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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione, A) del Decreto direttoriale della Regione Veneto in data 9 dicembre 2025 n. 13500 recante «Autorizzazione all’ATC TV07 per lo svolgimento di prove cinofile per cani da seguita su specie lepre, senza sparo e abbattimento, per sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, all’interno dei territori degli ATC TV05, TV07, TV8, TV9 e TV10»; B) ove occorrer possa, della nota del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria in data 19 febbraio 2025 prot. n. 88626 e della nota della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso di riscontro in data 24 febbraio 2025 prot. n. 95966; C) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso

Giustizia amministrativa202600081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile per cani da seguita su lepre, senza sparo e abbattimento, nei territori di diversi ambiti territoriali di caccia, con validità anche per gli anni successivi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ricorrente ha impugnato l’autorizzazione regionale deducendo la violazione dell’art. 18, comma 4, della legge regionale Veneto n. 50 del 1993, dell’art. 191 TFUE, dell’art. 3-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la Regione, pur conoscendo il parere ISPRA del 4 marzo 2025, secondo cui le prove cinofile con cani da seguita sulla lepre europea dovrebbero essere interrotte dal 15 febbraio per evitare interferenze con la riproduzione della fauna selvatica, si era discostata da tale indicazione senza motivare. È stata inoltre dedotta la violazione del principio di precauzione, anche alla luce della letteratura scientifica richiamata, nonché dell’art. 10 della legge n. 157 del 1992, degli artt. 9 Cost. e 13 TFUE, sul presupposto che la pianificazione delle prove cinofile dovesse assicurare la conservazione delle attività riproduttive della specie e che lo svolgimento della prova nei giorni 7 e 8 marzo 2026 comportasse un grave rischio per la conservazione della lepre.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Nel corso del processo la Regione ha annullato d’ufficio il decreto impugnato, con decreto del 23 gennaio 2026, richiamando il parere ISPRA e il consenso dell’associazione venatoria destinataria dell’autorizzazione. L’annullamento in autotutela ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito dall’associazione ricorrente; pertanto il Tribunale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere senza esaminare la fondatezza dei motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate. Il Collegio ha valorizzato il fatto che la cessazione fosse dipesa dall’autotutela esercitata prima di qualsiasi pronuncia, anche cautelare, sulla fondatezza della domanda; ha inoltre rilevato il carattere ampiamente discrezionale dell’autotutela nel caso concreto, l’assenza di natura obbligatoria o vincolante del parere ISPRA e l’esigibilità, secondo i principi di collaborazione e buona fede, di una preventiva istanza di autotutela, considerato che il ricorso era stato notificato circa due mesi prima della prova e che vi sarebbe stato ancora tempo per ricorrere in caso di mancato riscontro.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio quando ne ricorrono le condizioni, previa audizione delle parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione dell’interesse della parte ricorrente per effetto dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Impone l’improntarsi dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione ai principi di collaborazione e buona fede; nel caso concreto tali principi sono stati richiamati per ritenere esigibile una preventiva istanza di autotutela.

  • art. 18, comma 4, l.r. Veneto n. 50/1993

    Richiamato quale parametro di legittimità dell’autorizzazione regionale alle prove cinofile, ma non esaminato nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 191 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di precauzione, senza esame nel merito da parte del giudice.

  • art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela ambientale e al principio di precauzione, senza decisione sul merito.

  • art. 10 l. n. 157/1992

    Richiamato quale parametro della pianificazione faunistico-venatoria e della conservazione delle attività riproduttive della fauna selvatica, senza esame nel merito.

  • art. 9 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela della fauna e dell’ambiente, senza esame nel merito.

  • art. 13 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela degli animali, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata quando la cessazione della materia del contendere dipende dall’esercizio dell’autotutela prima di qualsiasi pronuncia giudiziale sulla fondatezza della domanda, soprattutto se il potere esercitato è ampiamente discrezionale e non sussiste un’autotutela doverosa.
  • Un parere tecnico non indirizzato all’amministrazione procedente e privo di natura obbligatoria o vincolante non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto amministrativo per il solo fatto che l’amministrazione se ne discosti; nel caso deciso, tuttavia, il parere ha costituito la base dell’annullamento in autotutela.
  • I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione possono rendere esigibile, in funzione deflattiva del contenzioso, la previa presentazione di un’istanza di autotutela, quando ciò consenta comunque di tutelare tempestivamente la posizione del privato mediante successiva impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraAutotutelaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaBuona fede e correttezza della PASopravvenuta carenza di interesse

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