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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18641 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA detratta dalla società per operazioni connesse all’introduzione e all’estrazione di beni da un deposito IVA gestito dalla W. S. s.r.l., che l’Ufficio considerava «virtuale» e privo di effettiva operatività. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha contestato il riconoscimento della detrazione dell’IVA indicata nelle autofatture; con il secondo ha contestato che il recupero d’imposta fosse una duplicazione e ha sostenuto che l’Agenzia delle Entrate fosse legittimata a procedere. La sentenza d’appello aveva inoltre ritenuto prescritto il diritto di recuperare i diritti doganali, per decorso del termine triennale non raddoppiato.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, non perché ne abbia esaminato e respinto nel merito le argomentazioni, ma perché l’Agenzia non aveva impugnato una ratio autonoma della sentenza d’appello: la prescrizione triennale dei diritti doganali, non soggetta al raddoppio dei termini in assenza dei relativi presupposti. Tale statuizione era da sola sufficiente a sorreggere la decisione; perciò, anche l’eventuale accoglimento delle altre censure non avrebbe potuto modificarne l’esito e mancava l’interesse a esaminarle. È rimasto quindi fermo l’esito favorevole alla società disposto nei precedenti gradi, senza una decisione di merito della Cassazione sulla natura del deposito o sulla detraibilità dell’IVA. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.300, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Escluso l’ulteriore contributo unificato a carico dell’Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84

    Orbene, la ricorrente ha trascurato di censurare tale decisione che è da sè sola idonea a sorreggere la sentenza di appello cosicchè anche l'eventuale fondamento delle censure mosse alle altre ragioni della decisione non consentirebbe di travolgere l'intero decisum e ciò rende evidente come difetti in capo alla ricorrente l'interesse ad una pronuncia sui motivi di censura dedotti.

    La sentenza d’appello aveva fondato autonomamente il rigetto dell’appello dell’Agenzia sul decorso del termine triennale di prescrizione dei diritti doganali previsto da questa disposizione. Poiché tale statuizione non è stata impugnata, è rimasta definitiva e ha reso inammissibili, per difetto d’interesse, le censure rivolte alle altre rationes.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3

    Come riferito nell'esposizione dei fatti di causa, il giudice di appello ha giustificato il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate sulla base di una pluralità di rationes decidendi, tra cui quella relativa al decorso del termine triennale di prescrizione dei diritti doganali, di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, nella specie non soggetto al raddoppio in difetto dei presupposti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3.

    Nel caso concreto il termine di prescrizione doganale non risultava raddoppiato, perché non ricorrevano i presupposti previsti dalla disposizione. La Cassazione riporta questa valutazione come ratio autonoma della decisione d’appello, ma non esamina nel merito la questione, dato che l’Agenzia non l’aveva censurata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione indicata dall’Agenzia quale base dei due motivi di ricorso per violazione di legge. Le doglianze formulate ai sensi di questa norma sono state dichiarate inammissibili perché non investivano tutte le ragioni autonome che sostenevano la decisione impugnata.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    mentre va escluso l'obbligo dell'Agenzia delle entrate di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

    L’ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione non è applicabile all’Amministrazione dello Stato, che è esentata dal pagamento delle imposte e tasse processuali tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una decisione è fondata su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sostenerne il dispositivo, il ricorrente deve contestarle tutte: lasciare incontestata anche una sola ratio rende inutili le censure contro le altre e può comportare l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.
  • L’inammissibilità per mancata impugnazione di una ratio autonoma non equivale a una decisione di merito sulle altre questioni: queste restano non esaminate e la sentenza impugnata rimane ferma.
  • Prima di ricorrere in Cassazione è opportuno individuare separatamente tutte le rationes decidendi della decisione e verificare che ciascuna sia oggetto di una censura specifica e ammissibile.
  • L’Amministrazione statale, pur potendo essere condannata alle spese processuali, non è tenuta all’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione dichiarata inammissibile, quando opera l’esenzione tramite prenotazione a debito.

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