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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10559/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, della domanda di indennità di disoccupazione proposta da un lavoratore che aveva rassegnato dimissioni dopo il trasferimento della sede lavorativa da Genova a Catania. La Corte d'Appello di Genova aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la notevole distanza tra la nuova sede e la residenza del lavoratore integrasse di per sé una giusta causa di recesso, sufficiente a fondare il diritto alla NASpI. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, in relazione agli artt. 2103, comma 8, e 2119, comma 1, c.c. Secondo l'Istituto, la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la giusta causa senza verificare se il trasferimento fosse sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e, quindi, senza accertare un grave inadempimento datoriale o comunque una condotta idonea a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto; inoltre, avrebbe trascurato che la disoccupazione richiesta dalla legge deve essere involontaria, mentre nel caso concreto il lavoratore si sarebbe posto volontariamente in stato di disoccupazione potendo proseguire il rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, affinché rivaluti se sussistano effettivamente i presupposti della giusta causa delle dimissioni ai fini del riconoscimento della NASpI, verificando in concreto l'eventuale insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento e la presenza di un comportamento datoriale idoneo a integrare un grave inadempimento o a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La Corte ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

    "la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa"

    La prestazione spetta anche al dimissionario solo se le dimissioni sono effettivamente rese per giusta causa; occorre quindi accertare in concreto i presupposti della giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

    La disoccupazione richiesta per l'accesso alla NASpI deve essere involontaria; il beneficio è escluso quando il lavoratore si ponga volontariamente in stato di disoccupazione pur potendo proseguire il rapporto.

  • art. 2103, comma 8, c.c.

    Il trasferimento del lavoratore richiede l'esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; la loro insussistenza può rilevare come inadempimento datoriale ai fini della giusta causa di dimissioni.

  • art. 2119, comma 1, c.c.

    La giusta causa di recesso presuppone un grave inadempimento o comunque una condotta tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della NASpI al lavoratore dimissionario, non basta la mera difficoltà soggettiva o logistica determinata dal trasferimento della sede di lavoro: occorre accertare in concreto una giusta causa di dimissioni.
  • La giusta causa di dimissioni richiede la verifica di circostanze imputabili al datore di lavoro, idonee a integrare un grave inadempimento o comunque a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto, anche solo temporanea.
  • Il solo dato della distanza tra la sede originaria e quella di nuova assegnazione non è, di per sé, sufficiente a fondare la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.
  • In tema di prestazioni di disoccupazione, la perdita del posto deve essere involontaria: il beneficio non spetta quando il lavoratore scelga di interrompere il rapporto pur avendo la possibilità di continuarlo.

Come è indicizzato

MaterieDisoccupazioneTrasferimento d'azienda
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

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