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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26602/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento o meno alla Gestione separata INPS di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che il reddito percepito nell'anno fosse inferiore a 5.000 euro e che ciò costituisse un indice della non abitualità dell'attività, inoltre rilevando che l'INPS non aveva fornito elementi concreti per dimostrare l'abitualità. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa sulla Gestione separata e sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa l'obbligo di iscrizione sussiste quando l'attività professionale sia esercitata abitualmente, indipendentemente dalla soglia dei 5.000 euro prevista per il lavoro autonomo occasionale; ha inoltre affermato che, essendo pacifica l'attività di avvocato e non contestato il requisito di abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla contribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza recente richiamata, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione; la soglia di reddito di 5.000 euro rileva solo per l'attività occasionale e non è decisiva in presenza di abitualità. Tuttavia il motivo dell'INPS è stato ritenuto inammissibile perché fondato su una ricostruzione processuale non autosufficiente quanto alla non contestazione, perché tale principio non si estende a valutazioni giuridiche come l'abitualità, e perché la doglianza mirava in sostanza a sovvertire un accertamento di fatto non censurabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione; la soglia reddituale dei 5.000 euro non è decisiva se l'attività è abituale.
  • La percezione di un reddito inferiore a 5.000 euro può costituire un indizio della non abitualità dell'attività professionale, ma non è di per sé dirimente e deve essere valutata insieme agli altri elementi del caso concreto.
  • Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non si estende a valutazioni o giudizi, come l'accertamento del carattere abituale dell'attività professionale.
  • Quando una censura mira sostanzialmente a sovvertire un accertamento di fatto, non è ammissibile sotto la sola veste di violazione di legge; la contestazione deve misurarsi con i limiti del vizio motivazionale oggi consentito dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'autosufficienza del ricorso per cassazione impone di trascrivere o indicare specificamente gli atti processuali su cui si fonda la dedotta operatività della non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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