Sentenza del 23/09/2016 n. 18679 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello e confermato la decisione di primo grado, favorevole al contribuente. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ha denunciato l’insufficienza della motivazione: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’accertamento fosse basato sugli studi di settore, mentre l’ufficio aveva ricostruito analitico-induttivamente i ricavi, reputando inattendibile la contabilità. L’Agenzia ha inoltre contestato che la CTR non avesse considerato adeguatamente la ricostruzione dell’ufficio e le dichiarazioni rese dal contribuente durante il contraddittorio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sul travisamento del metodo di accertamento. La CTR aveva fondato il proprio ragionamento sull’erroneo presupposto che l’accertamento derivasse dagli studi di settore, mentre era stato eseguito con metodo analitico-induttivo a causa dell’inattendibilità della contabilità; tale errore comprometteva un passaggio essenziale della motivazione, rendendola insufficiente. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione. Gli ulteriori profili della censura non risultano accolti autonomamente.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ricordato invero che il vizio in questione è configurabile allorchè dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, sia evincibile l'obiettiva carenza del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, è indubitabile l'anomalia che nella specie mina la linearità e la coerenza del percorso motivazionale seguito dalla CTR per pervenire all'impugnata decisione.
Il vizio di motivazione è configurabile quando dalla sentenza emerge un’obiettiva carenza del percorso logico seguito dal giudice. Nel caso concreto, la CTR aveva assunto come premessa un fatto estraneo alla controversia — l’applicazione degli studi di settore — anziché l’accertamento analitico-induttivo effettivamente svolto.
Cassata perciò la sentenza, la causa va rinviata al giudice territoriale ai sensi dell'art. 383 c.p.c. , comma 1, in altra composizione che provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
A seguito della cassazione, la causa è rinviata al giudice di merito, in diversa composizione, per una nuova decisione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel sindacare la motivazione di una decisione, è rilevante che il giudice abbia individuato correttamente il presupposto fattuale e il metodo con cui è stato formato l’accertamento: un errore su un elemento essenziale può rendere incoerente e insufficiente il ragionamento.
- Accertamenti basati sugli studi di settore e accertamenti analitico-induttivi sono metodi distinti; il giudice deve esaminare la controversia alla luce del metodo effettivamente utilizzato dall’amministrazione, senza attribuire all’atto presupposti diversi.
- L’accoglimento del ricorso per cassazione non comporta necessariamente la definizione del merito: se occorre una nuova valutazione dei fatti, la sentenza può essere cassata con rinvio a un giudice di merito in diversa composizione.
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