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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 35/2023 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.01.2023, e notificata in forma esecutiva il 21.04.2023

Giustizia amministrativa202501232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 3.500 euro sulla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 gennaio 2023 e notificata in forma esecutiva al Ministero il 21 aprile 2023, era passata in giudicato e aveva condannato l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di complessivi 3.500 euro, oltre alla rifusione delle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l’attuazione coattiva della pronuncia ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando che il passaggio in giudicato della sentenza era attestato dall’ufficio competente, che la pronuncia era stata notificata al Ministero e che era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che il giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto all’obbligo imposto dalla sentenza. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza la somma di 3.500 euro sul portafoglio Carta docente della ricorrente. Per l’eventuale perdurante inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono, nel caso esaminato, presupposti per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la finalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    La sentenza ottemperanda aveva richiamato tali disposizioni quanto alle modalità e funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’obbligo ineseguito grava su una pubblica amministrazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione rilevano, nel caso considerato, l’accertamento del passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione specifica dell’obbligo risultante dal giudicato, fissando un termine ultimativo e nominando sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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