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Parere

Parere n. 1800/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 da Ismail Badrane e Mehdi Badrane, contro l’U.T.G. - Prefettura di Pavia, avverso il provvedimento n. prot. 39349 del 4 luglio 2022 concernente revoca di nulla osta al lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202401391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso contro la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 4 luglio 2022, adottata dalla Prefettura di Pavia il 9 agosto 2024, e contro il mancato accoglimento dell’istanza di riesame in autotutela.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti contestano la revoca del nulla osta dopo la mancata presentazione all’appuntamento del 3 maggio 2024 per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Deducevano: difetto di motivazione e di istruttoria per la contraddittoria valutazione della documentazione; violazione del buon andamento, della buona fede e della collaborazione, anche per non avere reiterato le notifiche e verificato la causa di forza maggiore; illegittimità del mancato annullamento in autotutela, non adeguatamente motivato; violazione del principio di non aggravamento e dei doveri di definire le questioni in autotutela. A giustificazione dell’assenza e della mancata conoscenza degli atti invocavano l’inaccessibilità della PEC del datore di lavoro, gestita da un CAF, dal 20 aprile al 20 settembre 2024, e la mancata ricezione di comunicazioni da parte del lavoratore.

Il parere

Il Consiglio di Stato ritiene infondato il ricorso e ne propone il rigetto. La convocazione era stata inviata all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro quale domicilio digitale della pratica; il preavviso di revoca dell’8 maggio 2024 e il provvedimento definitivo del 9 agosto 2024 furono comunicati secondo le modalità descritte nel parere: il preavviso alla PEC del datore di lavoro, il provvedimento finale alla PEC il 12 agosto e al lavoratore con raccomandata il 14 agosto. Il lavoratore non era destinatario necessario di ogni comunicazione, essendo stato eletto il domicilio digitale del datore di lavoro, secondo il principio richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7008 del 2025. Il guasto della PEC non integra forza maggiore, poiché era riconducibile alla sfera organizzativa del datore o del suo incaricato e non presentava i caratteri di imprevedibilità e inevitabilità richiesti. È infondata anche la censura di contraddittorietà: l’idoneità della documentazione per fissare l’appuntamento non equivaleva a una valutazione definitiva della sua completezza, e la mancata presentazione e l’assenza di osservazioni entro i dieci giorni dal preavviso legittimavano la revoca senza ulteriori sollecitazioni istruttorie. L’istanza di autotutela, presentata dopo la revoca, non comportava un obbligo giuridico di provvedere e non poteva incidere sulla legittimità originaria dell’atto. La modifica normativa introdotta dal d.l. 145/2024 non opera retroattivamente sui fatti e sul procedimento disciplinati dalla normativa allora vigente. Il parere conclusivo è per il rigetto.

Osservazioni

Primo motivo - Motivazione, istruttoria e pretesa contraddittorietà

Motivo respinto. La valutazione della documentazione ai fini della convocazione non preclude una successiva verifica della sua completezza e correttezza. La revoca era motivata dalla mancata presentazione all’appuntamento e dall’assenza di osservazioni o integrazioni nel termine di dieci giorni dal preavviso; l’Amministrazione non era tenuta a sollecitare ulteriori chiarimenti.

Secondo motivo - Notifiche, collaborazione e forza maggiore

Motivo respinto. La PEC indicata dal datore di lavoro costituiva il domicilio digitale della pratica e la comunicazione al lavoratore con raccomandata non era necessaria per ogni atto. L’inaccessibilità della PEC, imputabile alla gestione del datore di lavoro o del CAF incaricato, non integrava forza maggiore idonea a giustificare l’assenza.

Terzo motivo - Mancato annullamento in autotutela

Motivo respinto. L’istanza di riesame successiva alla revoca non generava un obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere e non poteva sanare ex post l’inadempimento né incidere sulla legittimità originaria della revoca.

Quarto motivo - Non aggravamento, buona fede e definizione in autotutela

Motivo respinto. I principi invocati non imponevano alla Prefettura di riaprire il procedimento o di accogliere l’istanza di autotutela; la revoca era stata adottata nel rispetto delle regole procedimentali applicabili.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'Amministrazione aveva correttamente attivato il procedimento di revoca ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241 del 1990, notificando il preavviso di revoca in data 8 maggio 2024 all'indirizzo p.e.c. indicato dal datore di lavoro, e, decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni senza che pervenissero osservazioni o documentazione integrativa, aveva emanato il provvedimento definitivo di revoca in data 9 agosto 2024, notificandolo al datore di lavoro a mezzo p.e.c. il 12 agosto e al lavoratore a mezzo raccomandata il 14 agosto.

    Il preavviso di rigetto è stato applicato come garanzia partecipativa, con assegnazione del termine di dieci giorni per presentare osservazioni o documentazione integrativa; la mancata risposta ha consentito di concludere il procedimento di revoca.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La doglianza relativa all'asserito malfunzionamento della p.e.c. del datore di lavoro, che sarebbe rimasta inaccessibile dal 20 aprile al 20 settembre 2024 per un guasto tecnico occorso al CAF che la gestiva, non può essere considerata nel caso specifico una causa di forza maggiore idonea a giustificare la mancata presentazione all'appuntamento, poiché i caratteri della forza maggiore, come l'imprevedibilità, l'inevitabilità e la totale estraneità alla volontà delle parti, non ricorrono nel caso di specie, trattandosi di un inconveniente tecnico ascrivibile alla sfera di organizzazione e gestione del datore di lavoro o del suo incaricato.

    La causa di forza maggiore rilevante ai fini della disciplina del nulla osta richiede imprevedibilità, inevitabilità ed estraneità alla sfera delle parti; un guasto tecnico della PEC riconducibile all’organizzazione del datore di lavoro o del suo incaricato non soddisfa tali requisiti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La Prefettura di Pavia, pertanto, non ha violato né l'articolo 3 della legge 241 del 1990, avendo adeguatamente motivato il provvedimento sulla base della mancata adesione alla convocazione, né l'articolo 6 della medesima legge, poiché l'onere di integrare la documentazione gravava sulle parti e non sull'Amministrazione, che non era tenuta a sollecitare ulteriori chiarimenti in assenza di una richiesta in tal senso.

    La motivazione della revoca è adeguata quando individua nella mancata adesione alla convocazione il presupposto della decisione, nel contesto dell’assenza di osservazioni e integrazioni dopo il preavviso.

  • art. 6 l. 241/1990

    La Prefettura di Pavia, pertanto, non ha violato né l'articolo 3 della legge 241 del 1990, avendo adeguatamente motivato il provvedimento sulla base della mancata adesione alla convocazione, né l'articolo 6 della medesima legge, poiché l'onere di integrare la documentazione gravava sulle parti e non sull'Amministrazione, che non era tenuta a sollecitare ulteriori chiarimenti in assenza di una richiesta in tal senso.

    In assenza di una richiesta di chiarimenti e dopo il preavviso, l’Amministrazione non era tenuta a sollecitare ulteriori integrazioni: l’onere documentale gravava sulle parti.

Massime di principio

  • La comunicazione degli atti al domicilio digitale indicato dal datore di lavoro per la pratica può essere regolare anche nei confronti del lavoratore, quando il datore abbia eletto quel domicilio digitale e il lavoratore non sia destinatario necessario di tutte le comunicazioni.
  • Il guasto o l’inaccessibilità della PEC del destinatario non costituisce automaticamente forza maggiore: occorre che l’impedimento sia imprevedibile, inevitabile ed estraneo alla sfera organizzativa delle parti.
  • La valutazione positiva della documentazione ai fini della convocazione non equivale a un accertamento definitivo della sua completezza e correttezza ai fini della conclusione del procedimento o della permanenza del nulla osta.
  • Quando l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di revoca e assegnato il termine per presentare osservazioni o integrare la documentazione, la mancata risposta può essere considerata nella decisione e non impone, in assenza di richiesta, ulteriori sollecitazioni istruttorie.
  • La presentazione di un’istanza di riesame in autotutela non determina, di per sé, un obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere e non incide sulla legittimità originaria dell’atto impugnato.
  • Una modifica normativa sopravvenuta non sana retroattivamente inadempienze verificatesi sotto la disciplina vigente al momento dei fatti, se il testo non prevede efficacia retroattiva.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata presentazione alla convocazione

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un datore di lavoro e da un lavoratore straniero contro la revoca, da parte della Prefettura di Pavia, del nulla osta al lavoro subordinato. La Sezione ritiene infondati i motivi e conclude per il rigetto.

Fatti e procedimento

Il nulla osta era stato rilasciato il 4 luglio 2022 su istanza del datore di lavoro per il lavoratore, suo fratello. Dopo la richiesta di convocazione presentata l’11 aprile 2024, l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno veniva fissato al 3 maggio 2024; gli interessati non si presentavano. La Prefettura comunicava il preavviso di revoca l’8 maggio 2024 all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro e, decorso senza riscontro il termine di dieci giorni, adottava la revoca il 9 agosto 2024. Il provvedimento finale veniva notificato al datore di lavoro via PEC il 12 agosto e al lavoratore con raccomandata il 14 agosto.

I ricorrenti attribuivano l’assenza e la mancata conoscenza delle comunicazioni all’inaccessibilità della PEC, gestita da un CAF, dal 20 aprile al 20 settembre 2024. Contestavano inoltre la valutazione della documentazione, la regolarità delle comunicazioni, la mancata verifica della forza maggiore e il mancato riesame in autotutela.

Notifiche e causa di forza maggiore

La Sezione considera regolare l’utilizzo della PEC indicata dal datore di lavoro come domicilio digitale della pratica. Il lavoratore non era destinatario necessario di tutte le comunicazioni, tenuto conto dell’elezione del domicilio digitale da parte del datore di lavoro; il parere richiama sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 7008 del 2025.

L’inaccessibilità della PEC non è ritenuta causa di forza maggiore. I caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità ed estraneità alla volontà delle parti non ricorrono, poiché il problema tecnico è ricondotto alla sfera organizzativa del datore di lavoro o del CAF incaricato.

Motivazione, istruttoria e partecipazione

La valutazione della documentazione sufficiente a fissare l’appuntamento non costituisce un giudizio definitivo sulla completezza e correttezza della documentazione ai fini della conferma del nulla osta. La revoca è ritenuta adeguatamente motivata sulla base della mancata presentazione e dell’assenza di riscontri al preavviso. La Sezione esclude la violazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990: l’onere di integrare la documentazione gravava sugli interessati e la Prefettura non era tenuta a sollecitare ulteriori chiarimenti in assenza di una richiesta.

Autotutela e disciplina sopravvenuta

L’istanza di riesame presentata dopo la revoca non comportava un obbligo giuridico di provvedere. Il potere di autotutela è discrezionale e l’istanza non poteva incidere sulla legittimità originaria della revoca né sanare ex post la mancata presentazione. Il parere richiama in proposito la sentenza del Consiglio di Stato n. 5088 del 2025.

La modifica introdotta dal d.l. 145/2024, che ha eliminato l’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione, non è applicabile retroattivamente per sanare inadempienze verificatesi sotto la disciplina vigente al momento dei fatti. La Sezione conclude pertanto per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAAutotutela decisoria

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