Cassazione Civile, Ordinanza n. 10490/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Un istituto previdenziale ha impugnato la decisione della corte territoriale che aveva confermato il diritto di un ex dipendente alla riliquidazione della pensione integrativa con il computo di alcune voci fisse della retribuzione (assegno di garanzia della retribuzione, indennità di funzione, assegno personale previsto dal contratto collettivo). La controversia riguardava soprattutto la qualificazione del trattamento integrativo come prestazione previdenziale oppure retributiva: da tale qualificazione dipendeva il termine di prescrizione applicabile, che l’ente ricorrente sosteneva essere quinquennale, mentre il giudice di merito aveva ritenuto decennale. Con il primo motivo l’istituto denunciava violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 64 L. 144/1999 e della disciplina regolamentare del Fondo integrativo, sostenendo che il trattamento fosse retributivo e quindi soggetto a prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, incentrati sul nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e trattamento integrativo e sulla peculiarità della posizione previdenziale dei dipendenti iscritti al Fondo rispetto alla generalità dei lavoratori. Il controricorrente resisteva chiedendo la conferma della riliquidazione e della decorrenza decennale della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto che i trattamenti pensionistici integrativi del Fondo INPS abbiano natura previdenziale e non retributiva; ne consegue l’applicazione della prescrizione decennale e non di quella quinquennale invocata dall’istituto. La Corte ha valorizzato la continuità con la precedente ordinanza della sezione lavoro n. 17324/2023, la disciplina legislativa che ha avvicinato tali trattamenti all’assicurazione generale obbligatoria e la funzione previdenziale del Fondo, anche alla luce dell’art. 38 Cost. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi nel secondo motivo.
Il ricorrente la invocava per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte ha escluso la sua applicazione, ritenendo prevalente la natura previdenziale del trattamento.
art. 64 L. 17 maggio 1999, n. 144
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina del Fondo integrativo e del termine di prescrizione, ma non accolto dalla Corte.
delibere consiliari del 12 giugno 1970 e del 18 marzo 1971 approvate con decreto ministeriale
Atto regolamentare richiamato per la disciplina interna del Fondo integrativo INPS.
"Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordino con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria"
La Corte lo valorizza come passaggio normativo che ha avvicinato la disciplina del trattamento pensionistico integrativo a quella dell'assicurazione obbligatoria.
art. 59, comma 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449
"A decorrere dal 1 Gennaio 1998 ... per tutti i soggetti ... inclusi quelli alle dipendenze degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 ... il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e della decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza"
È richiamato come ulteriore prova del processo di omologazione del trattamento integrativo alla disciplina dell'AGO.
art. 59, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449
Richiamato come norma che prevede il divieto di cumulo con la retribuzione, indice della natura previdenziale della prestazione.
art. 1, comma 261, L. 30 dicembre 2018, n. 145
Richiamato per mostrare l'estensione al trattamento integrativo del medesimo sistema di riduzione applicato alle pensioni di importo elevato dell'AGO.
art. 38, secondo comma, Cost.
La Corte collega la previdenza complementare e i fondi integrativi al sistema costituzionale di tutela previdenziale, confermando la natura previdenziale della prestazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- I trattamenti pensionistici integrativi erogati da un fondo di previdenza del personale vanno qualificati, ai fini della prescrizione, come prestazioni previdenziali quando l’assetto normativo ne abbia progressivamente avvicinato la disciplina a quella dell’assicurazione generale obbligatoria e ne evidenzi la funzione sostitutiva/integrativa della tutela pensionistica.
- La mera correlazione dell’ammontare della pensione integrativa con voci della retribuzione non basta a trasformare la prestazione in retribuzione differita, se il sistema complessivo mostra una funzione previdenziale e una disciplina autonoma quanto a requisiti, decorrenza, cumulo e trattamento fiscale/contributivo.
- Se la prestazione è previdenziale e non esistono norme speciali che prevedano un termine più breve per le prestazioni non liquidate, la domanda di riliquidazione è soggetta a prescrizione decennale.
- La qualificazione della prestazione deve essere ricostruita non solo sulla base del regolamento del fondo, ma soprattutto alla luce dell’evoluzione legislativa e della funzione economico-sociale del trattamento nel sistema di previdenza complementare.
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