Cassazione Civile, Ordinanza n. 08565/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini finanziarie, con cui l’Ufficio aveva contestato maggiori redditi sulla base di versamenti e prelevamenti rilevati su conti correnti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva respinto sia l’appello della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: (1) violazione della disciplina sugli accertamenti bancari e sul contraddittorio preventivo, sostenendo che l’accertamento fosse illegittimo per mancata interlocuzione preventiva; (2) violazione dello Statuto del contribuente per asserita mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni; (3) omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’inversione dell’onere della prova, assumendo che l’Amministrazione non avesse provato i presupposti dei rilievi; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente; (5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie. L’Agenzia ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto, confermando la decisione di merito. Ha affermato che, negli accertamenti fondati su indagini finanziarie, il contraddittorio preventivo non è imposto come obbligo generale dall’art. 32 d.P.R. 600/1973, ma opera come facoltà dell’Amministrazione, restando ferma la possibilità per il contribuente di fornire giustificazioni nella fase successiva; ha inoltre escluso l’applicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. 212/2000 in mancanza di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, trattandosi di accertamento meramente documentale sui conti. Quanto all’onere probatorio, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato i dati bancari e valutato come non idonee le giustificazioni offerte dalla contribuente. La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione intelligibile; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della cd. doppia conforme ex art. 348-bis c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La presunzione derivante dai movimenti bancari non è subordinata alla previa instaurazione del contraddittorio preventivo; il contraddittorio è configurato come facoltà dell’Amministrazione, non come obbligo generale.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento dei redditi.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento dei redditi.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamenti fiscali e indagini finanziarie.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di 60 giorni presuppone accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applica al mero accertamento documentale fondato su movimentazioni bancarie.
In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il motivo di ricorso che deduce omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le difformità tra le due decisioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti processuali, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale fonte della modifica che ha introdotto l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti non giustificati costituiscono elementi presuntivi idonei a fondare la pretesa fiscale, con conseguente onere per il contribuente di fornire prova contraria specifica e non meramente assertiva.
- L’art. 32 d.P.R. 600/1973 non impone, come regola generale, un contraddittorio preventivo necessario prima dell’emissione dell’avviso fondato su indagini finanziarie; l’interlocuzione con il contribuente è prevista come facoltà dell’ufficio e le sue difese possono essere valutate anche successivamente.
- Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. 212/2000 si applica soltanto quando l’accertamento derivi da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; non opera nei casi di accertamento meramente documentale su dati bancari.
- Quando la sentenza di appello aderisce alla decisione di primo grado sui fatti, il ricorrente che voglia lamentare un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve confrontarsi con la doppia conforme e indicare specificamente le divergenze tra le due decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La motivazione è apparente solo se, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire l’iter logico-decisorio; non ricorre quando il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni del rigetto delle censure e della valutazione delle prove.
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