Cassazione Civile, Ordinanza n. 10499/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ex dipendente volta a ottenere la riliquidazione della pensione integrativa erogata dal fondo interno dell'ente previdenziale, con inclusione nella base di calcolo di alcune voci fisse della retribuzione, in particolare dell'assegno di garanzia della retribuzione già denominato salario di professionalità. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile la prescrizione decennale e qualificando il trattamento come previdenziale, non come retributivo. L'ente ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., dell'art. 64 L. 144/1999 e del regolamento interno del fondo, sostenendo che il trattamento fosse di natura retributiva e quindi soggetto a prescrizione quinquennale; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, insistendo sul nesso di corrispettività tra trattamento integrativo e prestazione lavorativa e sulla specificità della posizione previdenziale dei dipendenti iscritti al fondo rispetto alla generalità dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, aderendo all'orientamento già espresso in materia. Ha affermato che le prestazioni pensionistiche integrative del fondo INPS, pur originariamente connotate da una base negoziale, sono state progressivamente attratte nell'orbita della previdenza obbligatoria/complementare per effetto degli interventi legislativi succedutisi nel tempo; ne consegue che la disciplina della prescrizione applicabile è quella decennale, non quella quinquennale propria dei crediti retributivi. La Corte ha ritenuto che la correlazione con la retribuzione non sia sufficiente a mutare la natura previdenziale del trattamento e ha valorizzato il collegamento con l'art. 38 Cost. e l'omogeneità del sistema della previdenza complementare. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la qualificazione giuridica del trattamento integrativo e il relativo termine di prescrizione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura del trattamento e alla posizione previdenziale degli iscritti al fondo
non è applicabile al trattamento integrativo qualificato come previdenziale; opera invece la prescrizione decennale
art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144
richiamato dal ricorrente per sostenere la tesi della specialità del fondo e della disciplina applicabile, ma ritenuto non idoneo a escludere la natura previdenziale del trattamento
"Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordino con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria"
richiamata come tappa del processo legislativo di attrazione del trattamento integrativo nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria
legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59, comma 3
"A decorrere dal 1 Gennaio 1998 … per tutti i soggetti … inclusi quelli alle dipendenze degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 … il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e della decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza"
considerata norma decisiva nel processo di omogeneizzazione del trattamento integrativo alla disciplina dell'AGO
legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59, comma 4
richiamata come indice dell'estensione ai trattamenti integrativi del divieto di cumulo con la retribuzione proprio dell'AGO
legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 261
richiamata come ulteriore esempio di applicazione ai trattamenti integrativi della disciplina dettata per l'AGO, mediante riduzione della pensione di importo elevato
art. 38, secondo comma, Cost.
costituisce il fondamento costituzionale del collegamento funzionale tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare e della collocazione di quest'ultima nel sistema previdenziale
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato nel dispositivo per la dichiarazione dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Le prestazioni pensionistiche integrative vanno qualificate in base alla loro disciplina sostanziale e alla loro evoluzione normativa: la mera correlazione con la retribuzione non basta, da sola, a trasformarle in crediti retributivi.
- Quando una prestazione integrativa è stata progressivamente assimilata dall'ordinamento alla previdenza obbligatoria, la prescrizione applicabile è quella propria dei diritti previdenziali, salvo una disposizione che preveda espressamente un termine diverso.
- L'originaria natura negoziale di un fondo integrativo può venir meno per effetto di interventi legislativi successivi che ne omogeneizzino requisiti di accesso, divieti di cumulo, criteri di adeguamento e altre regole di funzionamento alla disciplina dell'AGO.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è idonea a sovvertire una qualificazione giuridica già sorretta da un consolidato orientamento di legittimità, in assenza di specifici argomenti nuovi e decisivi.
- In presenza di un orientamento già affermato su una questione di diritto e non scalfito da argomenti contrari convincenti, la Corte può dare continuità a quel precedente valorizzando anche il coordinamento con i principi costituzionali e con l'evoluzione legislativa complessiva.
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