Sentenza n. 370/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento 1.del provvedimento avente ad oggetto «Attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il pubblico esercizio sito in via -OMISSIS-. Applicazione delle misure accessorie previste dagli artt. 10 e 12 del regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e relativo allegato 1/C “Patente a Punti”» adottato dal Comune di Padova, Settore SUAP e Attività Economiche e comunicatogli in data 19 giugno 20-OMISSIS-; 2.della nota di accompagnamento comunicata in pari data, da cui risulta il n. di protocollo 20-OMISSIS- – -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di decurtazione di punti dalla patente a punti prevista dal regolamento comunale e di riduzione temporanea dell'orario di apertura dell'esercizio
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunicato il 19 giugno, con cui il SUAP del Comune di Padova aveva disposto la decurtazione di sette punti dalla patente a punti e l'obbligo di chiusura alle ore 22:00 per cinque giorni, in conseguenza di due verbali della Polizia Locale relativi alla presenza di avventori alle ore 03:20 del 23 agosto 2024 e alle ore 02:45 del 12 settembre 2024. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha sostenuto, inoltre, che la SCIA presentata il 20 agosto 2024 aveva legittimamente comunicato orari di chiusura alle ore 03:00 nei giorni da domenica a giovedì e alle ore 04:00 il venerdì e il sabato. Ha contestato, infine, che il locale ricadesse nella Zona 1-Centro Storico, soggetta al limite delle ore 02:00, sostenendo che, secondo la disciplina allora vigente, esso si trovava nella Zona 2, per la quale l'ordinanza sindacale del 2015 consentiva l'apertura fino alle ore 05:00. Il Comune ha sostenuto che il locale ricadesse da sempre nel Centro Storico, che il limite delle ore 02:00 fosse inderogabile mediante SCIA e che la nota SUAP successiva alla presentazione della SCIA avesse già segnalato l'illegittimità degli orari comunicati. Ha inoltre invocato il carattere vincolato e meramente esecutivo delle misure applicate e l'inoppugnabilità dei verbali della Polizia Locale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Il Collegio ha ricostruito la disciplina applicabile ratione temporis sulla base delle diverse versioni del regolamento comunale e delle ordinanze sindacali sugli orari. Ha accertato che, nella zonizzazione vigente fino al luglio 2024, il locale risultava collocato nella Zona 2, cui l'ordinanza del 2015 collegava l'orario massimo fino alle ore 05:00. Solo con la deliberazione consiliare dell'8 luglio 2024 il locale era stato ricollocato nella nuova area denominata Centro Storico, mentre l'ordinanza sindacale destinata ad adeguare gli orari alla nuova zonizzazione era intervenuta soltanto il 4 novembre 2024, prevedendo per tale area la chiusura alle ore 04:00. Ne derivava, nel periodo degli accertamenti, un'oggettiva incertezza normativa e un problema di coordinamento tra il regolamento modificato e la precedente ordinanza sugli orari. La SCIA del 20 agosto 2024 era stata presentata in tale contesto e aveva indicato orari coerenti sia con la disciplina previgente sia con quella successivamente introdotta. La nota SUAP del 20 settembre 2024, oltre a essere successiva a entrambi i sopralluoghi, non costituiva un provvedimento inibitorio espresso ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990. I verbali dimostravano la presenza di avventori negli orari indicati, ma non provavano il superamento di un limite orario certamente applicabile, poiché erano fondati sull'erronea o comunque contestabile applicazione del limite delle ore 02:00. Le misure regolamentari, pur vincolate, erano quindi viziate dall'erronea individuazione del regime orario applicabile. La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio è stata assorbita. Il Comune di Padova è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio è stata ritenuta rilevante nei procedimenti ad effetti restrittivi, ma la relativa questione è stata assorbita in ragione dell'accoglimento per l'erronea individuazione della disciplina oraria.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA, l'amministrazione deve adottare entro il termine previsto un effettivo provvedimento motivato di divieto di prosecuzione; una mera nota di precisazione non equivale a un provvedimento inibitorio.
artt. 10 e 12 del regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande
Le misure accessorie della patente a punti e della riduzione dell'orario possono essere applicate solo in presenza di una violazione effettivamente accertata delle prescrizioni orarie applicabili al singolo esercizio.
ordinanza sindacale del 2015 sugli orari delle attività di somministrazione
l'orario massimo di apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali/artigianali del settore alimentare nella Zona 1 è fissato dalle ore 6.00 alle ore 2.00; l'orario massimo di apertura ... sul restante territorio è fissato dalle ore 6.00 alle ore 5.00
L'ordinanza stabiliva limiti differenti in funzione della zonizzazione allora vigente; la sua applicazione richiedeva di individuare la zona concretamente assegnata al locale secondo la disciplina vigente al momento dei fatti.
deliberazione consiliare dell'8 luglio 2024 di modifica della zonizzazione
La deliberazione ha ricollocato il locale nella nuova area del Centro Storico, ma tale modifica non è stata contestualmente coordinata con una nuova disciplina degli orari.
ordinanza sindacale del 4 novembre 2024 sugli orari
L'ordinanza ha adeguato gli orari alla nuova zonizzazione, prevedendo per l'area interna al Centro Storico ma esterna alla Zona 1 la chiusura alle ore 04:00; la sua adozione successiva ai fatti confermava l'esistenza di una fase transitoria e di incertezza normativa.
Massime di principio
- Quando una modifica della zonizzazione regolamentare incide sui presupposti di una disciplina oraria, ma l'ordinanza che stabilisce gli orari non viene contestualmente adeguata, l'amministrazione non può applicare automaticamente il precedente limite più restrittivo senza risolvere il problema di coordinamento normativo e individuare con certezza il regime vigente ratione temporis.
- Le sanzioni o misure accessorie vincolate possono essere applicate soltanto quando sia certa la violazione della prescrizione sostanziale applicabile al caso concreto; l'accertamento della presenza di avventori oltre un determinato orario non è sufficiente se resta contestabile che proprio quell'orario costituisse il limite legittimo di apertura.
- In presenza di oggettiva incertezza normativa determinata da atti comunali non coordinati tra loro, la condotta del privato che comunica orari coerenti con la disciplina previgente e con quella successivamente adottata non può fondare l'applicazione di misure restrittive per una violazione basata su un'interpretazione non certa della disciplina.
- La mera nota amministrativa che segnala il contrasto tra una SCIA e una prescrizione normativa non equivale al provvedimento motivato di divieto di prosecuzione richiesto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990, soprattutto quando sia intervenuta dopo i fatti contestati.
- I verbali amministrativi che attestano fatti materiali, come la presenza di avventori a una determinata ora, non dimostrano anche il superamento del limite orario se l'individuazione del limite applicabile dipende da una disciplina normativa incerta o erroneamente ricostruita dall'amministrazione.
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