Sentenza del 23/09/2016 n. 18651 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA, IRAP e al recupero di un credito d’imposta indebitamente compensato, emersa dal controllo automatizzato della dichiarazione. Aveva dedotto il mancato invio dell’avviso bonario e il difetto di motivazione. La CTR aveva ritenuto illegittima la cartella per omessa comunicazione dell’avviso bonario. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, nel merito, che l’avviso bonario non fosse necessario poiché l’iscrizione a ruolo derivava da un controllo automatizzato senza rettifica della dichiarazione. La Corte, tuttavia, non ha esaminato tale motivo, rilevando preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, parte del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio d’appello. Poiché l’appello dell’Agenzia era stato notificato solo alla società e non anche al concessionario della riscossione, la CTR avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché celebri un nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio. La decisione sul merito dell’obbligo di inviare l’avviso bonario è stata rimessa al giudice del rinvio. Anche le spese del giudizio di cassazione saranno decise dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
Il concetto di causa "inscindibile" comprende anche le ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.
Quando più parti hanno partecipato al giudizio di primo grado e la causa è inscindibile, l’impugnazione deve coinvolgere tutte le parti. Se una parte viene pretermessa, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione determina la nullità del giudizio d’appello e della relativa sentenza.
Art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000
La norma è stata invocata dalla società in relazione all’omesso invio dell’avviso bonario, ma la Corte di cassazione non ha deciso se tale comunicazione fosse necessaria nel caso concreto.
Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462 del 1997
Richiamato dall’Agenzia delle Entrate per sostenere la legittimità dell’iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato; la questione non è stata esaminata per il vizio processuale rilevato.
Art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato nell’ambito della controversia relativa alle somme iscritte a ruolo, ma non oggetto di decisione nel merito da parte della Corte.
Art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi; è stato richiamato dall’Agenzia per sostenere la legittimità dell’iscrizione a ruolo senza preventiva rettifica.
Art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA; è stato richiamato dall’Agenzia in relazione alla formazione del ruolo.
Art. 60, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall’Agenzia nel motivo di ricorso relativo alla riscossione delle somme IVA, ma non esaminato a causa della cassazione con rinvio per vizio processuale.
Massime di principio
- Se il contribuente impugna una cartella chiamando in causa sia l’ente impositore sia il concessionario della riscossione, entrambi devono normalmente partecipare anche al giudizio d’appello.
- L’appello notificato soltanto ad alcune delle parti non è automaticamente inammissibile: il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte omessa.
- La mancata integrazione del contraddittorio in una causa inscindibile comporta la nullità dell’intero giudizio d’appello e della sentenza, vizio rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
- Quando la cassazione decide per un vizio processuale, le questioni sostanziali, come l’obbligo di inviare l’avviso bonario, restano non decise e devono essere esaminate dal giudice del rinvio.
- Prima di valutare il merito di una controversia tributaria, occorre verificare che tutti i soggetti che hanno partecipato al primo grado e sono necessari per evitare giudicati contrastanti siano stati correttamente coinvolti nell’impugnazione.
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