Cassazione Civile, Ordinanza n. 10554/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio previdenziale avente ad oggetto una prestazione NASpI che, in corso di causa, risulta pagata dall'INPS dopo lo sblocco del sistema che non consentiva di verificare le richieste. La Corte d'appello aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in base al criterio della soccombenza virtuale, aveva posto le spese a carico dell'INPS liquidandole in misura pari a euro 1.800,00 per il primo grado e euro 2.000,00 per l'appello. Il ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione del D.M. 147/2022, sostenendo che, in ragione dell'importo della prestazione riconosciuta (euro 8.521,62 lordi, euro 6.526,79 netti), la causa dovesse essere ricondotta allo scaglione di valore euro 5.200,00-euro 26.000,00 delle controversie previdenziali/assistenziali e che, applicando i minimi tariffari per quattro fasi, le spese sarebbero dovute essere liquidate in misura maggiore sia in primo grado sia in appello. L'INPS ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali/previdenziali, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese va applicato il criterio di cui all'art. 13 c.p.c. richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, con individuazione dello scaglione in base all'importo concretamente attribuito; nel caso di specie, l'importo della NASpI collocava la causa nello scaglione euro 5.200,00-euro 26.000,00. Ha quindi rilevato che, applicando il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 e i parametri minimi di liquidazione, gli importi liquidati dalla corte territoriale risultavano inferiori ai minimi inderogabili senza idonea motivazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché ridetermini il compenso dovuto al difensore e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma primo; comma secondo
Per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese nelle controversie assistenziali/previdenziali occorre fare riferimento allo scaglione correlato all'importo concretamente dovuto, secondo il criterio applicato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.
art. 4, comma 1; art. 2, comma 2
Il giudice deve avere riguardo ai valori medi tabellari; la liquidazione è soggetta ai limiti di aumento o diminuzione previsti dal decreto, con riferimento anche al rimborso delle spese generali.
È il decreto applicabile ratione temporis, trattandosi di prestazioni professionali esaurite dopo la sua entrata in vigore; i suoi parametri non consentono una liquidazione inferiore ai minimi di tabella individuati dalla Corte.
La modifica ha escluso la possibilità di scendere oltre il 50% rispetto ai parametri medi, sancendo l'inderogabilità del limite minimo nella liquidazione dei compensi.
È richiamata quale base dell'aggiornamento biennale dei parametri professionali.
Massime di principio
- Nelle controversie assistenziali e previdenziali, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa si determina tenendo conto dell'importo concretamente riconosciuto o dovuto secondo il criterio applicabile al tipo di prestazione, così da individuare correttamente lo scaglione tariffario.
- In sede di liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve rispettare i limiti tabellari minimi previsti dai parametri forensi vigenti ratione temporis; non è consentita una riduzione oltre la soglia massima di diminuzione consentita dal decreto applicabile.
- Quando la liquidazione delle spese si colloca al di sotto dei minimi inderogabili fissati dalla normativa parametrica, la decisione è affetta da violazione di legge e va cassata sul punto.
- La soccombenza virtuale consente di porre le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente nel merito, ma non autorizza una liquidazione inferiore ai limiti normativi dei compensi dovuti al difensore.
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