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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08565/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini finanziarie, con cui l’Ufficio aveva contestato maggiori redditi sulla base di versamenti e prelevamenti rilevati su conti correnti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva respinto sia l’appello della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: (1) violazione della disciplina sugli accertamenti bancari e sul contraddittorio preventivo, sostenendo che l’accertamento fosse illegittimo per mancata interlocuzione preventiva; (2) violazione dello Statuto del contribuente per asserita mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni; (3) omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’inversione dell’onere della prova, assumendo che l’Amministrazione non avesse provato i presupposti dei rilievi; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente; (5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie. L’Agenzia ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto, confermando la decisione di merito. Ha affermato che, negli accertamenti fondati su indagini finanziarie, il contraddittorio preventivo non è imposto come obbligo generale dall’art. 32 d.P.R. 600/1973, ma opera come facoltà dell’Amministrazione, restando ferma la possibilità per il contribuente di fornire giustificazioni nella fase successiva; ha inoltre escluso l’applicabilità del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. 212/2000 in mancanza di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, trattandosi di accertamento meramente documentale sui conti. Quanto all’onere probatorio, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato i dati bancari e valutato come non idonee le giustificazioni offerte dalla contribuente. La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione intelligibile; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della cd. doppia conforme ex art. 348-bis c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La presunzione derivante dai movimenti bancari non è subordinata alla previa instaurazione del contraddittorio preventivo; il contraddittorio è configurato come facoltà dell’Amministrazione, non come obbligo generale.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento dei redditi.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento dei redditi.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamenti fiscali e indagini finanziarie.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni presuppone accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applica al mero accertamento documentale fondato su movimentazioni bancarie.

  • art. 348-bis c.p.c.

    In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il motivo di ricorso che deduce omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le difformità tra le due decisioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertati i presupposti processuali, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale fonte della modifica che ha introdotto l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari, i versamenti e i prelevamenti non giustificati costituiscono elementi presuntivi idonei a fondare la pretesa fiscale, con conseguente onere per il contribuente di fornire prova contraria specifica e non meramente assertiva.
  • L’art. 32 d.P.R. 600/1973 non impone, come regola generale, un contraddittorio preventivo necessario prima dell’emissione dell’avviso fondato su indagini finanziarie; l’interlocuzione con il contribuente è prevista come facoltà dell’ufficio e le sue difese possono essere valutate anche successivamente.
  • Il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. 212/2000 si applica soltanto quando l’accertamento derivi da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; non opera nei casi di accertamento meramente documentale su dati bancari.
  • Quando la sentenza di appello aderisce alla decisione di primo grado sui fatti, il ricorrente che voglia lamentare un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve confrontarsi con la doppia conforme e indicare specificamente le divergenze tra le due decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La motivazione è apparente solo se, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire l’iter logico-deciso­rio; non ricorre quando il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni del rigetto delle censure e della valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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