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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30637/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Nel passivo del fallimento della società debitrice non veniva ammesso il credito, in privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, vantato dall’agente della riscossione quale mandatario del soggetto gestore del fondo pubblico di garanzia, dopo che il fondo aveva pagato alla banca finanziatrice l’importo garantito dell’80% del finanziamento erogato alla società poi fallita. Il giudice delegato riteneva che non potessero operare né la surroga né il regresso, poiché la banca finanziatrice era stata ammessa al passivo per gli stessi crediti in chirografo e non risultava integralmente soddisfatta; aggiungeva, comunque, che il privilegio invocato non spettava. Il Tribunale respingeva l’opposizione dichiarandola inammissibile, sia perché la domanda e l’atto di opposizione non esponevano in modo sufficiente i presupposti concreti del credito, sia perché il pagamento del garante pubblico era solo parziale e dunque non consentiva la surrogazione o il regresso ai sensi degli artt. 61 e 62 l. fall. In cassazione l’Agenzia deduceva: (i) violazione delle norme fallimentari, dell’art. 87 e 88 d.P.R. 602/1973, degli artt. 2697 e 2718 c.c., sostenendo che l’estratto di ruolo e la documentazione allegata erano idonei a provare entità e natura del credito e a ricostruire l’escussione della garanzia e la surrogazione ex art. 1203 c.c. e d.m. 20 giugno 2005; (ii) violazione degli artt. 1 e 9 d.lgs. 123/1998, 1203 c.c., 61 e 62 l. fall. e 24, comma 33, l. 449/1997, sostenendo che il credito del gestore della garanzia fosse autonomo rispetto a quello della banca e sorgesse al momento dell’escussione, con conseguente necessità per la curatela di rettificare lo stato passivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non specificava adeguatamente né il contenuto dell’estratto di ruolo né gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda di insinuazione e dell’opposizione, sicché non era possibile verificare se la documentazione allegata consentisse davvero di identificare debitore, causa e ammontare del credito. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome: l’insufficienza allegatoria/processuale e la ragione sostanziale relativa alla mancanza di integrale satisfazione del creditore originario. Poiché la censura non colpiva utilmente entrambe le rationes, la sentenza non poteva essere cassata comunque. Il ricorso incidentale condizionato del fallimento è stato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente principale, con applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998

    richiamato quale base del privilegio invocato dal soggetto che agiva nel passivo, ma la Corte non ne affronta nel merito la portata applicativa perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • artt. 61 e 62 l. fall.

    richiamati per sostenere l’insussistenza della surrogazione/regresso in caso di pagamento solo parziale; la Corte non entra nel merito della censura per difetto di interesse, ma prende atto della ratio del giudice di merito.

  • artt. 93, comma 3, n. 2 e 3, e 99, comma 2, n. 3, l. fall.

    la documentazione prodotta può integrare l’allegazione della domanda di insinuazione e dell’opposizione solo se consente di identificare debitore, causa e ammontare del credito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se non indica specificamente il contenuto degli atti e dei documenti sui quali si fonda la censura.

  • art. 1203 c.c.

    richiamato come norma sulla surrogazione legale, ma senza decisione nel merito sulla sua applicabilità al caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere la prova del credito; la Corte ribadisce che la prova/documentazione deve essere specificamente allegata e indicata nel ricorso.

  • art. 2718 c.c.

    richiamato fra le norme asseritamente violate, senza autonoma trattazione nel merito.

  • artt. 87 e 88 d.P.R. 602/1973

    richiamati dalla ricorrente come norme violate; la Corte non sviluppa il relativo profilo nel merito.

  • art. 1 e art. 9 d.lgs. 123/1998

    richiamati a sostegno della tesi sull’autonomia e sul privilegio del credito del gestore del fondo; la Corte non affronta il merito per inammissibilità.

  • art. 24, comma 33, l. 449/1997

    richiamato dalla ricorrente a supporto della disciplina del fondo/garanzia; non oggetto di esame nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata valida impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
  • In materia di ammissione al passivo e opposizione allo stato passivo, la documentazione prodotta può integrare l’allegazione del credito solo se, in collegamento con l’atto introduttivo, consente di identificare in modo chiaro debitore, titolo e ammontare della pretesa.
  • L’estratto di ruolo può costituire elemento documentale idoneo a supportare la domanda di insinuazione, ma non esonera la parte dall’onere di specificare nel ricorso il suo contenuto decisivo e gli elementi fattuali da esso desunti.
  • Il ricorso per cassazione che denunci errori sulla prova documentale deve rispettare l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti; la mera evocazione astratta della documentazione non è sufficiente a superare una declaratoria di inammissibilità fondata su genericità.
  • Quando la censura investe solo una delle ragioni poste a base della decisione impugnata, ma non tutte quelle autonomamente decisive, la cassazione non può comunque seguire, perché l’altra ratio rimane idonea a sorreggere il decisum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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