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Parere

Parere n. 1819/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza di sospensione proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dalla signora -OMISSIS-contro la Prefettura di -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prefettizio RM4707103720-EM-DOM_2020 del 15 febbraio 2024 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare e dei presupposti preavvisi di rigetto rispettivamente prot. M_IT PR_RMSUI 00005084 del 24 gennaio 2024 e prot. RM4707103720-EM-DOM del 5 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202500144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto prefettizio del 15 febbraio 2024 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, nonché contro i due preavvisi di rigetto del 24 gennaio e del 5 febbraio 2024.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente impugna il rigetto della domanda di emersione presentata l’11 agosto 2020 dalla datrice di lavoro in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Deduce: la violazione degli artt. 21-bis e 10-bis della l. n. 241/1990, assumendo che i preavvisi non le siano stati correttamente comunicati e che, dopo il decesso della datrice di lavoro il 16 dicembre 2021, avrebbero dovuto esserle notificati secondo le regole degli artt. 139 ss. c.p.c.; il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento, che avrebbe recepito il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro senza ulteriori accertamenti circa l’insufficienza del reddito imponibile della datrice; la violazione di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede, per non avere l’amministrazione valutato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al permesso, la condanna delle amministrazioni al rilascio e al risarcimento del danno. Il ricorso è stato notificato il 5 febbraio 2025; la Sezione ha rilevato d’ufficio la questione della sua tempestività, considerato che i provvedimenti risultano notificati il 15 febbraio 2024 ai domicili speciali indicati nella domanda, mentre la ricorrente riferisce di averne avuto notizia tramite il proprio difensore il 14 ottobre 2024.

Il parere

La Sezione non decide i motivi di merito né la questione di rito sulla tempestività. L’istanza cautelare era già stata respinta con il parere interlocutorio n. 963 del 1° settembre 2025 per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Poiché il Ministero dell’interno non ha trasmesso la relazione istruttoria già richiesta, la Sezione sospende nuovamente l’adozione del parere definitivo e rinvia la trattazione. Ordina al Ministero di trasmettere la relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, garantendo la partecipazione della ricorrente e assegnandole un congruo termine per presentare osservazioni; queste dovranno essere trasmesse alla Sezione insieme alla relazione. La difesa della ricorrente dovrà prendere puntuale posizione sulla tempestività del ricorso e, se necessario, produrre documentazione; il Ministero dovrà a sua volta dedurre sulla tardività rilevata d’ufficio. Ogni decisione in rito e nel merito resta riservata.

Osservazioni

Relazione istruttoria e partecipazione della ricorrente

Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere la relazione istruttoria prescritta e garantire la partecipazione della ricorrente, comunicandole gli atti e assegnandole un congruo termine per presentare osservazioni. Le osservazioni dovranno essere trasmesse alla Sezione dal Ministero insieme alla relazione.

Tempestività del ricorso

La difesa della ricorrente deve assumere puntuale posizione sulla tempestività dell’impugnazione e, se del caso, allegare idonea documentazione. Il Ministero dovrà dedurre puntualmente, nella relazione conclusiva, sulla tardività dell’azione rilevata d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    In data 11 agosto 2020, la signora -OMISSIS-ha presentato l’istanza telematica per emersione dal lavoro irregolare in favore della lavoratrice straniera -OMISSIS-, ai sensi dell’art.103, comma 1, del decreto legge n.34 del 2020.

    La disposizione è indicata quale base normativa della domanda di emersione dal lavoro irregolare; il parere interlocutorio non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Le interessate non si sono avvalse delle garanzie partecipative assicurate dall’amministrazione e, con decreto 15 febbraio 2024 prot. RM4707103720-EM-DOM_2020, notificato in pari data ai domicili speciali eletti nella domanda ex art.47 c.c., la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare.

    La disposizione è richiamata nel quadro delle contestazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi e alle garanzie partecipative. La Sezione non decide la fondatezza della censura, ma dispone che la partecipazione della ricorrente sia garantita nella fase istruttoria del ricorso.

  • art. 21-bis l. n. 241/1990

    La ricorrente, senza rubricare i motivi di impugnazione secondo i comuni canoni redazionali del ricorso, ha sostenuto l’illegittimità dei preavvisi di diniego e del decreto di rigetto per violazione dell’art.21-bis della legge n.241 del 1990 e per omessa comunicazione dei motivi ostativi in violazione dell’art.10-bis della citata legge n.141 del 1990.

    La norma è menzionata come parametro della censura sulla comunicazione dei preavvisi e del provvedimento; il parere interlocutorio non stabilisce se le comunicazioni siano state legittime.

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    Sotto altro profilo, è stato sostenuto il difetto di motivazione in violazione dell’art.3, comma 3, della legge n.241 del 1990, asseritamente frutto di carenza istruttoria in quanto la Prefettura avrebbe recepito pedissequamente il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, senza premurarsi di compiere accertamenti volti a dare concretezza al generico ed indeterminato assunto motivazionale.

    La disposizione è invocata dalla ricorrente in relazione alla motivazione del diniego e al recepimento del parere negativo dell’Ispettorato; la Sezione non si pronuncia sulla censura in attesa della relazione istruttoria.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Sotto altro profilo, la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede di cui all’art.1 della legge n.241 del 1990 e del “canone dell’ottica del risultato”, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto cercare la soluzione capace di incidere nel minor modo possibile sulla posizione giuridica dell’interessata, valutando secondo il canone di leale collaborazione immanente nel procedimento amministrativo il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art.103, comma 4, del decreto legge n.34 del 2020, in relazione all’art.22, comma 11, del d.lgs. n.286 del 1998 ed ai sensi dell’art.5, comma 11-bis del d.lgs. n.109 del 2012, provvedendo alla convocazione per il rilascio del titolo.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale fondamento dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede dedotti contro il diniego. La Sezione non ne valuta l’applicazione al caso, riservando la decisione definitiva.

  • art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020

    Sotto altro profilo, la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede di cui all’art.1 della legge n.241 del 1990 e del “canone dell’ottica del risultato”, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto cercare la soluzione capace di incidere nel minor modo possibile sulla posizione giuridica dell’interessata, valutando secondo il canone di leale collaborazione immanente nel procedimento amministrativo il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art.103, comma 4, del decreto legge n.34 del 2020, in relazione all’art.22, comma 11, del d.lgs. n.286 del 1998 ed ai sensi dell’art.5, comma 11-bis del d.lgs. n.109 del 2012, provvedendo alla convocazione per il rilascio del titolo.

    La previsione è richiamata come base della richiesta della ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il parere interlocutorio non decide se, nel caso concreto, sussistano i presupposti per il rilascio.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Sotto altro profilo, la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede di cui all’art.1 della legge n.241 del 1990 e del “canone dell’ottica del risultato”, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto cercare la soluzione capace di incidere nel minor modo possibile sulla posizione giuridica dell’interessata, valutando secondo il canone di leale collaborazione immanente nel procedimento amministrativo il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art.103, comma 4, del decreto legge n.34 del 2020, in relazione all’art.22, comma 11, del d.lgs. n.286 del 1998 ed ai sensi dell’art.5, comma 11-bis del d.lgs. n.109 del 2012, provvedendo alla convocazione per il rilascio del titolo.

    La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione alla prospettata possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione; la Sezione non affronta nel merito tale interpretazione.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012

    Sotto altro profilo, la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede di cui all’art.1 della legge n.241 del 1990 e del “canone dell’ottica del risultato”, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto cercare la soluzione capace di incidere nel minor modo possibile sulla posizione giuridica dell’interessata, valutando secondo il canone di leale collaborazione immanente nel procedimento amministrativo il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi dell’art.103, comma 4, del decreto legge n.34 del 2020, in relazione all’art.22, comma 11, del d.lgs. n.286 del 1998 ed ai sensi dell’art.5, comma 11-bis del d.lgs. n.109 del 2012, provvedendo alla convocazione per il rilascio del titolo.

    La disposizione è citata dalla ricorrente a sostegno della richiesta di permesso per attesa occupazione; il parere non ne risolve l’ambito applicativo.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    Ricorso straordinario con istanza di sospensione proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dalla signora -OMISSIS-contro la Prefettura di -OMISSIS-, la Questura di -OMISSIS- ed il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prefettizio RM4707103720-EM-DOM_2020 del 15 febbraio 2024 di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare e dei presupposti preavvisi di rigetto rispettivamente prot. M_IT PR_RMSUI 00005084 del 24 gennaio 2024 e prot. RM4707103720-EM-DOM del 5 febbraio 2024.

    La disposizione è indicata quale modalità di presentazione diretta del ricorso straordinario; il parere interlocutorio non ne approfondisce la disciplina.

  • art. 139 ss. c.p.c.

    In particolare, i preavvisi di rigetto sarebbero stati ingiustamente notificati presso i domicili speciali dichiarati nella domanda ex art.47 c.c., mentre, invece, l’amministrazione avrebbe dovuto compiere una adeguata istruttoria e, dopo aver accertato il decesso della datrice di lavoro signora -OMISSIS-(in data 16 dicembre 2021), avrebbe dovuto notificare i preavvisi di che trattasi secondo le regole previste dagli artt.139 e seguenti c.p.c., ovvero presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale della odierna ricorrente.

    Le disposizioni sono prospettate dalla ricorrente come regole applicabili alla notificazione dei preavvisi; la Sezione non decide la relativa censura.

Ricorso straordinario contro il diniego di emersione dal lavoro irregolare

La Sezione I esamina un ricorso straordinario proposto da una lavoratrice straniera contro il diniego prefettizio della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dalla datrice di lavoro. Il parere è interlocutorio: la Sezione sospende l’adozione del parere definitivo in attesa della relazione istruttoria del Ministero dell’interno e riserva ogni decisione in rito e nel merito.

Vicenda amministrativa

La domanda telematica di emersione è stata presentata l’11 agosto 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Il 24 gennaio 2024 la Prefettura ha comunicato, con preavviso di rigetto, il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro: dagli accertamenti presso l’Agenzia delle entrate era risultato che il datore di lavoro non disponeva del reddito imponibile richiesto per l’assunzione. Il preavviso è stato comunicato al datore di lavoro e alla lavoratrice presso gli indirizzi indicati nella domanda. Il 5 febbraio 2024 la Prefettura ha nuovamente trasmesso il preavviso ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, assegnando dieci giorni per presentare memorie e documenti. Le interessate non hanno presentato osservazioni. Con decreto del 15 febbraio 2024 la domanda è stata respinta e il provvedimento è stato notificato ai domicili speciali eletti nella domanda.

Motivi del ricorso e domande

La ricorrente contesta la comunicazione dei preavvisi e del diniego, invocando gli artt. 21-bis e 10-bis della l. n. 241/1990. Sostiene che, dopo il decesso della datrice di lavoro il 16 dicembre 2021, l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti e notificare i preavvisi alla lavoratrice secondo le regole degli artt. 139 ss. c.p.c., presso la sua residenza, il domicilio o la dimora abituale.

Deduce inoltre difetto di motivazione e di istruttoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, perché la Prefettura avrebbe recepito il parere negativo dell’Ispettorato senza verificare autonomamente la situazione reddituale. Invoca infine i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in base all’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020, all’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012. Oltre all’annullamento degli atti, chiede l’accertamento del diritto al permesso, la condanna delle amministrazioni al rilascio e al risarcimento del danno in via equitativa.

Questione della tempestività e fase cautelare

Il ricorso straordinario è stato notificato il 5 febbraio 2025. La ricorrente afferma di aver appreso dei provvedimenti soltanto il 14 ottobre 2024, tramite una comunicazione inviata alla PEC del proprio difensore; dagli atti risulta invece che il diniego era stato notificato il 15 febbraio 2024 ai domicili speciali indicati nella domanda. La Sezione ha quindi sollevato d’ufficio la questione della tempestività dell’impugnazione.

Con il precedente parere interlocutorio n. 963 del 1° settembre 2025, la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora e aveva richiesto al Ministero la relazione istruttoria, con garanzia del diritto di partecipazione della ricorrente.

Decisione interlocutoria e adempimenti

Poiché la relazione istruttoria non è stata trasmessa, la Sezione sospende nuovamente l’adozione del parere definitivo e rinvia la trattazione a una successiva adunanza. Ordina al Ministero dell’interno di inviare la relazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere e di garantire alla ricorrente un congruo termine per presentare osservazioni, da trasmettere alla Sezione unitamente alla relazione. La difesa della ricorrente dovrà documentare e argomentare puntualmente sulla tempestività del ricorso; il Ministero dovrà pronunciarsi sulla tardività rilevata d’ufficio. Restano impregiudicate tutte le decisioni in rito e nel merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardivitàTutela cautelare

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