Sentenza n. 372/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di San Martino di Lupari n. 28 del 6.03.2025 avente ad oggetto l’approvazione del “Piano Urbanistico Attuativo denominato Le Querce – Ditta Aedifica S.r.l.” notificata ai ricorrenti in data 13.03.2025; nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità con il succitato provvedimento, in particolare: la Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 27.12.2024 con cui è stato adottato il P.U.A. denominato “Le Querce”; la nota del Comune di San Martino di Lupari Prot. 4353/2025 del 17.03.2025 ricevuta dai ricorrenti in data 21.03.2025 di risposta alle osservazioni al P.U.A. adottato; la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16.03.2015 di “Approvazione di Piano guida per la ZTO tipo C2 – Aree residenziali di espansione alla data di adozione del P.I. (Via Fornaci – Via Meucci)”; la 19° Variante al P.I. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 30 maggio 2020 limitatamente alla parte in cui ha perpetuato illegittimamente il vincolo relativo all’A.T.O. 3 - Zona C2/1 e ha disciplinato l’area in proprietà dei ricorrenti; con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, domanda cautelare e per il risarcimento di tutti i danni subiti, e che i ricorrenti andranno a subire.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo "Le Querce", unitamente agli atti presupposti e connessi, inclusi l'adozione del PUA, la risposta alle osservazioni, il piano guida e la variante al Piano degli interventi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di fondi nel territorio comunale, contestavano l'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Le Querce", proposto da un'impresa privata. Deducevano un pregiudizio derivante dalla perimetrazione del piano, che comprendeva una fascia di terreno di loro comproprietà ed escludeva un'altra porzione dei loro fondi, ritenuta conseguentemente inutilizzabile. Il ricorso era diretto all'annullamento della deliberazione consiliare di approvazione del PUA e degli atti presupposti e connessi. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio il processo era stato interrotto per il decesso di una ricorrente e successivamente riassunto dai suoi eredi. Prima della decisione, i ricorrenti dichiaravano espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità; il Comune accettava tale richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa dei ricorrenti, intervenuta prima che la causa fosse trattenuta in decisione, e non ha esaminato nel merito le censure contro il PUA e gli atti connessi. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, né decidere d'ufficio la controversia nel merito quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse e non vi siano richieste contrarie. Le spese di lite sono state compensate in conformità all'accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa.
La dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando sia resa prima della decisione e non vi siano repliche o richieste contrarie; il giudice deve prenderne atto senza esaminare il merito.
art. 79, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'interruzione del giudizio per il decesso di una ricorrente.
art. 300 c.p.c.
Richiamato quale disciplina applicabile all'interruzione del processo conseguente al decesso di una parte.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza decidere il merito e senza poter sostituire d'ufficio la propria valutazione a quella della parte.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione sino al momento della decisione; in assenza di repliche o di diverse richieste della controparte, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse vincola il giudice alla relativa pronuncia processuale.
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