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Sentenza

Sentenza n. 2543/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022 pubblicato in G.U. il 15.09.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: il Decreto del Ministero della Salute del 15.06.2012 recante nuovi modelli di rilevazione economica “conto economico” e “stato patrimoniale” dell'aziende del servizio sanitario nazionale; - della circolare del Ministero della Salute del 29.07.2019 n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, che individua i criteri di definizione del tetto spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale degli anni 2015-2018 fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022 pubblicato in G.U. il 26.10.2022, recante l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionale e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19.02.2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici e altro; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21.04.2016, avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici e altro; - dell'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14.09.2022; - dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso allo stato non conosciuti; MOTIVI AGGIUNTI del 30.12.2022 altresì: - della determinazione della Regione Toscana Direzione Sanità Welfare e Coesione sociale n. 24681 del 14.12.2022, che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 e l'elenco di riepilogo di tali anni da cui risultano gli importi dovuti per singola azienda fornitrice a tale titolo; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'Estar ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - della comunicazione di avvio del procedimento dell’11/14 novembre 2022; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 30.12.2022 altresì: - del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano sono riportati nell'Allegato A al provvedimento, allegato riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - delle deliberazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie e dell'Azienda Zero (quest'ultima attraverso la nota n. 34255 del 7.12.2022) ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nel summenzionato decreto direttoriale; MOTIVI AGGIUNTI del 27.01.2023 altresì: - della determinazione della Regione Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale n. 1356 (prot. uscita n. 26987) del 28.11.2022, pubblicata il giorno successivo, recante attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore - per la ricorrente l'importo complessivo richiesto di € 75.620; - della nota prot. n. 17077 del 29.11.2022, con la quale la Regione Sardegna ha comunicato alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'intervenuta adozione della citata determinazione n. 1356 del 28.11.2022 e indicato le modalità attraverso le quali le aziende stesse avrebbero dovuto provvedere al pagamento della quota di ripiano posta a loro carico; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 27.01.2023 altresì: - della determinazione del direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. 121 del 13.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano indicati nell'Allegato A riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - delle deliberazioni delle AASSLL ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 27.01.2023 altresì: - del decreto del direttore di Dipartimento alla Salute Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige n. 24408/2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, allegato riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - delle deliberazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nel summenzionato decreto direttoriale; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 27.01.2023 altresì: - della determinazione della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano riportati nell'Allegato 1 riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - nonché ogni altra parte della determinazione recante i tempi e modalità di pagamento, avvertenze, e rinvii a successivi provvedimenti; - delle deliberazioni dei Direttori generali delle singole aziende sanitarie-ospedaliere ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 27.01.2023 altresì: - del decreto della Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985 del 14.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano riportati nell'Allegato A riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; nonché ogni altra parte del decreto recante i tempi e modalità di pagamento, avvertenze, e rinvii a successivi provvedimenti; - delle deliberazioni dei direttori generali delle singole aziende sanitarie-ospedaliere e i Commissari Straordinari delle aziende del servizio sanitario regionale ivi richiamati, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nel summenzionato decreto; - della comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 27.01.2023 altresì: - della determinazione della Regione Liguria n. 7967 del 14.12.2022, che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 e l'elenco di riepilogo di tali anni (Allegato 1) da cui risultano gli importi dovuti per singola azienda fornitrice a tale titolo; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sociosanitarie ed IRCCS del S.S.R., ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 27.01.2023 altresì: - della determinazione del direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano riportati nell'Allegato A riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - delle determine dei direttori generali degli Enti del S.S.R ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 27.01.2023 altresì: - della determinazione dirigenziale Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 da cui risultano gli importi dovuti per singola azienda fornitrice a tale titolo; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle singole aziende sanitarie regionali ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; - della comunicazione di avvio del procedimento del 24.11.2022; MOTIVI AGGIUNTI del 30.01.2023 altresì: - della determinazione del Dipartimento Promozione Salute e Benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano indicati nell'Allegato A e B riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; nonché ogni altra parte della citata determinazione; - delle delibere delle singole aziende sanitarie/ospedaliere del SSR ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 30.01.2023 altresì: - della determinazione dell'assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategia della Regione Sicilia n. 1247 del 13.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano indicati nell'Allegato A-B-C-D riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - delle delibere delle singole aziende ed Enti del SSR (non precisate) con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 30.01.2023 altresì: - della determinazione della Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano indicati nell'Allegato 1 riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - delle delibere delle aziende sanitarie/ospedaliere ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI del 30.01.2023 altresì: - del provvedimento dirigenziale dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali - Dipartimento Sanità e Salute della Regione Valle d'Aosta n. 8049 del 14.12.2022, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano riportati nell'Allegato 1 riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - delle deliberazioni dei direttori generali delle singole aziende sanitarie-ospedaliere e i Commissari Straordinari delle aziende del servizio sanitario regionale ivi richiamati, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nel summenzionato decreto; MOTIVI AGGIUNTI del 29.03.2023 altresì: - della determinazione del Dipartimento Salute e Benessere animale della Regione Puglia n.1 dell’8.2.2023, che sostituisce la determinazione n. 10 del 12.12.2022, già impugnata, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici i nuovi oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano sono indicati nell'Allegato A e B riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; nonché ogni altra parte della citata determinazione; - delle delibere delle singole aziende sanitarie/ospedaliere del SSR ivi richiamate, incluse gli atti di rettifica della ASL Brindisi n. 255 del 2.2.2023 e ASL Lecce n.134 del 3.2.2023, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; MOTIVI AGGIUNTI del 15.09.2023 altresì: - del decreto del direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 10686 emanato il 15.06.2023, che sostituisce il decreto n. 24408 del 12.12.2022, già impugnato, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici i nuovi oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano sono riportati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, allegato riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano, nonché l'importo corrispondente al 48% del payback nel caso in cui l'azienda fornitrice intenda avvalersi di questa facoltà; - delle deliberazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie ivi richiamate, ma non allegate, inclusa la determina del direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.06.2023 con cui sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici che risultano nell'Allegato 1 al suddetto decreto n. 10686 emanato il 15.06.2023, nonché ogni altro atto richiamato nel summenzionato decreto direttoriale; MOTIVI AGGIUNTI del 23.10.2023 altresì: - della determinazione dell'Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione strategica della Regione Sicilia n. 741 del 21.07.2023, pubblicata il 24.07.2023, che sostituisce il decreto assessoriale 1247 del 13.12.2022, già impugnato, nella parte in cui ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici i nuovi oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018 sulla base dell'incidenza percentuale del fatturato di ogni singola azienda fornitrice sul totale della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a carico del relativo servizio sanitario regionale, precisando che i dati che quantificano gli oneri del ripiano erano indicati nell'Allegato A-B-C-D riportante per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano; - delle delibere delle singole aziende ed Enti del SSR (non precisate), ivi richiamate ma non allegate, con cui sono stati nuovamente validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, nonché ogni altro atto richiamato nella summenzionata determinazione; MOTIVI AGGIUNTI del 26.03.2025 altresì: - della determinazione della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27.11.2024, comunicata il 24.01.2025, che, in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale il 22.07.2024, ha ridefinito e aggiornato l’entità delle quote di ripiano che restano a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di pay back per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi della normativa attualmente vigente, in sostituzione delle quote di ripiano in precedenza individuate nella determinazione della medesima Direzione generale n. 24300 del 12.12.2022, già impugnata, precisando che gli importi dovuti a titolo di di pay back per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 erano indicati dettagliatamente nell’Allegato 1 al presente provvedimento, riportante gli importi dovuti da ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici soggetta al ripiano, intimandone il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione; - della successiva Delibera della Giunta Regionale n. 160 del 03.02.2025, comunicata il 06.02.2025, recante il differimento al 31.12.2025 del termine ultimo per il pagamento delle quote di pay back, in sostituzione del termine di trenta giorni dal ricevimento indicato nelle intimazioni già notificate alle imprese fornitrici di dispositivi medici in data 24.01.2025.

Giustizia amministrativa202213584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida e successivi provvedimenti regionali e provinciali di riparto degli oneri di payback

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha certificato il superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali e, con motivi aggiunti, i provvedimenti delle Regioni e della Provincia autonoma che hanno individuato le aziende soggette al ripiano e quantificato le somme dovute. Ha dedotto, anzitutto, l'illegittimità costituzionale e la retroattività della disciplina del payback, in violazione dell'affidamento, della certezza dei rapporti giuridici e della libertà d'iniziativa economica, nonché la violazione dei principi dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, concorrenza, competitività e ricerca. Ha inoltre censurato il difetto di motivazione e di istruttoria del decreto ministeriale, sostenendo che esso avrebbe riportato soltanto dati numerici senza illustrare il metodo di calcolo dello sforamento e senza assicurare un adeguato confronto endoprocedimentale. Ha infine contestato l'insufficienza delle linee guida ministeriali. Con i motivi aggiunti ha dedotto, in via derivata, l'illegittimità degli atti regionali e provinciali e, in via autonoma, la violazione della partecipazione procedimentale, la carenza di trasparenza dei dati, errori di calcolo e ulteriori vizi relativi alla determinazione dei fatturati e delle quote di ripiano.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che la disciplina del payback, già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, non violi la Costituzione: l'obbligo di ripiano era conoscibile dalle imprese fin dal 2015, mentre gli interventi normativi del 2022 hanno reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligo. La misura è stata ritenuta ragionevole e proporzionata rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria e non lesiva della riserva di legge. Sono state escluse anche le dedotte violazioni del diritto dell'Unione, poiché il tetto alla spesa pubblica per dispositivi medici non limita l'accesso degli operatori europei al mercato italiano e la censura era comunque generica. Il motivo relativo al difetto di motivazione e istruttoria è stato respinto perché il decreto ministeriale riportava con precisione i dati dello scostamento e il dato numerico era ritenuto autoesplicativo; inoltre, la ricorrente non aveva denunciato errori o inesattezze nella certificazione. È stata respinta anche la censura relativa all'insufficienza delle linee guida, qualificata come petizione di principio non supportata dalla segnalazione di concrete difficoltà applicative. I ricorsi per motivi aggiunti sono stati invece dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, gli atti regionali e provinciali hanno natura meramente tecnico-contabile ed esecutiva: le Regioni e le Province autonome si limitano a verificare i fatturati, individuare le imprese e applicare percentuali e importi già predeterminati dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare potere autoritativo o discrezionalità. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio paritario e un diritto soggettivo al corretto calcolo del quantum debeatur, devoluto al giudice ordinario. È stata dichiarata possibile la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011

    tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ripiano a carico della Regione interessata

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e, nella disciplina originaria, ha posto il relativo ripiano a carico della Regione.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard

    Ha fissato il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici, a decorrere dal 2014, nella misura indicata.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    ciascuna azienda fornitrice concorre ... in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa

    Disciplina il payback, la percentuale di ripiano a carico dei fornitori, la rilevazione dello sforamento e la procedura per individuare le aziende obbligate e gli importi dovuti.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    il superamento del tetto di spesa ... è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA

    Ha precisato i criteri e i termini per la rilevazione del superamento dei tetti di spesa.

  • art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile

    Ha introdotto la procedura operativa per il ripiano relativo agli anni 2015-2018, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare le imprese e imporre il pagamento.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata

    Ha istituito un fondo e previsto, nella versione originaria, una riduzione dell'importo dovuto dai fornitori aderenti alle condizioni stabilite dalla norma.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Ha previsto una definizione agevolata degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018, con effetti estintivi e cessazione della materia del contendere al ricorrere delle condizioni previste.

  • art. 41 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato nel bilanciamento legislativo, anche rispetto alla libertà di iniziativa economica.

  • art. 23 Cost.

    La disciplina del payback, qualificata come contributo solidaristico, è stata ritenuta rispettosa della riserva di legge poiché individua soggetti obbligati, prestazione e criteri essenziali.

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha escluso la violazione derivante dall'applicazione del payback agli anni 2015-2018.

  • artt. 34 e 35 TFUE

    Il TAR ha escluso che il payback costituisca una restrizione quantitativa alle importazioni o una misura di effetto equivalente, poiché il tetto alla spesa pubblica non limita l'accesso al mercato italiano.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della causa dichiarata priva di giurisdizione amministrativa entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 133 c.p.a.

    Il TAR ha precisato che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva e va risolta secondo il criterio del petitum sostanziale.

Massime di principio

  • La disciplina del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattiva in senso costituzionalmente vietato quando l'obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano già previsti dalla normativa vigente durante le annualità di riferimento e gli interventi successivi si limitano a rendere operative le procedure di attuazione.
  • Il meccanismo del payback sui dispositivi medici costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria e un contributo solidaristico, non contrario alla libertà di iniziativa economica né alla riserva di legge, quando la legge individua i soggetti obbligati, la prestazione imposta, le percentuali di riparto e i criteri essenziali di determinazione.
  • Il tetto alle risorse pubbliche destinabili all'acquisto di dispositivi medici non integra, di per sé, una restrizione quantitativa alle importazioni o una misura di effetto equivalente ai sensi degli artt. 34 e 35 TFUE, se non limita l'accesso degli operatori europei al mercato nazionale.
  • Quando il provvedimento ministeriale di certificazione dello sforamento riporta con precisione i dati contabili utilizzati e non sono dedotti specifici errori o inesattezze, il dato numerico può essere considerato sufficiente sotto il profilo motivazionale e istruttorio, senza necessità di un ulteriore confronto endoprocedimentale sul suo contenuto meramente ricognitivo.
  • Gli atti regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al payback e di quantificazione delle somme dovute appartengono alla giurisdizione ordinaria quando si limitano ad attività tecnico-contabili e riepilogative interamente vincolate dalla legge e dagli atti statali, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità: la pretesa dell'amministrazione e la contestazione dell'impresa attengono a un rapporto obbligatorio e a un diritto soggettivo al corretto calcolo del quantum debeatur.
  • La qualificazione formale dell'atto regionale o provinciale come «provvedimento» e l'eventuale indicazione della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo non incidono sulla giurisdizione, che deve essere determinata in base alla natura effettiva dell'attività svolta e al petitum sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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