Sentenza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 528/2024, emessa e pubblicata in data 16 luglio 2024 dal Tribunale di Padova nella persona del Giudice, notificata in data 23/07/2024 e passata in giudicato 22/08/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Padova che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e ordinato l'accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, aveva accertato il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a costituire la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, accreditando € 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. I ricorrenti hanno inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha rilevato l'inadempimento ministeriale, non essendo stata fornita alcuna prova dell'esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio carta docente € 1.000,00 in favore di una ricorrente, € 1.500,00 in favore di un altro ricorrente ed € 2.000,00 in favore del terzo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi a un giudicato, compreso quello formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio, decorso il quale è possibile agire per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il TAR ha verificato il decorso del termine di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, già riconosciuto dal giudicato ordinario.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplinano, secondo il giudicato da eseguire, le modalità di costituzione e utilizzazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non si conformi alle statuizioni vincolanti contenute nella decisione.
- Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione devono risultare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione coattiva.
- In presenza di un giudicato ineseguito e in mancanza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione specifica delle statuizioni giudiziali, fissando un termine ultimativo per adempiere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
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