Sentenza del 23/09/2016 n. 18640 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato l’IVA relativa al 2007, contestando alla società l’indebito ricorso al regime di sospensione dell’imposta tramite un deposito IVA che sarebbe stato gestito solo virtualmente dalla W. S. s.r.l. La CTR della Puglia aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società, ritenendo l’Agenzia delle dogane competente per l’IVA all’importazione e giudicando non provato l’uso fittizio del deposito e il comportamento elusivo. In cassazione l’Agenzia ha dedotto ultrapetizione, violazione delle norme sulla competenza e sulla detrazione IVA, violazione dell’onere della prova e omesso esame di fatti indicativi della natura virtuale del deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi dell’Agenzia. Ha respinto le eccezioni preliminari della società sull’esposizione dei fatti e sull’autosufficienza del ricorso; ha ritenuto inammissibile la censura di ultrapetizione, anche perché la competenza funzionale è rilevabile d’ufficio; le censure sulla natura virtuale del deposito e sulla prova miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto della CTR o denunciavano in modo non corretto un vizio motivazionale; il quarto motivo era precluso dalla doppia conforme e comunque non decisivo. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, se l’IVA all’importazione è stata comunque assolta tramite autofatturazione e registrazione contabile, l’eventuale illegittimo uso del deposito o il ritardo costituiscono violazioni formali che non consentono di negare la detrazione, restando eventualmente applicabili le sanzioni, non oggetto del giudizio. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.300, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. Escluso l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Art. 366 c.p.c.
nella specie il ricorso contiene una parte espositiva del "fatto" nella quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, è stato esaurientemente riassunto il contenuto sostanziale della controversia, i punti salienti della vicenda processuale ed il contenuto delle pronunce di merito
Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti è soddisfatto quando il ricorso consente di comprendere la controversia, il suo svolgimento e le decisioni di merito; la sola omissione del nome dell’ufficio locale che ha emesso l’atto non determina, in questo caso, l’inammissibilità.
Art. 112 c.p.c.
l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che era stata avanzata, tale statuizione, ancorchè in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione
La qualificazione e l’interpretazione delle domande spettano al giudice di merito. L’eventuale errore nell’interpretazione non integra, di per sé, ultrapetizione: occorre contestare in modo appropriato la motivazione sulla portata dell’atto processuale.
D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 5, convertito dalla L. n. 427 del 1993
l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'IVA all'importazione da parte del soggetto passivo che, pur non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale e quindi si sia illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993 , art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993 , abbia comunque provveduto, seppur tardivamente, all'adempimento dell'obbligazione tributaria mediante autofatturazione
Se il contribuente ha assolto l’IVA mediante autofatturazione, l’eventuale mancata introduzione materiale dei beni nel deposito e il conseguente uso irregolare del regime sospensivo non giustificano una seconda richiesta dell’imposta; può residuare la rilevanza sanzionatoria della tardività.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 16 e 17
La Corte li esamina nell’ambito della censura sulla detraibilità dell’IVA, ma dichiara il motivo inammissibile perché fondato sulla natura virtuale del deposito, accertamento fattuale escluso dalla CTR, e perché la denuncia sostanziale mirava a contestare la valutazione delle prove.
Art. 2697 c.c.
La censura sull’onere della prova non è stata decisa nel merito: è stata dichiarata inammissibile perché connessa alla contestazione dell’accertamento fattuale sulla natura del deposito e formulata come critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve ricondurre correttamente la censura al vizio previsto dalla legge. La contestazione della valutazione dei fatti non può essere presentata come violazione di legge; inoltre, in caso di doppia conforme, il vizio motivazionale ordinario non è deducibile nei termini invocati dall’Agenzia.
Art. 348-ter c.p.c., commi 4 e ultimo
nell'ipotesi in cui "la sentenza di appello conferma" - come nella specie - "la decisione di primo grado", con il ricorso per cassazione non può farsi valere un vizio motivazionale
Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base della stessa ricostruzione di fatto, non è proponibile il normale vizio motivazionale; resta deducibile soltanto un’anomalia radicale della motivazione, quale la sua mancanza assoluta o apparenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo
L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono esentate dal pagamento degli oneri processuali tramite prenotazione a debito.
D.M. Giustizia n. 55 del 2014
La liquidazione delle spese processuali è stata effettuata secondo i parametri del decreto, con condanna dell’Agenzia a pagare euro 7.300, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice di merito, denunciandoli come violazione di legge: la censura deve rispettare la corretta tipologia di vizio e i limiti del giudizio di legittimità.
- Se il contribuente ha già assolto l’IVA all’importazione tramite inversione contabile, autofatturazione e registrazione, l’Amministrazione non può richiedere nuovamente l’imposta per il solo uso irregolare del deposito IVA; possono invece rilevare le sanzioni per la violazione formale o per il ritardo.
- Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado nella ricostruzione dei fatti, opera la preclusione della doppia conforme: il ricorso per cassazione non può limitarsi a lamentare insufficienze o omissioni nella valutazione delle prove, salvo anomalie motivazionali radicali.
- L’interpretazione delle domande e degli atti processuali compete al giudice di merito; per contestare una decisione che abbia ritenuto proposta una domanda non è sufficiente invocare l’ultrapetizione senza censurare adeguatamente la motivazione su come l’atto è stato interpretato.
- Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili, in ragione del regime di prenotazione a debito.
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