Parere n. 1795/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-, contro il Ministero della difesa e la Marina militare e nei confronti dei signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- per l’annullamento del verbale redatto in data 19 settembre 2023 dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, dell’elenco dei vincitori VPI (volontari in ferma prefissata) M.M. (Marina militare) relativo al primo incorporamento, dell’elenco dei vincitori VPI M.M. relativo al secondo incorporamento e dell’elenco dei vincitori VPI M.M. relativo al terzo incorporamento, con riferimento al Bando del 7 febbraio 2023 avente ad oggetto il concorso per l’arruolamento di 1500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il verbale del 19 settembre 2023 di inidoneità psico-fisica e gli elenchi dei vincitori dei tre incorporamenti del concorso per 1.500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina militare, bandito il 7 febbraio 2023.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, dichiarato inidoneo dalla commissione medica all’esito degli accertamenti psico-fisici, ha chiesto l’annullamento del verbale di inidoneità e degli elenchi dei vincitori relativi al primo, secondo e terzo incorporamento. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del bando, delle direttive tecniche, dell’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e del decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014; la violazione del decreto ministeriale 5 dicembre 2005; nonché la violazione del principio di proporzionalità e la necessità di tutelare l’interesse privato. Il ricorso era stato notificato soltanto a tre controinteressati, mentre gli elenchi comprendono altri vincitori. Il ricorrente ha quindi chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami. Il parere interlocutorio n. 100/2026 aveva già respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, dato lo stato di avanzamento della procedura, la sospensione sarebbe risultata inutiliter data.
Il parere
La Sezione non decide i motivi di merito né l’ammissibilità definitiva del ricorso: lascia impregiudicata ogni determinazione in rito e nel merito e sospende l’espressione del parere sul merito fino al completamento del contraddittorio. Dispone che il Ministero della difesa ordini al ricorrente di notificare il ricorso a tutti i soggetti inclusi negli elenchi dei vincitori, autorizzando la notificazione per pubblici proclami nelle forme dell’art. 150 c.p.c. La notificazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio; ai controinteressati deve essere assegnato un termine non inferiore a sessanta giorni per costituirsi. Nei successivi trenta giorni il ricorrente deve depositare presso il Ministero la prova dell’adempimento. Il Ministero trasmetterà alla Sezione la documentazione dell’integrazione, con nota esplicativa, e dovrà informarla anche dell’eventuale mancata o irregolare notificazione. La trattazione è rinviata a una successiva adunanza. L’istanza cautelare era stata respinta con il precedente parere interlocutorio n. 100/2026 per inutilità della sospensione, considerato l’avanzamento della procedura.
Osservazioni
Integrazione del contraddittorio
Poiché il ricorso è stato notificato soltanto a tre dei soggetti inclusi negli elenchi dei vincitori, il contraddittorio non è completo. Il Ministero della difesa deve ordinare l’integrazione nei confronti di tutti i vincitori e autorizzare la notificazione per pubblici proclami, secondo le forme dell’art. 150 c.p.c.
Termini e prova della notificazione
La notificazione deve essere eseguita entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere; ai controinteressati deve essere assegnato un termine di almeno sessanta giorni per costituirsi. Entro i trenta giorni successivi alla notificazione, il ricorrente deve depositarne prova presso il Ministero, che la trasmetterà alla Sezione e la informerà anche in caso di inadempimento o irregolarità.
Esame del merito e istanza cautelare
L’esame del merito resta sospeso e ogni decisione in rito e nel merito è impregiudicata fino all’integrazione del contraddittorio. La precedente istanza cautelare era stata respinta perché, considerato lo stato di avanzamento del concorso, la sospensione avrebbe avuto esito inutiliter data.
Norme richiamate
Al riguardo l’articolo 13 d.P.R. n. 1199/1971 prevede che, ove il ricorso straordinario sia stato notificato ad «alcuni soltanto dei controinteressati», questo Consiglio «manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma».
Se il ricorso straordinario è notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il Consiglio di Stato dispone che il Ministero ordini l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
art. 9, comma 5, d.P.R. 1199/1971
A sua volta, l’articolo 9, comma 5, del medesimo d.P.R. dispone che «quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l’integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione».
Spetta al Ministero individuare i destinatari dell’integrazione e stabilire modalità e termini per la notificazione a cura del ricorrente.
Deve, pertanto, disporsi che il Ministero della difesa ordini al ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inclusi negli elenchi dei vincitori, autorizzando la notificazione per pubblici proclami con le forme e i modi previsti dall’articolo 150 Cod. proc. civ., nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente parere interlocutorio, con assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per la costituzione dei controinteressati nel procedimento.
La notificazione per pubblici proclami è autorizzata quale modalità di integrazione del contraddittorio verso tutti i vincitori; il parere ne stabilisce il termine di esecuzione e il termine minimo per la costituzione dei controinteressati. Il ricorrente deve inoltre depositare la prova dell’adempimento, secondo il quarto comma dell’articolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
In caso di diffusione del parere devono essere oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata quale fondamento, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del parere.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento, nella diffusione del parere, dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando il gravame è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri: il Ministero individua i destinatari, le modalità e i termini dell’integrazione, mentre il ricorrente provvede alla notificazione.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati individuati in elenchi di vincitori; il provvedimento che la dispone deve definire i termini per la notificazione, per la costituzione e per il deposito della prova dell’adempimento.
- Finché l’integrazione del contraddittorio non è completata, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere sul merito, lasciando impregiudicate le determinazioni in rito e nel merito.
Ricorso straordinario sull’idoneità psico-fisica a un concorso della Marina militare
Il Consiglio di Stato, Sezione I, esamina in via interlocutoria il ricorso straordinario di un candidato dichiarato inidoneo al concorso per 1.500 volontari in ferma prefissata iniziale nella Marina militare, bandito il 7 febbraio 2023. Il merito non viene deciso: la Sezione dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori inseriti negli elenchi dei tre incorporamenti.
Fatti e motivi del ricorso
Il candidato era stato dichiarato inidoneo dalla commissione medica in esito agli accertamenti psico-fisici. Ha impugnato il verbale del 19 settembre 2023 e gli elenchi dei vincitori relativi al primo, secondo e terzo incorporamento, deducendo: la violazione del bando, delle direttive tecniche, dell’art. 582 del d.P.R. n. 90/2010 e del decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014; la violazione del decreto ministeriale 5 dicembre 2005; e la violazione del principio di proporzionalità, invocando la tutela dell’interesse privato. Il Ministero della difesa ha espresso parere contrario all’accoglimento.
Istanza cautelare e contraddittorio
Con il precedente parere interlocutorio n. 100/2026 la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare: dato lo stato di avanzamento della procedura concorsuale, la sospensione richiesta sarebbe risultata inutiliter data. Aveva inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato soltanto a tre controinteressati, benché l’accoglimento potesse incidere sulla posizione di tutti i soggetti inseriti negli elenchi dei vincitori. Il ricorrente ha poi chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
Integrazione disposta e adempimenti
Richiamando gli artt. 13 e 9, comma 5, del d.P.R. n. 1199/1971, la Sezione dispone che il Ministero della difesa ordini l’integrazione nei confronti di tutti i soggetti inclusi negli elenchi dei vincitori. La notificazione per pubblici proclami è autorizzata nelle forme e nei modi dell’art. 150 c.p.c. e deve essere eseguita entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. Ai controinteressati va assegnato un termine di almeno sessanta giorni per costituirsi.
Dopo la notificazione, il ricorrente deve depositare presso il Ministero, entro i successivi trenta giorni, la prova dell’adempimento, secondo l’art. 150, quarto comma, c.p.c. Il Ministero trasmetterà alla Sezione la documentazione e una nota esplicativa, informandola anche dell’eventuale mancata o irregolare esecuzione della notificazione.
Esito interlocutorio
La Sezione sospende l’espressione del parere sul merito fino al completamento dell’integrazione e rinvia la trattazione a una successiva adunanza. Restano impregiudicate tutte le determinazioni in rito e nel merito, compresa la valutazione dei motivi relativi all’idoneità psico-fisica. In caso di diffusione del parere, la Segreteria deve oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi delle disposizioni sulla protezione dei dati personali richiamate nel provvedimento.
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