Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23301/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di ritenute Irpef operate da un sostituto d'imposta su una somma percepita nel 2000 a titolo di anticipata corresponsione di una prestazione di previdenza integrativa aziendale. Il contribuente sosteneva, in via principale, che la somma avesse natura non reddituale; in subordine chiedeva l'applicazione dell'aliquota del 12,50% sulla sola quota qualificabile come rendimento, con conseguente rimborso di una parte dell'imposta trattenuta. Dopo un primo ciclo di giudizio e un rinvio disposto dalla Cassazione sulla base del principio delle Sezioni Unite in tema di fondi previdenziali complementari aziendali, la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto il rimborso in misura parziale, valorizzando una certificazione del sostituto d'imposta e una perizia di parte. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) motivazione apparente della sentenza di rinvio; 2) violazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione e del giudicato interno/esterno formatosi sul rinvio, per avere la CTR ritenuto provato il rendimento senza accertare l'effettivo impiego sul mercato finanziario degli accantonamenti; 3) violazione del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR attribuito valore decisivo alla perizia di parte e alla certificazione aziendale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., per errata ripartizione dell'onere della prova circa l'esistenza e l'entità del rendimento tassabile al 12,50%; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sussistenza e misura del rendimento effettivamente derivante da investimenti di mercato. Il contribuente ha resistito sostenendo la correttezza della sentenza di rinvio e l'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare il rendimento imponibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e ha esaminato congiuntamente gli altri, escludendo l'inammissibilità prospettata dal contribuente ma accogliendo nel merito le censure dell'Agenzia. Ha affermato che, per applicare l'aliquota del 12,50% sulla quota di rendimento di una prestazione erogata in capitale da un fondo previdenziale aziendale, occorre verificare in concreto se i capitali accantonati siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali risultati abbiano prodotto e come siano state attribuite le plusvalenze alle singole posizioni. La Corte ha ritenuto che la CTR si sia limitata a recepire una certificazione dell'ente e una perizia di parte, che non provavano un rendimento da effettivi investimenti di mercato ma solo una differenza contabile o attuariale tra quanto affluito al fondo e quanto erogato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria deve essere effettiva e non solo apparente; nel caso concreto però la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto; in assenza di ulteriori accertamenti la Cassazione può decidere nel merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il principio di diritto fissato in sede rescindente vincola il giudice di rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione non può fondarsi su una prova ritenuta decisiva senza adeguato confronto con le allegazioni e con l'effettivo contenuto degli atti.

  • art. 393 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio restano fermi i limiti derivanti dalla precedente cassazione con rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'esistenza del rendimento effettivamente derivante da investimenti di mercato grava sul contribuente che chiede il rimborso.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È deducibile la violazione di legge per errata applicazione delle norme sul trattamento fiscale e sull'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È deducibile la nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione delle regole processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Può essere denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, qui individuato nella verifica dell'effettivo rendimento di mercato.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Si applica la tassazione separata alla 'sorte capitale' della prestazione di previdenza integrativa maturata fino al 31 dicembre 2000.

  • art. 61 l. 26 settembre 1985, n. 482

    Alle somme che costituiscono rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato si applica la ritenuta del 12,50%.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    La disciplina richiamata si riferisce agli iscritti a fondi di previdenza complementare aziendale in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.

  • art. 1, commi 1-bis, 1-ter e 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Richiamato solo come riferimento alla nozione di impieghi di capitale sul mercato finanziario.

Massime di principio

  • Nei fondi di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata riguarda la sola sorte capitale, mentre il rendimento netto da effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato è assoggettato alla ritenuta del 12,50%.
  • Il rendimento tassabile al 12,50% non può essere identificato con una mera differenza contabile o attuariale tra somme affluite al fondo e somme erogate: è necessario accertare un effettivo impiego sul mercato finanziario degli accantonamenti e la loro concreta redditività.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e deve svolgere gli accertamenti di fatto specificamente necessari per darvi attuazione; una motivazione che recepisca acriticamente documenti non idonei integra violazione del dictum rescissorio.
  • L'onere di provare la componente della prestazione che costituisce rendimento da investimento di mercato grava sul contribuente che chiede il rimborso dell'imposta trattenuta.
  • Certificazioni aziendali e perizie di parte sono inidonee, da sole, a dimostrare il rendimento fiscalmente agevolato se non attestano l'effettivo investimento del capitale sul mercato e il criterio di attribuzione delle plusvalenze alle posizioni individuali.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.