Sentenza del 23/09/2016 n. 18684 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa aveva impugnato l’avviso di rettifica IVA relativo al 1997, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto il regime speciale previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, ritenendo venuti meno i requisiti di mutualità perché erano stati acquistati rilevanti quantitativi di prodotto da soggetti non soci. Erano state richieste la maggiore imposta e le relative sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso perché l’accertamento non era stato preceduto dal parere del Ministero del Lavoro; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva confermato tale decisione. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 601/1973: secondo l’Ufficio, il parere ministeriale non era necessario, poiché la contestazione riguardava il concreto svolgimento di un’attività commerciale incompatibile con la mutualità, non i requisiti soggettivi della cooperativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto l’eccezione della cooperativa di inammissibilità del ricorso, rilevando che i fatti di causa erano esposti, seppure sinteticamente. Ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia: il parere preventivo degli organi di vigilanza è richiesto per la verifica dei requisiti soggettivi della cooperativa, mentre l’Amministrazione finanziaria può accertare autonomamente, anche per ciascun periodo d’imposta e senza tale parere, la natura e le modalità concrete dell’attività produttiva e disconoscere le agevolazioni se la forma mutualistica copre una normale attività imprenditoriale. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Sicilia e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per riesaminare la pretesa erariale secondo questi principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata definita in Cassazione la fondatezza nel merito della maggiore IVA e delle sanzioni.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3
In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie, sicchè il procedimento di verifica dei "presupposti di applicabilità" di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli casi in cui detta presunzione legale non operi, salva la facoltà dell'amministrazione di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d'imposta, sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste "mutualistica" funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale.
Il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda la verifica dei requisiti soggettivi della cooperativa. Non è invece condizione per l’ordinario accertamento fiscale delle concrete modalità dell’attività economica: l’Amministrazione può disconoscere l’agevolazione per il singolo periodo d’imposta se elementi concreti mostrano che la cooperativa svolge una normale attività imprenditoriale sotto una veste mutualistica.
D.Lgs. n. 1577/1947, art. 26
La decisione richiama i requisiti di mutualità stabiliti da questa disposizione come presupposti sostanziali delle agevolazioni cooperative. Il loro rispetto può essere verificato con riferimento a ciascun periodo d’imposta; nel caso concreto, la contestazione atteneva alla condotta effettiva della cooperativa, non alla conformità dello statuto.
D.P.R. n. 633/1972, art. 34
È la disposizione che prevedeva il regime IVA speciale di cui la cooperativa aveva fruito. La sentenza non decide definitivamente se l’operazione di disconoscimento del regime e la conseguente pretesa tributaria siano fondate nel merito: demanda tale valutazione al giudice del rinvio, secondo la distinzione tra requisiti soggettivi e concreta attività produttiva.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la norma processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato la violazione di legge commessa dalla CTR nel ritenere necessario il parere ministeriale anche per un accertamento fondato sulle concrete modalità dell’attività economica.
Codice di procedura civile, art. 377, comma 2
La Corte ha disposto il rinvio dell’udienza per rinnovare la comunicazione prevista da questa disposizione; dopo l’adempimento, la causa è stata trattata. Si tratta di una statuizione sullo svolgimento del giudizio di Cassazione, senza effetti sul merito della controversia.
Massime di principio
- Per le agevolazioni tributarie delle cooperative, occorre distinguere tra requisiti soggettivi della società e concreta attività produttiva: il parere preventivo degli organi di vigilanza è richiesto per la verifica dei primi, non per l’accertamento fiscale della seconda.
- L’Amministrazione finanziaria può disconoscere le agevolazioni per uno specifico periodo d’imposta, anche senza parere ministeriale, se fonda la contestazione su dati concreti che dimostrano che l’attività svolta non è effettivamente mutualistica ed è assimilabile a una normale attività imprenditoriale.
- La conformità dello statuto ai principi di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni, ma non impedisce all’Ufficio di contestarne l’applicazione sulla base di comportamenti concreti contrari a quei principi.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla debenza delle somme contestate: il giudice di rinvio deve riesaminare la pretesa tributaria applicando il principio di diritto e decidere anche sulle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18632 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18640 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18641 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18643 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 18679 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 set 2016Sentenza del 23/09/2016 n. 87 - Comm. Trib. II grado di Trento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →