Parere n. 1802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-contro il Ministero della Difesa, Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- avverso il provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS- recante dichiarazione di irricevibilità del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il provvedimento che ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di un giorno di consegna.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente impugnava la declaratoria di irricevibilità del ricorso gerarchico presentato contro la sanzione disciplinare di un giorno di consegna, irrogata per essersi presentato con notevole ritardo a un servizio di ordine pubblico. Con il primo motivo sosteneva l'applicabilità dell'art. 155 c.p.c. al termine del ricorso gerarchico militare, ritenuto rimedio para-processuale, poiché il termine di trenta giorni scadeva sabato 9 marzo 2024 e il ricorso era stato spedito via PEC il 12 marzo 2024; in subordine chiedeva la rimessione in termini per errore scusabile. Con il secondo motivo denunciava irragionevolezza, carenza dei presupposti e di motivazione e violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990, contestando inoltre la ricostruzione dei fatti e gli addebiti disciplinari. Con il terzo motivo deduceva eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità e delle norme del d.lgs. 66/2010 sulla disciplina militare, lamentando l’omessa considerazione delle giustificazioni, dei precedenti di servizio e dei criteri di graduazione della sanzione. Con il quarto motivo sosteneva che la relazione conclusiva del Comandante, conosciuta dopo l’irrogazione della sanzione, fosse una motivazione postuma e non potesse sanare l’asserito difetto originario di istruttoria e motivazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso straordinario e ha espresso parere per il suo rigetto. Ha respinto il primo motivo: il ricorso gerarchico previsto dall’art. 1363 del Codice dell’ordinamento militare è un rimedio amministrativo, non processuale o para-processuale; pertanto la proroga prevista dall’art. 155, commi quarto e quinto, c.p.c. per i termini processuali scadenti di sabato o in giorno festivo non si applica ai procedimenti amministrativi. Poiché la sanzione era stata notificata l’8 febbraio 2024, il termine perentorio di trenta giorni scadeva sabato 9 marzo 2024 e la spedizione via PEC del 12 marzo era tardiva. È stata respinta anche la richiesta subordinata di rimessione in termini: l’errore scusabile richiede un’oggettiva incertezza normativa o ambiguità interpretativa, non ravvisabile nel quadro ritenuto chiaro e consolidato; la buona fede del ricorrente non basta a superare la decadenza. La tardività ha precluso l’esame del merito in sede gerarchica. Le censure che chiedevano un diverso apprezzamento dei fatti e della sanzione sono state comunque considerate inammissibili in quanto dirette a contestazioni di merito, non a specifici vizi di legittimità. Quanto ai profili di legittimità, il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione, se letta insieme ai dati istruttori: non è necessaria la confutazione analitica di ogni giustificazione, purché risultino il fatto valutato, le ragioni del disvalore e la violazione dei doveri ipotizzata. Ha escluso la lesione del diritto di difesa, poiché il militare aveva ricevuto una contestazione circostanziata e presentato memorie. Ha ritenuto la sanzione di un giorno di consegna proporzionata e rispettosa del gradualismo sanzionatorio, considerato il considerevole ritardo ingiustificato nel presentarsi al servizio; le giustificazioni addotte sono state ritenute non idonee a scriminare la condotta, anche per la mancata tempestiva comunicazione al superiore diretto. Infine, ha escluso che la relazione conclusiva fosse una giustificazione postuma: secondo il parere, essa costituiva parte dell’istruttoria, completata prima dell’adozione del provvedimento, e il fatto che il ricorrente l’avesse conosciuta solo successivamente per effetto della tardiva istanza di accesso non incideva sulla legittimità della sanzione. Il ricorso è stato integralmente respinto.
Osservazioni
Primo motivo - Termine del ricorso gerarchico e proroga ex art. 155 c.p.c.
Respinto. Il ricorso gerarchico militare ha natura amministrativa e non para-processuale; la proroga dei termini processuali scadenti di sabato non si estende ai procedimenti amministrativi. Il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica della sanzione dell’8 febbraio 2024, scadeva il 9 marzo 2024; la spedizione via PEC del 12 marzo è tardiva.
Primo motivo subordinato - Rimessione in termini per errore scusabile
Respinto. La rimessione richiede un’oggettiva incertezza normativa o gravi ambiguità interpretative imputabili anche al comportamento della pubblica amministrazione. La disciplina è stata ritenuta chiara e consolidata, e la buona fede o l’assenza di intento elusivo non giustificano il superamento del termine perentorio.
Secondo e terzo motivo - Contestazioni di merito, motivazione e proporzionalità
Le doglianze che sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e dell’apprezzamento dei superiori gerarchici sono state ritenute inammissibili in quanto attinenti al merito e non fondate su specifici vizi di legittimità. In ogni caso, la motivazione è stata giudicata sufficiente se letta con i dati istruttori; non era necessaria una confutazione analitica di ogni difesa. La sanzione di un giorno di consegna è stata ritenuta proporzionata alla gravità del ritardo e rispettosa del gradualismo sanzionatorio.
Secondo motivo - Diritto di difesa e garanzie partecipative
Respinto. Il militare aveva ricevuto una contestazione chiara e circostanziata e aveva potuto partecipare al procedimento mediante memorie difensive, avendo piena conoscenza degli addebiti.
Quarto motivo - Natura della relazione conclusiva e asserita motivazione postuma
Respinto. La relazione conclusiva è stata considerata parte dell’istruttoria svolta prima del provvedimento, non una giustificazione successiva. La sua conoscenza da parte del ricorrente soltanto dopo l’irrogazione della sanzione, in ragione della tardiva istanza di accesso, non ne inficia la legittimità.
Norme richiamate
art. 155, commi quarto e quinto, c.p.c.
Di conseguenza, la disciplina sui termini stabilita dall'articolo 155, commi quarto e quinto, del codice di procedura civile, la quale prevede la proroga automatica al primo giorno lavorativo successivo dei termini che scadono nella giornata di sabato o in un giorno festivo, trova applicazione esclusiva e tassativa all'interno del processo e per il compimento degli atti processuali, rimanendo del tutto estranea alla dinamica dei procedimenti e dei ricorsi amministrativi.
La proroga al primo giorno lavorativo successivo riguarda esclusivamente i termini processuali e non si applica ai termini per la proposizione dei ricorsi amministrativi.
art. 1363 d.lgs. 66/2010
Non si riscontra in alcuna norma dell'ordinamento che il rimedio in questione assuma una valenza processuale o quasi-giudiziale, trattandosi al contrario della mera conformazione e declinazione, nello specifico ambito militare, del generale modello amministrativo del ricorso gerarchico regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.
Il ricorso gerarchico previsto per le sanzioni disciplinari militari conserva natura amministrativa e giustiziale interna e non diviene processuale per il fatto di costituire un passaggio previsto prima della tutela giurisdizionale.
art. 2 d.P.R. 1199/1971
Nel caso di specie, essendo il provvedimento sanzionatorio stato notificato in data 8 febbraio 2024, il termine perentorio di trenta giorni scadeva inderogabilmente il giorno sabato 9 marzo 2024, rendendo tardivo il gravame spedito tramite posta elettronica certificata solo il successivo martedì 12 marzo 2024.
Il termine per proporre il ricorso gerarchico è perentorio e, nel caso esaminato, non è stato prorogato dal fatto che la scadenza cadesse di sabato.
art. 8 d.P.R. 1199/1971
La declaratoria di irricevibilità del ricorso gerarchico, essendo fondata su un vizio procedurale insanabile quale la tardività della proposizione del gravame, precluderebbe già di per sé ogni possibilità di esame nel merito della vicenda disciplinare.
La tardiva proposizione del ricorso gerarchico impedisce l’esame del merito della controversia nel successivo ricorso straordinario, secondo il presupposto di definitività dell’atto richiesto per tale rimedio.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
Nel caso in esame, la relazione esplicativa allegata al procedimento dimostra che l'Amministrazione ha compiutamente analizzato e valutato tutta la documentazione, anche ai sensi dell'articolo 1355 del Decreto Legislativo numero 66 del 2010, prima di emettere il provvedimento finale.
Il parere richiama la disposizione nel ritenere che la documentazione difensiva e gli elementi istruttori siano stati esaminati prima dell’adozione del provvedimento.
art. 1358 d.lgs. 66/2010
La sanzione inflitta rispetta la gerarchia delle sanzioni disciplinari di corpo prevista dall'articolo 1358 del Decreto Legislativo numero 66 del 2010 e tiene conto della natura della violazione, che integra gli estremi di una più grave trasgressione alle norme di disciplina e del servizio, come previsto dall'articolo 1361 del medesimo decreto.
La scelta della sanzione deve rispettare la gerarchia delle sanzioni disciplinari di corpo; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto che la consegna di un giorno fosse coerente con la violazione accertata.
art. 1361 d.lgs. 66/2010
La sanzione inflitta rispetta la gerarchia delle sanzioni disciplinari di corpo prevista dall'articolo 1358 del Decreto Legislativo numero 66 del 2010 e tiene conto della natura della violazione, che integra gli estremi di una più grave trasgressione alle norme di disciplina e del servizio, come previsto dall'articolo 1361 del medesimo decreto.
Il parere riconduce il ritardo ingiustificato al servizio alla categoria della più grave trasgressione alle norme di disciplina e del servizio, ritenendo congrua la sanzione irrogata.
art. 3 l. 241/1990
Ai fini della sufficienza della motivazione non è necessario che l'Amministrazione dia conto delle difese del militare e delle ragioni della loro inattendibilità, richiedendosi che sia chiaramente riportato il fatto oggetto di valutazione, le ragioni del disvalore attribuito alla sua condotta e la violazione dei doveri ipotizzata.
La motivazione del provvedimento disciplinare è sufficiente se permette di comprendere il fatto valutato, le ragioni del disvalore attribuito alla condotta e i doveri che si assumono violati; non è necessaria la confutazione analitica di ogni difesa.
Massime di principio
- Il ricorso gerarchico, anche quando costituisce un passaggio necessario prima dell’accesso alla tutela giurisdizionale, resta un rimedio amministrativo e non assume natura processuale o para-processuale.
- La proroga prevista dall’art. 155 c.p.c. per i termini processuali che scadono di sabato o in giorno festivo non si applica ai termini dei procedimenti e dei ricorsi amministrativi.
- La rimessione in termini per errore scusabile richiede un’obiettiva incertezza normativa o gravi ambiguità interpretative; la sola buona fede dell’interessato non consente di superare un termine perentorio.
- La motivazione di un provvedimento disciplinare è sufficiente quando consente di individuare il fatto contestato, le ragioni del disvalore e i doveri ritenuti violati; non è indispensabile una confutazione analitica di ogni giustificazione, purché risulti che essa è stata valutata.
- La conoscenza successiva di una relazione istruttoria non comporta di per sé motivazione postuma, se la relazione apparteneva all’istruttoria effettivamente svolta prima dell’adozione del provvedimento.
- Il sindacato sulla scelta e sulla misura della sanzione disciplinare non consente di sostituire l’apprezzamento dell’amministrazione, salvo che emergano manifesta irrazionalità, irragionevolezza o evidente travisamento.
Irricevibilità del ricorso gerarchico militare e sanzione disciplinare
La Sezione I ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un appuntato scelto dei Carabinieri contro la declaratoria di irricevibilità per tardività del ricorso gerarchico presentato avverso una sanzione di un giorno di consegna. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto integrale.
Vicenda e motivi del ricorso
La sanzione era stata irrogata per il considerevole ritardo con cui il militare si era presentato a un servizio di ordine pubblico il 14 dicembre 2023. L’interessato aveva richiamato, tra le ragioni del ritardo, difficoltà nella comunicazione dell’ordinanza di servizio, incombenze precedenti, un malessere gastrointestinale e il traffico. La sanzione era stata notificata l’8 febbraio 2024. Il ricorso gerarchico, spedito via PEC il 12 marzo 2024, era stato dichiarato irricevibile perché il termine di trenta giorni era scaduto sabato 9 marzo.
Nel ricorso straordinario il militare sosteneva che la scadenza dovesse essere prorogata al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’art. 155 c.p.c., in ragione della natura para-processuale del ricorso gerarchico; in subordine chiedeva la rimessione in termini per errore scusabile. Deduceva inoltre vizi di motivazione e istruttoria, violazione delle garanzie partecipative e del principio di proporzionalità, contestando la ricostruzione dei fatti e la graduazione della sanzione. Infine, qualificava come postuma la relazione conclusiva del Comandante, conosciuta dopo l’irrogazione della sanzione.
Natura del ricorso gerarchico e termine di impugnazione
Il Collegio ha escluso che il ricorso gerarchico previsto dall’art. 1363 d.lgs. 66/2010 assuma natura processuale o quasi-giudiziale per il fatto di essere previsto prima della tutela giurisdizionale. Esso costituisce una declinazione del modello amministrativo generale disciplinato dal d.P.R. 1199/1971 ed è espressione dell’autotutela amministrativa.
Di conseguenza, la proroga prevista dall’art. 155, commi quarto e quinto, c.p.c. per i termini processuali scadenti di sabato o in giorno festivo non si applica ai ricorsi amministrativi. Il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell’8 febbraio 2024, scadeva il 9 marzo 2024; la spedizione del 12 marzo era quindi tardiva e la declaratoria di irricevibilità del ricorso gerarchico è stata ritenuta legittima.
È stata respinta anche la richiesta di rimessione in termini. Secondo il parere, tale rimedio presuppone un’oggettiva incertezza normativa o gravi ambiguità interpretative, mentre la disciplina era chiara e consolidata; la buona fede e l’assenza di intenti elusivi non erano sufficienti a superare la decadenza. La tardività del ricorso gerarchico ha inoltre precluso l’esame nel merito della vicenda in quella sede.
Censure relative alla sanzione disciplinare
Il Collegio ha ritenuto inammissibili le contestazioni che si risolvevano in una richiesta di riesame dei fatti e delle valutazioni dei superiori gerarchici, in assenza di specifici vizi di legittimità. Ha comunque esaminato le principali doglianze e le ha giudicate infondate.
La motivazione è stata ritenuta sufficiente se letta insieme ai dati istruttori: deve rendere comprensibili il fatto valutato, le ragioni del disvalore e i doveri che si assumono violati, ma non deve necessariamente confutare analiticamente tutte le giustificazioni dell’incolpato. È stata esclusa la violazione del diritto di difesa, poiché il militare aveva ricevuto una contestazione circostanziata e aveva presentato memorie.
Il Collegio ha inoltre giudicato la sanzione di un giorno di consegna congrua e proporzionata al considerevole ritardo nel presentarsi al servizio di ordine pubblico, escludendo sintomi evidenti di abnormità e la violazione del gradualismo sanzionatorio. Ha ritenuto che le giustificazioni addotte non escludessero la responsabilità disciplinare, anche in considerazione della mancata tempestiva comunicazione al superiore diretto.
Relazione conclusiva e decisione
La relazione conclusiva del Comandante è stata considerata parte dell’istruttoria, svolta prima dell’adozione del provvedimento, e non una motivazione elaborata successivamente per sanare vizi originari. La sua conoscenza da parte dell’interessato soltanto dopo l’irrogazione della sanzione, a seguito della tardiva istanza di accesso, non è stata ritenuta idonea a invalidare il provvedimento.
In conclusione, la Sezione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla proroga del termine e alla rimessione in termini, e inammissibili o comunque infondate le contestazioni sulla sanzione disciplinare, esprimendo parere per il rigetto integrale del ricorso straordinario.
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