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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19248/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, l’Ufficio aveva ritenuto che la contribuente avesse concesso in locazione un immobile in Roma a un canone mensile di euro 850 senza registrazione del contratto e senza dichiarazione del relativo reddito in dichiarazione dei redditi, recuperando a tassazione maggiori redditi da fabbricati e irrogando imposte e sanzioni. In primo grado la pretesa era stata ridotta; in appello la CTR aveva rideterminato i redditi imponibili. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità degli avvisi per carenza di motivazione analitica e violazione dello Statuto del contribuente, sostenendo che gli atti si fondassero sulla dichiarazione di un terzo acquisita senza contraddittorio e senza adeguato vaglio critico; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sull’onere della prova, deducendo che le dichiarazioni di terzi non possono valere come prova testimoniale e che, nel caso concreto, gli accertamenti sarebbero stati fondati solo su tali dichiarazioni, quindi inutilizzabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la sentenza impugnata, limitandosi a censurare direttamente gli avvisi di accertamento; nel giudizio di cassazione, infatti, l’oggetto del sindacato è la sentenza e non gli atti presupposti, che rilevano solo nella misura in cui il loro erroneo esame o omessa considerazione si traduca in un vizio della decisione. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il richiamo al vizio motivazionale non è sufficiente se il motivo non si confronta con la ratio della sentenza impugnata e si risolve in una censura diretta agli atti presupposti.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    È invocato dalla ricorrente per dedurre difetto di motivazione degli avvisi; la Corte non esamina il merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile per difetto di attacco alla sentenza.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inutilizzabilità della prova testimoniale nel processo tributario; la Corte non entra nel merito della questione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova; la Corte non ne valuta l’applicazione concreta per il vizio processuale riscontrato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve censurare specificamente la sentenza impugnata: non è ammissibile limitarsi a contestare direttamente gli atti amministrativi o i fatti di causa senza indicare l’errore della decisione.
  • Il sindacato di legittimità non riguarda il riesame del merito o degli atti presupposti, ma solo i vizi della sentenza che derivino da omesso esame, erronea interpretazione o cattiva valutazione di quei fatti o atti.
  • Le doglianze sulla motivazione dell’atto impositivo e sulla valenza probatoria degli elementi acquisiti nel procedimento tributario devono essere dedotte in modo coerente rispetto alla ratio decidendi della pronuncia di merito, altrimenti il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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