Cassazione Civile, Ordinanza n. 13319/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda il contributo di solidarietà applicato dalla Cassa sul trattamento pensionistico di un iscritto, previsto dall'art. 22 del regolamento dell'ente e reiterato con successive delibere. In primo grado era stata dichiarata l'illegittimità della trattenuta e la Cassa era stata condannata alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, nei limiti della prescrizione decennale. La Corte d'appello ha confermato tale esito. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati e il principio del pro rata, sostenendo che il regolamento approvato dai Ministeri potesse legittimamente incidere sulle prestazioni per assicurare l'equilibrio finanziario e che il giudice d'appello non avesse valutato la ragionevolezza del prelievo; (2) violazione delle medesime norme per non avere riconosciuto efficacia all'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995 fornita dalla L. 147/2013, che avrebbe salvaguardato gli atti adottati prima della L. 296/2006; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che si trattasse di un'azione di ripetizione soggetta al termine quinquennale e non decennale, anche alla luce della disciplina sui ratei pensionistici e delle norme richiamate sulla prescrizione delle prestazioni previdenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, reputando infondati i motivi prospettati alla luce di un orientamento di legittimità già consolidato. Ha ribadito che il contributo di solidarietà applicato dalla Cassa a pensioni già liquidate integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ex art. 23 Cost., e non un mero correttivo del criterio di calcolo della pensione. Ha inoltre confermato che l'interpretazione autentica e le norme sopravvenute non consentono agli enti previdenziali privatizzati di introdurre, in via regolamentare, trattenute sui trattamenti già determinati in assenza di base legale. Quanto alla prescrizione, ha riaffermato che per l'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute vale il termine ordinario decennale, non il quinquennale, perché la disciplina breve si riferisce ai ratei pensionistici liquidi ed esigibili o alle riliquidazioni, non a un prelievo illegittimo autonomo rispetto all'obbligazione pensionistica. La Cassa è stata condannata alle spese, nonché al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 22 del Regolamento della Cassa
la trattenuta di solidarietà prevista dal regolamento non può prevalere sulla riserva di legge e, se incide su pensioni già determinate, è illegittima
l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati non consente di derogare a norme primarie
nella formulazione originaria imponeva il rispetto rigoroso del principio del pro rata per le pensioni maturate prima della riforma
art. 1, comma 763, L. 296/2006
ha modificato il regime del pro rata, ma non legittima provvedimenti che incidano in modo illegittimo su pensioni già maturate in contrasto con la legge
art. 1, comma 488, L. 147/2013
norma di interpretazione autentica che salva gli atti precedenti solo se adottati nel rispetto della legge e finalizzati all'equilibrio di lungo termine
art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché relativo a un diverso contributo di fonte legislativa e natura eccezionale
art. 23 Cost.
la prestazione patrimoniale imposta richiede una base legale; il contributo di solidarietà regolamentare è illegittimo in difetto di legge
art. 2 Cost.
invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali
art. 38 Cost.
invocato a sostegno dell'equilibrio del sistema previdenziale, ma non vale a legittimare una trattenuta priva di base legale
si applica il termine ordinario decennale all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute
il termine quinquennale riguarda i ratei periodici liquidi ed esigibili, non l'indebita trattenuta autonoma
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile al caso di trattenute illegittime su pensione
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
si riferisce ai ratei arretrati e alle riliquidazioni, non alla ripetizione di indebite trattenute derivanti da un prelievo patrimoniale illegittimo
la definizione conforme alla proposta non accettata legittima l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma
consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata alla controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante regolamento o delibera, un contributo di solidarietà che si traduca in una trattenuta su pensioni già liquidate, poiché tale prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
- La disciplina sopravvenuta che attenua il principio del pro rata non consente di considerare legittimi atti regolamentari che abbiano inciso in modo autonomo e diretto sui trattamenti pensionistici già determinati, se tali atti non rispettano il quadro legale di riferimento.
- L'interpretazione autentica che salvi gli atti adottati prima di una riforma opera solo per gli atti conformi alla legge e finalizzati all'equilibrio di lungo termine; non può sanare un prelievo che, per struttura e funzione, si configuri come trattenuta straordinaria su pensioni già maturate.
- L'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute su pensione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale quando il prelievo contestato è autonomo rispetto all'obbligazione pensionistica e non coincide con ratei periodici già liquidi ed esigibili.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici si applica solo ai ratei arretrati dovuti o alle differenze derivanti da riliquidazione, non a somme sottratte in forza di un prelievo illegittimo regolamentare.
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