Cassazione Civile, Ordinanza n. 00257/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2007, emesso dopo un PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio ha disconosciuto la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie effettuate dalla società poi fallita, ritenendo non provato il trasferimento fisico dei beni verso lo Stato membro di destinazione e valorizzando gli esiti di scambi di informazioni con l'autorità fiscale francese, da cui emergeva che la società cessionaria era una mera cartiera. Il contribuente aveva impugnato l'atto ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Amministrazione. In cassazione il fallimento ha dedotto tre motivi: omesso esame di documenti allegati alla consulenza tecnica di parte, asseritamente idonei a provare il trasporto e comprendenti i CMR; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR ignorato il materiale probatorio; ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c. per aver attribuito rilievo agli indizi posti a base dell'accertamento nonostante la presenza in atti delle prove dedotte dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, innanzitutto, che la decisione d'appello era sorretta da una duplice ratio decidendi: da un lato la mancata prova, da parte del contribuente, dell'effettivo trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione; dall'altro la dimostrazione, da parte dell'Ufficio, che la società cessionaria era una cartiera priva di dipendenti, idonea a far dubitare della genuinità delle operazioni. Poiché il ricorso non censurava entrambe le rationes, le censure sono risultate inammissibili per difetto di interesse. Inoltre, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, se il giudice di merito ritiene che un documento non sia stato prodotto in giudizio, l'eventuale errore non è deducibile come omesso esame in cassazione ma, al più, con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Quanto ai motivi fondati sugli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che tali norme sono violate solo quando si utilizzino prove non dedotte o si attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono, non già quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
Norme richiamate
non imponibilità delle cessioni intracomunitarie
la non imponibilità richiede il rispetto dei presupposti sostanziali, tra cui l'effettivo trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione, la cui prova grava sul contribuente che invoca il regime di favore.
conversione, senza modificazioni, del d.l. n. 331 del 1993
richiamata quale fonte di conversione della disciplina delle cessioni intracomunitarie.
art. 131 della direttiva comunitaria n. 112 del 2016
richiamato per confermare il quadro euro-unitario della non imponibilità delle operazioni intracomunitarie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni processuali, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non è utilizzabile per censurare il preteso omesso esame di un documento che il giudice di merito abbia ritenuto non prodotto.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio oltre i limiti legali, non quando si contesti la valutazione delle prove.
la sua violazione ricorre solo se il giudice disattenda prove legali o attribuisca valore di piena prova a elementi che richiedono invece valutazione critica.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'erronea valutazione delle prove nel processo tributario, ma non è stato ravvisato un vizio censurabile nei termini prospettati.
richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha confermato che la prova dei presupposti dell'esenzione incombe su chi la invoca.
è il rimedio indicato dalla Corte quando si deduce che il giudice abbia erroneamente ritenuto non prodotto un documento decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie presuppone la prova dell'effettivo trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione; tale prova grava sul contribuente che pretende il regime di favore.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le impugna tutte.
- L'errore del giudice di merito nel ritenere non prodotto un documento non integra un vizio di omesso esame deducibile in cassazione, ma può semmai essere fatto valere con revocazione nei limiti di legge.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la semplice valutazione del materiale istruttorio: occorre allegare l'utilizzo di prove non dedotte o l'attribuzione a prove non legali di efficacia di piena prova.
- Nel giudizio tributario, gli indizi offerti dall'Amministrazione possono concorrere con la mancata prova del contribuente a fondare il rigetto della pretesa di non imponibilità, specie quando emergano elementi di fittizietà del soggetto cessionario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00192/2024 del 04/01/2024
- ordinanza_civile · 4 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00194/2024 del 04/01/2024
- ordinanza_civile · 4 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00195/2024 del 04/01/2024
- ordinanza_civile · 4 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00198/2024 del 04/01/2024
- ordinanza_civile · 4 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00200/2024 del 04/01/2024
- ordinanza_civile · 4 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00201/2024 del 04/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →