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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18632 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Q. aveva fatturato a F. la TIA relativa al primo trimestre, per Euro 30.793,25, addebitando anche IVA al 20% (Euro 3.079,33) e TEFA al 2% (Euro 923,80). F. aveva impugnato la fattura limitatamente a IVA e TEFA, sostenendo che non si potessero applicare tali prelievi sulla TIA, che ha natura tributaria. Dopo il rigetto in primo grado da parte della Commissione tributaria provinciale di Firenze e la conferma della Commissione tributaria regionale della Toscana, F. ha proposto un unico motivo in Cassazione, denunciando la violazione della disciplina IVA e la nullità del procedimento e della sentenza. Q. ha proposto ricorso incidentale su due questioni: la pretesa decadenza dalle eccezioni non riproposte in appello e l’impugnabilità della fattura davanti al giudice tributario.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente all’IVA: per il periodo rilevante, la TIA istituita dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di un servizio, quindi non è assoggettabile a IVA. La censura relativa al TEFA è stata dichiarata inammissibile, perché non risultava specificamente riproposta in appello e F. non aveva denunciato in Cassazione l’omessa pronuncia della CTR; la Corte non ha dunque deciso nel merito se il TEFA fosse dovuto. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura di nullità, priva di specifica indicazione del vizio. Il ricorso incidentale di Q. è stato rigettato: poiché l’eccezione sull’impugnabilità della fattura era stata espressamente respinta in primo grado, per evitare la decadenza occorreva proporre appello incidentale, non era sufficiente riproporla ai sensi dell’art. 346 c.p.c. La Cassazione ha deciso nel merito, dichiarando non dovuta l’IVA sulla TIA. Spese dell’intero giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    la tariffa di igiene ambientale (TIA), per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha costituito un'entrata patrimoniale di diritto privato, avendo natura tributaria attesa l'assenza di un rapporto di corrispettività, proprio del meccanismo di commisurazione del tributo secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, sicchè non è assoggettabile ad IVA

    La tariffa prevista dall’art. 49, nel periodo considerato dalla decisione, è un tributo e non il prezzo di una prestazione resa al contribuente; per questo non rientra nella base imponibile IVA.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 3

    l'IVA, che mira a colpire la capacità contributiva e si manifesta - in linea con la previsione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, - quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo quale controvalore effettivo del servizio prestato.

    L’IVA presuppone un corrispettivo effettivo per beni o servizi. Il pagamento di un tributo, anche se destinato a finanziare un servizio che beneficia il contribuente, non integra tale presupposto.

  • Codice di procedura civile, art. 329, comma 2

    a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329 c.p.c., comma 2, per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza

    La parte vittoriosa nel merito che voglia contestare un’eccezione autonoma espressamente respinta deve impugnare specificamente quel capo; se non lo fa, si presume acquiescente.

  • Codice di procedura civile, art. 346

    la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame

    Le questioni o eccezioni rimaste assorbite o non decise possono essere riproposte in appello in modo espresso, chiaro e preciso, senza appello incidentale. Questa regola non vale per quelle autonomamente ed espressamente respinte, per le quali occorre impugnazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21

    La società ricorrente incidentale ha invocato queste disposizioni per contestare l’impugnabilità della fattura, ma la Corte non ne ha svolto una nuova valutazione di merito: ha ritenuto ormai formatosi il giudicato sulla questione, non essendo stato proposto l’appello incidentale necessario contro il rigetto espresso dell’eccezione in primo grado.

Massime di principio

  • Quando un prelievo ha natura tributaria e non rappresenta il corrispettivo effettivo di un bene o servizio, non si applica l’IVA solo perché il tributo finanzia un servizio di cui il contribuente beneficia.
  • La conclusione sull’esclusione dell’IVA riguarda la TIA e il periodo considerato dalla sentenza: non va estesa automaticamente a tariffe o regimi successivi senza verificarne disciplina e natura giuridica.
  • In appello, una questione assorbita o non decisa va riproposta con chiarezza; se invece il giudice di primo grado l’ha respinta espressamente, la parte deve impugnare quel capo, normalmente con appello incidentale, per evitare acquiescenza e giudicato.
  • In Cassazione, se si sostiene che il giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi su una questione, occorre formulare specificamente la censura di omessa pronuncia e indicare che la questione era stata ritualmente sottoposta al giudice d’appello.
  • L’accoglimento della contestazione relativa a una componente della fattura non comporta automaticamente l’accoglimento delle altre: ciascun addebito e ciascun motivo devono essere specificamente dedotti e ritualmente mantenuti nei gradi di giudizio.

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