Cassazione Civile, Ordinanza n. 14399/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, ai fini IRES per l'anno d'imposta 2004, aveva recuperato a tassazione una minusvalenza ritenuta indebitamente dedotta. L'atto derivava da una verifica fiscale che aveva contestato la svalutazione della partecipazione detenuta in una SICAV lussemburghese, ritenendo che, dopo il mutamento della compagine partecipativa e il conseguimento del controllo totale da parte della società, la SICAV non potesse più qualificarsi come OICR e che quindi non fosse più consentita la svalutazione ai sensi degli artt. 94, comma 4, e 101, comma 2, TUIR. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con versamento di quanto dovuto; nessuna parte ha chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta intervenuto diniego della definizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per effetto della definizione agevolata della lite fiscale richiesta dalla ricorrente e disciplinata dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito. Ha inoltre precisato che, nel processo estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per la condanna al cd. doppio contributo unificato quando la causa di estinzione/inammissibilità sopravvenuta interviene dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
richiamato come base normativa esclusa dall'Ufficio per negare la deducibilità della svalutazione della partecipazione, una volta esclusa la qualifica di OICR della SICAV
richiamato congiuntamente all'art. 94 TUIR quale norma fiscale che, secondo l'accertamento, non consentiva più la svalutazione dedotta
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
commi 8, 9 e 10; comma 13
la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e, in mancanza di istanza di trattazione o diniego impugnato entro il termine, determinano l'estinzione del processo
art. 6, d.l. n. 118 del 2019
menzionato solo in relazione alla precedente istanza della società e alla sospensione del procedimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il presupposto per il cd. doppio contributo unificato quando la causa di inammissibilità o rinuncia sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso
Cass. n. 14782 del 07/06/2018
richiamata a sostegno del principio secondo cui non si applica il doppio contributo unificato in caso di causa sopravvenuta di inammissibilità/rinuncia
Massime di principio
- Nel processo tributario, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata della controversia e il mancato esercizio dell'istanza di trattazione entro il termine previsto comportano l'estinzione del processo, salvo che intervenga un diniego della definizione tempestivamente impugnato.
- Quando la lite si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
- Il cd. doppio contributo unificato non è dovuto se la causa di estinzione o di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta rispetto alla sua proposizione.
- Se il processo si estingue per effetto di una definizione agevolata validamente attivata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
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