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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39296/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 con cui l’Ufficio ha ripreso a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, maggiori componenti reddituali e maggior imposta, contestando in particolare la deducibilità/detraibilità di costi per spese pubblicitarie documentate da fatture passive ritenute riferite a prestazioni non dimostrate o oggettivamente inesistenti. La CTR aveva confermato in larga parte l’accertamento, ritenendo non estensibile al 2005 un giudicato formatosi su annualità successive e valorizzando le dichiarazioni di terzi e la carenza di riscontri oggettivi. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancata considerazione, in motivazione, di alcune fatture già riconosciute in altra decisione; 2) ancora violazione dell’art. 2909 c.c. per avere negato l’efficacia di giudicato esterno derivante da una sentenza relativa ad annualità successive, ma asseritamente comune quanto a fatti e questioni; 3) nullità della sentenza/procedimento per omessa pronuncia sulle ragioni della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di terzi; 4) nullità della sentenza/procedimento per non avere esaminato la doglianza secondo cui, almeno per l’Iva, l’Ufficio avrebbe dovuto provare la consapevole partecipazione della società a una frode; 5) violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 per mancanza di verifica dell’effettività delle prestazioni e per l’asserita insussistenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni dei terzi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la pretesa omissione in motivazione era meramente formale e, comunque, la società era priva di interesse, dato il dispositivo della sentenza di merito e la mancata impugnazione incidentale dell’Ufficio. Ha respinto il secondo motivo perché il giudicato esterno, in materia tributaria e per imposte periodiche, opera solo per fatti a efficacia permanente o pluriennale o per rapporti ad esecuzione prolungata, mentre qui si trattava di costi e prestazioni di servizi variabili di anno in anno, sicché non era estensibile il giudicato formatosi su annualità diverse. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo nella parte in cui censurava l’omessa pronuncia su istanze istruttorie, e comunque lo ha ritenuto infondato perché la CTR aveva comunque valutato le dichiarazioni dei terzi, ritenendole idonee a sorreggere l’accertamento. Ha respinto il quinto motivo, osservando che spetta al giudice di merito scegliere le prove e che la motivazione della CTR escludeva il vizio denunciato. Ha respinto il quarto motivo, qualificando la fattispecie come operazioni oggettivamente inesistenti e richiamando il principio per cui, una volta provata dall’Amministrazione l’oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di provarne l’effettiva esistenza; la mera esibizione di fatture, la regolarità contabile o il pagamento non bastano, e il diritto alla detrazione Iva richiede anche l’inerenza dell’operazione all’impresa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non si estende automaticamente a annualità d’imposta diverse; opera solo quando i fatti accertati abbiano efficacia permanente o pluriennale, oppure riguardino rapporti ad esecuzione prolungata. Per costi e prestazioni variabili di anno in anno il giudicato non ha efficacia espansiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge nei motivi sul giudicato esterno e sulla detraibilità/deducibilità delle operazioni fatturate.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia o violazione delle regole motivazionali e decisorie.

  • artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamati per sostenere il vizio di omessa pronuncia e/o di motivazione apparente o insufficiente; la Corte esclude il vizio perché la CTR ha comunque affrontato le questioni decisive.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione della sentenza di merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene che la CTR abbia motivato in modo sufficiente sul quadro indiziario.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per lamentare l’assenza di verifica dell’effettività delle prestazioni e l’insufficienza delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e la scelta delle fonti del convincimento spettano al giudice di merito.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    La parte ricorrente ne invoca l’applicazione retroattiva in materia IVA; la Corte, però, risolve la controversia sulla base della qualificazione delle operazioni come oggettivamente inesistenti e del relativo riparto dell’onere probatorio.

  • art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Citate le modifiche introdotte dalla legge di conversione in tema di deducibilità dei costi; la Corte non fonda la decisione su una diversa disciplina sopravvenuta, ma sul principio dell’oggettiva inesistenza delle operazioni.

  • L. 26 aprile 2012, n. 44

    Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 16/2012 nel contesto della disciplina dei costi da reato/fatture relative a operazioni inesistenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato esterno su annualità diverse può fare stato solo rispetto a fatti a efficacia permanente o pluriennale, o a rapporti ad esecuzione prolungata; non si estende a elementi variabili, come costi e prestazioni di servizi che possono mutare da un periodo d’imposta all’altro.
  • Quando l’Amministrazione prova l’oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, il contribuente che voglia ottenere la detrazione Iva o la deduzione del costo deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; la sola fattura, la regolarità delle scritture contabili o il pagamento non sono sufficienti.
  • Il diritto alla detrazione dell’Iva non sorge per il solo pagamento dell’imposta esposta in fattura, ma richiede anche che l’operazione sia effettiva e inerente all’attività d’impresa; in caso di operazioni oggettivamente inesistenti manca il necessario nesso di inerenza.
  • La denuncia di omessa pronuncia non può riferirsi a mere istanze istruttorie, ma solo a domande o eccezioni di merito; se il giudice di merito ha comunque valutato gli elementi probatori e ha espresso adesione al quadro indiziario, il vizio non è configurabile.
  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di terzi e dell’idoneità del materiale indiziario rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di legge o nei ristretti confini del controllo motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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