Sentenza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 4
per l’annullamento della nota della Regione Veneto in data 31 agosto 2023 prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto «Spedizioni transfrontaliere di rifiuti di plastica verso l’Ungheria. Regolamento (CE) n. 1013/2006. Intermediario: -OMISSIS- Produttore: -OMISSIS- Destinatario: -OMISSIS- Rientro del carico: diffida», nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi comprese, per quanto occorrer possa, le note della Regione Veneto in data 20 aprile 2023 prot. n. -OMISSIS-e 25 luglio 2022 prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida regionale a riprendere rifiuti oggetto di una spedizione transfrontaliera verso un impianto ungherese, ritenuta illegale dall’autorità ungherese
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, per la parte di proprio interesse, la diffida con cui la Regione Veneto aveva intimato alla stessa e all’intermediario della spedizione di riprendere i rifiuti, nell’ambito di una spedizione transfrontaliera destinata a un impianto ungherese e ritenuta illegale dall’autorità ungherese. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo. In corso di giudizio la ricorrente ha dichiarato di essersi attivata, pur disconoscendo la paternità delle operazioni di spedizione, raggiungendo un accordo con l’intermediario, il quale, d’intesa con l’Ungheria, ha eseguito gli adempimenti necessari a risanare la situazione. Ha quindi sostenuto che la diffida fosse stata ottemperata, senza ulteriori contestazioni o provvedimenti nei suoi confronti, e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Regione ha aderito alla dichiarazione e accettato la compensazione delle spese; il Ministero non si è opposto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito della legittimità della diffida. Il venir meno dell'interesse è stato ritenuto effettivo alla luce delle dichiarazioni delle parti, dell'avvenuta ottemperanza alla diffida e dell'assenza di ulteriori contestazioni o provvedimenti diretti alla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'accordo tra la ricorrente e la Regione e della mancata opposizione del Ministero, costituitosi con atto di mero stile. La pronuncia è adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Regolamento (CE) n. 1013/2006
Richiamato nell'oggetto della diffida regionale relativa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti; il giudice non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'atto contestato viene ottemperato e non residuano ulteriori contestazioni o provvedimenti lesivi nei confronti del ricorrente, sicché una pronuncia di merito non può procurargli alcuna utilità concreta e attuale.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente può fondare la declaratoria di improcedibilità quando le circostanze dedotte risultano condivise dall'amministrazione resistente e non emergono elementi contrari dagli atti di causa.
- In caso di improcedibilità determinata dal sopravvenuto venir meno dell'interesse e accompagnata da un accordo delle parti, le spese possono essere integralmente compensate.
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