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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12943/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'amministrazione su un'istanza di rimborso proposta dal contribuente per ottenere la restituzione di ritenute fiscali operate al momento della liquidazione della quota maturata in un fondo di previdenza complementare aziendale. L'ente erogatore aveva applicato l'aliquota del 34,88% prevista per il trattamento di fine rapporto, mentre il contribuente sosteneva l'applicazione dell'aliquota del 12,50% sulla parte qualificabile come rendimento netto derivante dagli investimenti del fondo. Dopo un primo ciclo di merito e un precedente rinvio della Cassazione, la CTR in sede di rinvio aveva accolto la tesi del contribuente, fondandosi su una perizia giurata per quantificare il rendimento spettante. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per avere recepito acriticamente la tesi del contribuente; 2) violazione delle norme tributarie e dell'art. 384 c.p.c., per essersi discostata dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, avendo qualificato come rendimento agevolato una mera differenza tra capitale liquidato e contributi versati; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancata prova della parte di prestazione effettivamente ascrivibile ai rendimenti di mercato.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendoli connessi e fondati, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di fondi P.I.A./Fondenel. Ha ribadito che l'aliquota del 12,50% si applica solo agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e solo alla parte della prestazione che costituisce rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, rendimento che deve essere provato dal contribuente. Ha escluso che fosse sufficiente la mera differenza tra quanto liquidato e i contributi versati o un parametro fondato sulla redditività del patrimonio dell'ente. Poiché il contribuente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare una diversa fonte dei rendimenti rispetto al patrimonio netto dell'ente, la Corte ha deciso nel merito, rigettando l'originario ricorso introduttivo del contribuente. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente per la sopravvenuta affermazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro della dedotta carenza di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per censurare l'insufficienza della motivazione della decisione tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate per omessa/errata pronuncia o per difetto di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla struttura della sentenza, invocata per la denuncia di motivazione apparente.

  • art. 13, comma 9, d.lgs. n. 124/1993

    richiamato nel secondo motivo in relazione al trattamento fiscale delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 669/1996

    richiamato nel secondo motivo tra le norme rilevanti per il regime fiscale applicabile.

  • art. 16 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per il regime di tassazione separata della sorte capitale.

  • art. 17 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per il regime di tassazione separata della sorte capitale.

  • art. 42 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nella formulazione ratione temporis vigente per distinguere tra redditi tassabili separatamente e rendimenti di capitale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; è stato ritenuto violato dalla CTR.

  • art. 2697 c.c.

    applicato per affermare che incombeva sul contribuente l'onere di provare quale parte della prestazione fosse costituita da rendimento netto di mercato.

  • art. 6 l. n. 482/1985

    individua l'aliquota del 12,50% applicabile ai rendimenti netti derivanti da investimenti del capitale accantonato.

  • artt. 41 e 42 TUIR

    richiamati in motivazione per spiegare l'equiparazione, ai fini fiscali, tra capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Massime di principio

  • Nei fondi previdenziali integrativi aziendali a capitalizzazione di versamenti e causa previdenziale prevalente, la prestazione in capitale va distintamente tassata: la sorte capitale segue la tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato può beneficiare dell'aliquota del 12,50% solo per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
  • Il rendimento agevolato non coincide con qualsiasi maggior somma tra capitale versato e capitale liquidato, ma solo con la componente effettivamente prodotta dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; è irrilevante un parametro fondato sulla redditività complessiva del patrimonio dell'ente gestore se non esprime un investimento di quelle somme sul mercato.
  • L'onere di provare la quota della prestazione imputabile a rendimento di mercato grava sul contribuente che chiede il rimborso; in difetto di prova, la pretesa di applicare l'aliquota agevolata deve essere respinta.
  • Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sostituirlo con criteri di quantificazione incompatibili con il dictum rescindente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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