazione IVA e all'irrogazione di sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di motivazione dell'atto impositivo, ritenuto non corredato dall'allegazione del PVC originario. In appello, invece, la decisione era stata riformata: la CTR aveva escluso il difetto di legittimazione del funzionario firmatario, aveva ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso perché il PVC richiamato era stato consegnato al contribuente e l'avviso ne riproduceva quasi integralmente il contenuto, e aveva ritenuto legittimo il recupero a tassazione fondato sulla natura di società 'cartiera' dell'emittente delle fatture. Il fallimento ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: (1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, sostenendo che la CTR avesse errato nel respingere l'eccezione di nullità legata alla pretesa carenza di delega del funzionario che aveva sottoscritto l'atto; (2) violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, deducendo che l'atto presupposto non era stato né allegato né integralmente riprodotto, con lesione del diritto di difesa. Nel corso del giudizio è stata dedotta l'omologazione di un concordato fallimentare, ma la Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere poiché non risultava un espresso abbandono delle cause pendenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché formulato come vizio motivazionale ai sensi del previgente art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque insuscettibile di superare il limite del 'minimo costituzionale' della motivazione, dato che la sentenza di merito conteneva una motivazione logica e sufficiente sulla validità della sottoscrizione dell'avviso da parte del funzionario in assenza temporanea del direttore. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva specificamente indicato quale atto presupposto non fosse stato allegato, e che il giudice di merito aveva accertato in fatto che il PVC originario era stato consegnato al contribuente o comunque riprodotto nel PVC notificato, sicché l'obbligo di allegazione non operava, essendo limitato agli atti non conosciuti né agevolmente conoscibili dal contribuente. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati dall'avviso di accertamento opera solo per gli atti non conosciuti né agevolmente conoscibili dal contribuente; se l'atto presupposto è già stato consegnato o riprodotto nell'atto notificato, l'obbligo non sussiste.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione, nel regime anteriore alla riforma del 2012, è oggi censurabile solo entro i limiti del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Richiamato quale riforma che ha inciso sul perimetro del vizio di motivazione deducibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 136, secondo comma, l. fall.
Richiamato per escludere che il concordato fallimentare determini automaticamente la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti.
Richiamato in via analogica per affermare la prosecuzione dei giudizi di opposizione pendenti nel concordato della liquidazione giudiziale.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile perché formulato secondo un vizio motivazionale non più deducibile nei termini originari.
Massime di principio
- L'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di allegare gli atti richiamati nell'avviso di accertamento sussiste solo quando tali atti non siano già conosciuti dal contribuente né agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza; se l'atto presupposto è stato consegnato o il suo contenuto è stato riprodotto nell'atto notificato, la motivazione è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia nel solo caso di motivazione mancante o meramente apparente.
- La censura di violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo deve essere specifica, indicando puntualmente quale atto presupposto manchi e in che modo tale omissione abbia concretamente inciso sul diritto di difesa.
- L'omologazione di un concordato fallimentare non determina di per sé la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, in assenza di un espresso abbandono delle liti o di una previsione negoziale incompatibile con la prosecuzione del processo.
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