Cassazione Civile, Ordinanza n. 19248/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, l’Ufficio aveva ritenuto che la contribuente avesse concesso in locazione un immobile in Roma a un canone mensile di euro 850 senza registrazione del contratto e senza dichiarazione del relativo reddito in dichiarazione dei redditi, recuperando a tassazione maggiori redditi da fabbricati e irrogando imposte e sanzioni. In primo grado la pretesa era stata ridotta; in appello la CTR aveva rideterminato i redditi imponibili. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità degli avvisi per carenza di motivazione analitica e violazione dello Statuto del contribuente, sostenendo che gli atti si fondassero sulla dichiarazione di un terzo acquisita senza contraddittorio e senza adeguato vaglio critico; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sull’onere della prova, deducendo che le dichiarazioni di terzi non possono valere come prova testimoniale e che, nel caso concreto, gli accertamenti sarebbero stati fondati solo su tali dichiarazioni, quindi inutilizzabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la sentenza impugnata, limitandosi a censurare direttamente gli avvisi di accertamento; nel giudizio di cassazione, infatti, l’oggetto del sindacato è la sentenza e non gli atti presupposti, che rilevano solo nella misura in cui il loro erroneo esame o omessa considerazione si traduca in un vizio della decisione. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
Il richiamo al vizio motivazionale non è sufficiente se il motivo non si confronta con la ratio della sentenza impugnata e si risolve in una censura diretta agli atti presupposti.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
È invocato dalla ricorrente per dedurre difetto di motivazione degli avvisi; la Corte non esamina il merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile per difetto di attacco alla sentenza.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inutilizzabilità della prova testimoniale nel processo tributario; la Corte non entra nel merito della questione per inammissibilità del ricorso.
Invocato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova; la Corte non ne valuta l’applicazione concreta per il vizio processuale riscontrato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve censurare specificamente la sentenza impugnata: non è ammissibile limitarsi a contestare direttamente gli atti amministrativi o i fatti di causa senza indicare l’errore della decisione.
- Il sindacato di legittimità non riguarda il riesame del merito o degli atti presupposti, ma solo i vizi della sentenza che derivino da omesso esame, erronea interpretazione o cattiva valutazione di quei fatti o atti.
- Le doglianze sulla motivazione dell’atto impositivo e sulla valenza probatoria degli elementi acquisiti nel procedimento tributario devono essere dedotte in modo coerente rispetto alla ratio decidendi della pronuncia di merito, altrimenti il ricorso è inammissibile.
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