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Parere

Parere n. 1801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Luis Carlos Uzuriaga Magarino avverso il provvedimento k10/113137 in data 8 gennaio 2013 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202200532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2013 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente impugna il diniego di cittadinanza dell'8 gennaio 2013, dopo che la concessione disposta con decreto presidenziale del 25 marzo 2011 era stata revocata con decreto del 28 settembre 2012, notificato il 17 novembre 2012. Deduce il proprio radicamento in Italia, comprovato da una lunga regolarità fiscale e lavorativa, dalla proprietà di un'abitazione e dalla presenza della famiglia, in particolare di un figlio cittadino italiano; contesta inoltre la valutazione negativa fondata su una condanna del Tribunale di Firenze del 3 febbraio 2011 per resistenza a pubblico ufficiale e rissa, rispetto alla quale aveva proposto appello, e lamenta una discriminazione legata al rapporto familiare con un cittadino italiano. La questione preliminare è se il diniego del 2013 sia autonomamente impugnabile oppure meramente confermativo della revoca del 2012 e, conseguentemente, se il ricorso straordinario, pervenuto il 25 marzo 2013, sia tempestivo rispetto al termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto lesivo. In via subordinata, viene in rilievo la legittimità della valutazione amministrativa dei fatti penali e del livello d'integrazione ai fini della cittadinanza.

Il parere

La Sezione dichiara il ricorso irricevibile per tardività. Il decreto presidenziale di revoca del 28 settembre 2012, notificato il 17 novembre 2012, è un provvedimento autonomo e immediatamente lesivo, adottato ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2013 è invece meramente confermativo: non risulta una nuova istruttoria né una rinnovata ponderazione degli interessi, ma soltanto la reiterazione della determinazione già assunta con la revoca. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 d.P.R. 1199/1971 decorreva quindi dalla notifica del 17 novembre 2012 e scadeva il 17 marzo 2013; il ricorso, pervenuto il 25 marzo 2013, è tardivo. La mancata impugnazione rituale della revoca ne ha determinato il consolidamento e preclude la contestazione indiretta mediante impugnazione dell'atto confermativo; anche qualificando il diniego come autonomamente lesivo, la sua impugnazione non sanerebbe l'omessa impugnazione dell'atto presupposto. La tardività impedisce l'esame del merito. Ad abundantiam, la Sezione rileva che l'Amministrazione ha legittimamente esercitato la propria discrezionalità, valutando negativamente l'integrazione del richiedente alla luce della condanna: l'appello pendente non impedisce una valutazione amministrativa autonoma dei fatti, indipendente dall'esito del processo penale. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile.

Osservazioni

Tardività e mancata impugnazione del decreto di revoca del 28 settembre 2012

Il decreto presidenziale di revoca, notificato il 17 novembre 2012, era autonomamente e immediatamente lesivo. Il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario scadeva il 17 marzo 2013; il ricorso pervenuto il 25 marzo 2013 è tardivo. La mancata impugnazione della revoca ne ha comportato il consolidamento e preclude la contestazione indiretta attraverso il successivo atto.

Natura meramente confermativa del diniego dell'8 gennaio 2013

Il diniego del 2013 non ha introdotto una nuova istruttoria né una rinnovata ponderazione degli interessi e si è limitato a ribadire la volontà denegatoria già espressa con la revoca. È dunque un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile; anche considerandolo autonomamente lesivo, la sua impugnazione non sanerebbe l'omessa impugnazione dell'atto presupposto.

Valutazione sostanziale dei fatti penali ai fini della cittadinanza

In via meramente aggiuntiva, la Sezione ritiene legittima la valutazione discrezionale negativa dell'integrazione del richiedente fondata sulla condanna per resistenza a pubblico ufficiale e rissa. La pendenza dell'appello non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente i fatti e le risultanze penali ai fini della concessione della cittadinanza.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Tale decreto di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 241/1990, costituisce un atto provvedimentale autonomo, immediatamente lesivo e, pertanto, soggetto ai termini di decadenza per l'impugnazione.

    La revoca della precedente concessione è qualificata come provvedimento autonomo e immediatamente lesivo, soggetto a impugnazione entro il termine decadenziale.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Pertanto, il termine per la presentazione del ricorso, calcolato secondo le regole di cui all'articolo 9 del D.P.R. 1199/1971, scadeva il 17 marzo 2013, risultando, quindi, il ricorso pervenuto il successivo 25 marzo 2013, palesemente tardivo.

    Il termine per la proposizione del ricorso straordinario è calcolato, nel caso concreto, in 120 giorni dalla notificazione dell'atto lesivo; il ricorso presentato dopo la scadenza è tardivo.

Massime di principio

  • Il provvedimento meramente confermativo, che si limita a ribadire una precedente determinazione senza nuova istruttoria né rinnovata ponderazione degli interessi, non è autonomamente impugnabile.
  • Il termine per impugnare decorre dalla notificazione del provvedimento autonomo e immediatamente lesivo; l'impugnazione tardiva di un successivo atto meramente confermativo non riapre il termine né consente di contestare indirettamente l'atto presupposto ormai inoppugnabile.
  • La pendenza dell'impugnazione penale non preclude all'Amministrazione di valutare autonomamente i fatti e le risultanze del procedimento penale nell'esercizio della discrezionalità relativa alla concessione della cittadinanza.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esamina il ricorso straordinario di un cittadino peruviano contro il diniego della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'interno l'8 gennaio 2013. La Sezione dichiara il ricorso irricevibile per tardività; svolge inoltre, in via aggiuntiva, alcune considerazioni sulla valutazione amministrativa dei fatti penali.

Vicenda procedimentale e motivi del ricorso

La domanda di cittadinanza era stata presentata l'8 marzo 2007 e la concessione era stata disposta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2011. Prima della notifica del decreto, la Questura di Firenze comunicava la condanna del richiedente, pronunciata dal Tribunale di Firenze il 3 febbraio 2011 per resistenza a pubblico ufficiale e rissa. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e la presentazione di osservazioni il 14 marzo 2012, il Presidente della Repubblica revocava la concessione con decreto del 28 settembre 2012, notificato il 17 novembre 2012. Seguiva il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2013 di diniego dell'istanza.

Il ricorrente ha contestato la valutazione negativa della propria integrazione, richiamando la stabilità lavorativa, il pagamento delle tasse, la proprietà di un'abitazione e i legami familiari, in particolare la presenza di un figlio cittadino italiano. Ha inoltre contestato la rilevanza della condanna, rispetto alla quale aveva proposto appello, e lamentato una discriminazione connessa al legame familiare con un cittadino italiano.

Qualificazione degli atti e tempestività

La Sezione individua nel decreto presidenziale di revoca del 28 settembre 2012 l'atto autonomo e immediatamente lesivo, adottato ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2013 è invece qualificato come atto meramente confermativo, perché si limita a ribadire la precedente determinazione senza una nuova istruttoria o una rinnovata ponderazione degli interessi.

Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 d.P.R. 1199/1971 decorreva dalla notificazione della revoca, avvenuta il 17 novembre 2012, e scadeva il 17 marzo 2013. Poiché il ricorso è pervenuto alla Presidenza della Repubblica il 25 marzo 2013 e non risulta ritualmente impugnato il decreto di revoca, il ricorso è tardivo. La revoca si è consolidata e la sua contestazione non può essere recuperata mediante l'impugnazione dell'atto meramente confermativo; neppure la diversa qualificazione del diniego come atto autonomo consentirebbe di sanare l'omessa impugnazione del provvedimento presupposto.

Valutazione di merito svolta ad abundantiam

La tardività preclude l'esame del merito. Ad abundantiam, la Sezione osserva che la concessione della cittadinanza comporta una valutazione discrezionale dell'inserimento del richiedente nella comunità nazionale e del rispetto delle norme penali. La pendenza dell'appello contro la condanna non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente i fatti e le risultanze penali, indipendentemente dall'esito del processo. Sulla base di tali rilievi, il diniego è ritenuto conforme al diritto anche nel contenuto sostanziale.

Esito

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato irricevibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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