Cassazione Civile, Ordinanza n. 26602/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento o meno alla Gestione separata INPS di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che il reddito percepito nell'anno fosse inferiore a 5.000 euro e che ciò costituisse un indice della non abitualità dell'attività, inoltre rilevando che l'INPS non aveva fornito elementi concreti per dimostrare l'abitualità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa sulla Gestione separata e sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa l'obbligo di iscrizione sussiste quando l'attività professionale sia esercitata abitualmente, indipendentemente dalla soglia dei 5.000 euro prevista per il lavoro autonomo occasionale; ha inoltre affermato che, essendo pacifica l'attività di avvocato e non contestato il requisito di abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza recente richiamata, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione; la soglia di reddito di 5.000 euro rileva solo per l'attività occasionale e non è decisiva in presenza di abitualità. Tuttavia il motivo dell'INPS è stato ritenuto inammissibile perché fondato su una ricostruzione processuale non autosufficiente quanto alla non contestazione, perché tale principio non si estende a valutazioni giuridiche come l'abitualità, e perché la doglianza mirava in sostanza a sovvertire un accertamento di fatto non censurabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegato all'esercizio abituale della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
è richiamato come interpretazione autentica della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
norma richiamata dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo degli avvocati non iscritti alla Cassa.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
disciplina il lavoro autonomo occasionale e la relativa soglia reddituale, ritenuta non decisiva quando l'attività presenti caratteri di abitualità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo dell'INPS è stato ritenuto inammissibile anche perché, pur denunciando violazione di legge, investiva un accertamento di fatto relativo all'abitualità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'accertamento dell'abitualità è qualificato come questione di fatto, sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione; la soglia reddituale dei 5.000 euro non è decisiva se l'attività è abituale.
- La percezione di un reddito inferiore a 5.000 euro può costituire un indizio della non abitualità dell'attività professionale, ma non è di per sé dirimente e deve essere valutata insieme agli altri elementi del caso concreto.
- Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non si estende a valutazioni o giudizi, come l'accertamento del carattere abituale dell'attività professionale.
- Quando una censura mira sostanzialmente a sovvertire un accertamento di fatto, non è ammissibile sotto la sola veste di violazione di legge; la contestazione deve misurarsi con i limiti del vizio motivazionale oggi consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- L'autosufficienza del ricorso per cassazione impone di trascrivere o indicare specificamente gli atti processuali su cui si fonda la dedotta operatività della non contestazione.
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