Parere n. 1814/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- e nei confronti di -OMISSIS- avverso giudizio di inidoneità -OMISSIS- del -OMISSIS- e decreto di approvazione graduatoria -OMISSIS- del concorso per il reclutamento di n. 1650 allievi agenti di p. s.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del giudizio di non idoneità psicofisica e del decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto il 7 luglio 2023.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, motivato con il riscontro di un «disturbo d’ansia» ai sensi dell’art. 3, comma 2, tabella 1, lett. b), del d.m. 30 giugno 2023, n. 198, nonché la conseguente esclusione e la graduatoria finale nella parte in cui non lo include tra gli ammessi o vincitori. Ha dedotto, in primo luogo, la nullità o invalidità della valutazione psicopatologica per asserite omissioni di data, sottoscrizione e indicazione degli autori e della commissione; in secondo luogo, il travisamento dei fatti, il difetto d’istruttoria e l’illogicità della valutazione, poiché questa avrebbe considerato la separazione dei genitori un evento traumatico significativo, mentre nel questionario PS Inventory il candidato aveva risposto «NO» alla voce relativa ai genitori separati o divorziati; infine, l’illegittimità derivata della graduatoria. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare, invocando l’imminente avvio del corso e la perdita di chance.
Il parere
Il ricorso è accolto nei termini indicati in motivazione. Il primo motivo è respinto: la scheda contestata costituiva la prima pagina di un atto regolarmente datato e sottoscritto da un commissario capo tecnico psicologo e da un medico principale della Polizia di Stato. Il secondo motivo è accolto: la Commissione ha utilizzato, nel formare il giudizio complessivo, il riferimento a un evento traumatico — la separazione dei genitori — non verificatosi nel caso concreto, benché il questionario riportasse una risposta negativa. Il Consiglio ritiene tale errore un travisamento dei fatti, immediatamente rilevabile, accompagnato da difetto d’istruttoria e di motivazione, tale da oltrepassare il margine di opinabilità proprio della discrezionalità tecnica. L’illegittimità del giudizio d’inidoneità travolge il decreto di approvazione della graduatoria nella parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi o vincitori; l’Amministrazione deve procedere a una più attenta riedizione del potere di accertamento. L’istanza cautelare è assorbita.
Osservazioni
Primo motivo - Asserite omissioni della valutazione psicopatologica
Motivo respinto. La valutazione contestata, pur presentata come priva di data e sottoscrizione, era la prima pagina di un atto regolarmente datato e sottoscritto dai suoi autori, un commissario capo tecnico psicologo e un medico principale della Polizia di Stato.
Secondo motivo - Travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria
Motivo accolto. Il riferimento alla separazione dei genitori come evento traumatico significativo ha concorso al giudizio negativo, benché tale evento non si fosse verificato e il questionario PS Inventory recasse una risposta negativa alla voce «Genitori separati/divorziati». L’errore era immediatamente rilevabile e, superando il margine di opinabilità della valutazione tecnica, integra travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria e di motivazione.
Terzo motivo - Illegittimità derivata della graduatoria
Motivo accolto. L’illegittimità del giudizio di non idoneità travolge il successivo decreto di approvazione della graduatoria nella parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi o vincitori.
Istanza cautelare
Istanza assorbita in conseguenza della decisione di accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
Il ricorrente sostiene che il verbale di “Valutazione psicopatologica” sarebbe affetto da gravi omissioni, in quanto non indica la data in cui sarebbe stata svolta la valutazione; non indica gli autori della valutazione e sarebbe privo di sottoscrizione e di riferimenti alla commissione medica incaricata.
La censura di nullità è respinta in fatto: la scheda contestata era la prima pagina di un atto regolarmente datato e sottoscritto dai suoi autori. Il parere non sviluppa un’interpretazione generale dell’art. 21-septies.
art. 21-octies l. 241/1990
Tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono essere introdotti dall'esponente mediante allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi.
Nel controllo su valutazioni tecniche di idoneità psicofisica, le allegazioni fattuali del ricorrente possono fondare l’annullamento quando offrano un ragionevole principio di prova di macroscopica illogicità o travisamento immediatamente percepibile. La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma il passaggio riportato esprime il criterio di sindacato applicato dal Consiglio, non una specifica interpretazione dell’art. 21-octies.
art. 3, comma 2, tabella 1, lett. b), d.m. 30 giugno 2023, n. 198
Il ricorrente espone di aver partecipato al predetto concorso e di aver superato la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti relativi alla sana e robusta costituzione, ma di essere stato, però, dichiarato non idoneo il-OMISSIS- dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici, con motivazione: “Disturbo d’ansia”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, tabella 1, lett. b), del D.M. 30/06/2023 n. 198.
La disposizione è indicata quale riferimento normativo della diagnosi di «disturbo d’ansia» posta a base dell’inidoneità. Il Consiglio non ne offre un’interpretazione autonoma, ma annulla la valutazione per il travisamento del fatto relativo all’evento traumatico considerato dalla Commissione.
Massime di principio
- Il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali di idoneità psicofisica è esterno e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione; è tuttavia ammesso quando allegazioni fattuali forniscano un ragionevole principio di prova di macroscopica illogicità o di travisamento immediatamente rilevabile.
- Una valutazione tecnico-discrezionale è annullabile quando il giudizio negativo si fonda, anche solo in parte, su un presupposto fattuale oggettivamente insussistente e la contraddizione con gli atti è immediatamente percepibile, così da porre la determinazione fuori dal margine di opinabilità tecnica.
- L’illegittimità del giudizio di non idoneità travolge il successivo atto di approvazione della graduatoria nella parte in cui, in conseguenza dell’esclusione illegittima, non include il candidato.
Giudizio di non idoneità al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario di un candidato escluso dal concorso per il reclutamento di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto il 7 luglio 2023. Il candidato contestava il giudizio di non idoneità psicofisica, motivato con il riscontro di un «disturbo d’ansia», e la conseguente graduatoria finale.
Censure del ricorrente
Il ricorrente aveva dedotto che la scheda di valutazione psicopatologica fosse nulla o comunque invalida perché priva, a suo dire, della data, della sottoscrizione e dell’indicazione dei valutatori e della commissione medica. Aveva inoltre denunciato una contraddizione fattuale: la valutazione avrebbe considerato la separazione dei genitori un evento traumatico significativo, mentre nel questionario PS Inventory il candidato aveva risposto «NO» alla voce «Genitori separati/divorziati». Da tale incongruenza aveva tratto la censura di travisamento, difetto d’istruttoria e illogicità, chiedendo anche l’annullamento derivato della graduatoria. L’istanza cautelare era fondata sull’imminente avvio del corso e sulla perdita di chance.
Valutazione delle censure
La Sezione respinge la censura relativa alle omissioni formali: la scheda contestata era la prima pagina di un atto regolarmente datato e sottoscritto da un commissario capo tecnico psicologo e da un medico principale della Polizia di Stato.
Accoglie invece la censura di travisamento. La Commissione aveva tenuto conto dell’asserita separazione dei genitori e della mancata capacità del candidato di riferire dettagli sull’evento nel formulare il giudizio complessivo, benché l’evento non si fosse verificato. Il contrasto con la risposta fornita nel questionario costituiva un errore fattuale oggettivamente rilevabile e aveva concorso alla valutazione negativa.
Sindacato sulla discrezionalità tecnica
Richiamando Consiglio di Stato, sez. II, 14 settembre 2021, n. 6285, il parere ribadisce che l’accertamento di idoneità psicofisica è soggetto a un sindacato giurisdizionale esterno e debole: il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella tecnica dell’Amministrazione, ma può intervenire in presenza di macroscopica illogicità valutativa o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabile, supportato da allegazioni fattuali idonee a fornire un ragionevole principio di prova. Nel caso concreto, il contrasto tra il giudizio e il presupposto fattuale insussistente esce dal perimetro di opinabilità della discrezionalità tecnica e integra travisamento, difetto d’istruttoria e di motivazione.
Effetti sulla graduatoria e conclusione
L’illegittimità del giudizio di non idoneità travolge il decreto di approvazione della graduatoria nella parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi o vincitori. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati, con conseguente necessità di una più attenta riedizione del potere di accertamento. L’istanza cautelare è assorbita.
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