Cassazione Civile, Ordinanza n. 10094/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società in liquidazione, con recupero a tassazione di maggiore IVA e irrogazione di sanzioni, sul presupposto dell'indebita detrazione dell'imposta assolta su fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti con tre fornitori. In primo grado la società aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso, ma in appello la decisione era stata riformata, con rigetto del ricorso introduttivo, sulla base di elementi indiziari circa l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la mancata normale diligenza nella scelta dei fornitori. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione di norme IVA, processuali e civilistiche, per avere la CTR ritenuto legittimo il diniego della detrazione senza accertare la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte dell'acquirente e senza considerare i giudicati favorevoli relativi ad annualità precedenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe recepito acriticamente la tesi dell'Ufficio senza un vero raccordo col caso concreto; 3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato tracciabilità dei pagamenti, congruità dei prezzi, regolarità documentale, utilizzo dei beni e altre circostanze favorevoli; 4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione delle sanzioni in base allo ius superveniens e al favor rei, trattandosi di atto non definitivo notificato prima del 1° gennaio 2016.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo infondate le censure sulla pretesa efficacia del giudicato esterno, sulla sussistenza della conoscenza o conoscibilità della frode nelle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla dedotta motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la domanda subordinata di rideterminazione delle sanzioni per effetto dello ius superveniens e del favor rei era stata ritualmente devoluta al giudice d'appello e che la CTR non vi aveva pronunciato, limitandosi a un generico assorbimento. La sentenza è quindi stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudicato esterno ha efficacia preclusiva solo se riguarda la medesima quaestio decisa e un accertamento di fatto o di diritto a carattere tendenzialmente permanente; non opera per fatti specifici di singole annualità d'imposta.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA non spetta quando l'operazione si inserisce in una frode soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'anomalia.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme alle norme sulla detrazione IVA a fondamento del controllo dell'ufficio e del recupero dell'imposta indebitamente detratta.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova della frode, purché gravi, precise e concordanti.
L'Amministrazione può dimostrare l'operazione soggettivamente inesistente e la consapevolezza/conoscibilità della frode mediante un quadro indiziario unitario.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'ufficio deve provare frode e conoscibilità; il contribuente deve provare di aver usato la massima diligenza esigibile.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 17, paragrafi 1-2, VI Direttiva 77/388/CEE
Richiamata a sostegno del diritto alla detrazione IVA e dei suoi limiti in presenza di frodi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per le censure di violazione di legge, ma non consente una diversa ricostruzione del fatto sotto forma di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la nullità della sentenza per motivazione apparente e per l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione delle sanzioni.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto, salvo il profilo sanzionatorio non deciso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere le ragioni della decisione; qui la CTR ha esposto un percorso logico sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata valorizzazione di elementi probatori o una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta nei limiti del minimo costituzionale.
La CTR ha omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di rideterminazione delle sanzioni, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'obbligo del giudice di decidere su tutte le domande devolute.
Richiamato quale ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria.
L. n. 208/2015, art. 1, comma 133
Ha anticipato al 1° gennaio 2016 l'efficacia del nuovo regime sanzionatorio richiamato dalla parte.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Esprime il principio del favor rei, che impone l'applicazione della disciplina sanzionatoria più mite agli atti non definitivi.
Richiamato per la memoria depositata nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario relativo a annualità d'imposta diverse, il giudicato esterno produce efficacia preclusiva solo se l'accertamento precedente riguarda un fatto o una questione giuridica a carattere tendenzialmente permanente e identica anche nel nuovo giudizio; non opera invece quando il pregresso accertamento dipende da circostanze fattuali specifiche e variabili del singolo periodo d'imposta.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio assolve l'onere probatorio dimostrando, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'alterità soggettiva dell'operazione e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; il contribuente, per conservare la detrazione IVA, deve provare di aver adottato la massima diligenza esigibile in concreto.
- Elementi come regolarità documentale, tracciabilità dei pagamenti, congruità dei prezzi o effettività materiale della consegna non sono di per sé sufficienti a provare la buona fede del cessionario, poiché possono essere compatibili con schemi fraudolenti e non escludono la conoscibilità dell'anomalia della filiera.
- La valutazione degli indizi e delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come terzo grado di merito; la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. o per specifici errori di sussunzione o di diritto.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la decisione, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; non è configurabile se il giudice espone gli indizi considerati, li confronta con le difese e rende intellegibile la ratio decidendi.
- L'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico accadimento storico, principale o secondario, che sia stato del tutto trascurato dal giudice e che, se esaminato, avrebbe avuto carattere decisivo; non basta denunciare la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori.
- Quando una domanda subordinata è stata ritualmente devoluta al giudice di appello, questi deve decidere espressamente sulla questione, specie se la decisione principale rende attuale il tema della misura della sanzione; un generico richiamo all'assorbimento non è sufficiente a escludere la violazione dell'art. 112 c.p.c.
- In materia sanzionatoria tributaria, se l'atto non è definitivo alla data di entrata in vigore della disciplina più favorevole, il giudice deve verificare l'applicazione dello ius superveniens e del favor rei nella rideterminazione delle sanzioni.
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