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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13319/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il contributo di solidarietà applicato dalla Cassa sul trattamento pensionistico di un iscritto, previsto dall'art. 22 del regolamento dell'ente e reiterato con successive delibere. In primo grado era stata dichiarata l'illegittimità della trattenuta e la Cassa era stata condannata alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, nei limiti della prescrizione decennale. La Corte d'appello ha confermato tale esito. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati e il principio del pro rata, sostenendo che il regolamento approvato dai Ministeri potesse legittimamente incidere sulle prestazioni per assicurare l'equilibrio finanziario e che il giudice d'appello non avesse valutato la ragionevolezza del prelievo; (2) violazione delle medesime norme per non avere riconosciuto efficacia all'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995 fornita dalla L. 147/2013, che avrebbe salvaguardato gli atti adottati prima della L. 296/2006; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che si trattasse di un'azione di ripetizione soggetta al termine quinquennale e non decennale, anche alla luce della disciplina sui ratei pensionistici e delle norme richiamate sulla prescrizione delle prestazioni previdenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, reputando infondati i motivi prospettati alla luce di un orientamento di legittimità già consolidato. Ha ribadito che il contributo di solidarietà applicato dalla Cassa a pensioni già liquidate integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ex art. 23 Cost., e non un mero correttivo del criterio di calcolo della pensione. Ha inoltre confermato che l'interpretazione autentica e le norme sopravvenute non consentono agli enti previdenziali privatizzati di introdurre, in via regolamentare, trattenute sui trattamenti già determinati in assenza di base legale. Quanto alla prescrizione, ha riaffermato che per l'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute vale il termine ordinario decennale, non il quinquennale, perché la disciplina breve si riferisce ai ratei pensionistici liquidi ed esigibili o alle riliquidazioni, non a un prelievo illegittimo autonomo rispetto all'obbligazione pensionistica. La Cassa è stata condannata alle spese, nonché al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 22 del Regolamento della Cassa

    la trattenuta di solidarietà prevista dal regolamento non può prevalere sulla riserva di legge e, se incide su pensioni già determinate, è illegittima

  • art. 2 d.lgs. 509/1994

    l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati non consente di derogare a norme primarie

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    nella formulazione originaria imponeva il rispetto rigoroso del principio del pro rata per le pensioni maturate prima della riforma

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    ha modificato il regime del pro rata, ma non legittima provvedimenti che incidano in modo illegittimo su pensioni già maturate in contrasto con la legge

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che salva gli atti precedenti solo se adottati nel rispetto della legge e finalizzati all'equilibrio di lungo termine

  • art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché relativo a un diverso contributo di fonte legislativa e natura eccezionale

  • art. 23 Cost.

    la prestazione patrimoniale imposta richiede una base legale; il contributo di solidarietà regolamentare è illegittimo in difetto di legge

  • art. 2 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali

  • art. 38 Cost.

    invocato a sostegno dell'equilibrio del sistema previdenziale, ma non vale a legittimare una trattenuta priva di base legale

  • art. 2946 c.c.

    si applica il termine ordinario decennale all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    il termine quinquennale riguarda i ratei periodici liquidi ed esigibili, non l'indebita trattenuta autonoma

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile al caso di trattenute illegittime su pensione

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    si riferisce ai ratei arretrati e alle riliquidazioni, non alla ripetizione di indebite trattenute derivanti da un prelievo patrimoniale illegittimo

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta non accettata legittima l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma

  • art. 96 c.p.c.

    consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata alla controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante regolamento o delibera, un contributo di solidarietà che si traduca in una trattenuta su pensioni già liquidate, poiché tale prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • La disciplina sopravvenuta che attenua il principio del pro rata non consente di considerare legittimi atti regolamentari che abbiano inciso in modo autonomo e diretto sui trattamenti pensionistici già determinati, se tali atti non rispettano il quadro legale di riferimento.
  • L'interpretazione autentica che salvi gli atti adottati prima di una riforma opera solo per gli atti conformi alla legge e finalizzati all'equilibrio di lungo termine; non può sanare un prelievo che, per struttura e funzione, si configuri come trattenuta straordinaria su pensioni già maturate.
  • L'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute su pensione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale quando il prelievo contestato è autonomo rispetto all'obbligazione pensionistica e non coincide con ratei periodici già liquidi ed esigibili.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici si applica solo ai ratei arretrati dovuti o alle differenze derivanti da riliquidazione, non a somme sottratte in forza di un prelievo illegittimo regolamentare.

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