Cassazione Civile, Ordinanza n. 31383/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo all'anno 2017, emesso a seguito di una dichiarazione DOCFA presentata da una società proprietaria di un immobile/complesso immobiliare dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 in tema di esclusione dalla rendita catastale dei c.d. "imbullonati". La contribuente aveva proposto in DOCFA una riduzione della rendita, sostenendo che alcuni impianti e macchinari fissati al suolo, perché funzionali a uno specifico processo produttivo e non integrati nella struttura, dovessero essere scorporati dalla base imponibile catastale. L'Ufficio aveva invece mantenuto il valore originario. In primo grado la CTP aveva sostanzialmente confermato la bontà dell'accertamento, ma la CTR aveva poi accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, limitandosi a ridurre sanzioni e interessi. La società ricorre per cassazione con cinque motivi: i primi due denunciano nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e omessa pronuncia sull'eccezione circa la natura impiantistica dei beni; il terzo deduce omesso esame di fatti decisivi relativi alle prove sulla natura dei beni scorporati; il quarto lamenta violazione della disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 per non avere riconosciuto l'irrilevanza catastale dei cespiti esclusi; il quinto denuncia violazione della normativa sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari. L'Agenzia resiste e propone ricorso incidentale, sostenendo che non era consentito scorporare gli impianti in questione perché non funzionali allo specifico processo produttivo. La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale, ma accoglie il terzo motivo e l'unico motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la CTR non abbia esaminato il materiale probatorio e non abbia chiarito, in fatto, perché i beni oggetto di DOCFA dovessero o meno essere esclusi dalla rendita alla luce della novella normativa; assorbe quindi i motivi quarto e quinto.
La decisione
La Corte ha respinto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della sentenza di merito non inesistente né meramente apparente, ma ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Roma, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame in fatto della natura degli impianti e della loro scorporabilità ai fini catastali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per dedurre la nullità della sentenza per asseriti vizi di motivazione e omessa pronuncia; la Corte precisa che, fuori dai casi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile, non è configurabile nullità solo per motivazione non pienamente persuasiva.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sua violazione è invocata come parametro della nullità della sentenza; la Corte ricorda che il vizio rileva solo se la motivazione manca o è meramente apparente.
art. 32, comma 4, d. lgs. 546/92
È richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate nella formazione della decisione di merito.
È invocato per l'omessa pronuncia su un'eccezione della parte; la Corte, pur non accogliendo sul punto il motivo, osserva che la questione rilevante è stata comunque implicitamente affrontata dalla CTR.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte lo richiama quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione della sentenza.
art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015
È la disciplina sostanziale decisiva: la Corte la richiama come normativa che ha inciso sulla rendita catastale escludendo dal calcolo i cespiti non più rilevanti secondo i criteri introdotti dalla riforma.
È invocato nel motivo sulla motivazione dell'atto impositivo; il motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del terzo motivo e del ricorso incidentale.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi; anche questo motivo è assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di nullità della sentenza per vizio motivazionale è accoglibile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente la sola non condivisibilità o scarsa chiarezza argomentativa.
- L'omesso esame del materiale probatorio e la mancata presa di posizione su un fatto decisivo discusso tra le parti impongono la cassazione con rinvio quando la questione richieda un accertamento in fatto riservato al giudice di merito.
- In materia catastale, la corretta applicazione della disciplina sull'esclusione dei c.d. imbullonati richiede una verifica in concreto della natura dei beni, della loro funzionalità allo specifico processo produttivo e della loro effettiva rilevanza ai fini della rendita.
- Quando la controversia dipende dalla qualificazione tecnica di impianti e macchinari ai fini catastali, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell'accertamento fattuale, ma può solo censurare l'omesso esame o la motivazione apparente della decisione impugnata.
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