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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31953/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto imposte complementari di registro, ipotecaria e catastale, riqualificando come cessione di ramo d'azienda il trasferimento della totalità delle quote di una società che era stata appositamente costituita e poi utilizzata come veicolo societario per il passaggio delle due centrali termoelettriche. La CTR Lombardia ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la sequenza degli atti integrasse un unico risultato economico e che, quindi, potesse procedersi alla riqualificazione sulla base del collegamento negoziale e di elementi extratestuali. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo: nullità della sentenza per omessa pronuncia su questioni relative al quantum delle imposte, al termine di pagamento e agli interessi; violazione delle norme sul contraddittorio preventivo e richiesta di rinvio pregiudiziale; violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che non fosse consentita la riqualificazione alla luce di atti collegati ed elementi extratestuali e che mancassero i presupposti di abuso del diritto; omesso esame di fatti decisivi relativi all'autonomia della società veicolo e alle ragioni economico-organizzative della sua costituzione; ulteriori censure su omessa pronuncia circa la quantificazione dei tributi e sugli interessi. Anche la società cedente ha proposto autonomo ricorso, deducendo in sostanza la violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e vizi di omessa pronuncia sulla determinazione dell'imposta e degli interessi, oltre a contestare la riqualificazione della cessione di quote come cessione d'azienda.

La decisione

La Corte, riuniti i ricorsi, ha accolto il terzo motivo del ricorso della società cessionaria e il secondo motivo del ricorso della società cedente, ritenendo assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi delle contribuenti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per effetto dello ius superveniens e dei richiamati interventi della Corte costituzionale. La ratio decisiva è che, nel regime applicabile all'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 come interpretato alla luce della normativa sopravvenuta e delle decisioni costituzionali, la riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro deve essere compiuta solo sulla base del contenuto intrinseco dell'atto registrato, senza valorizzare atti collegati o elementi extratestuali.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto da parte dell'Amministrazione deve essere compiuta avendo riguardo esclusivamente al contenuto intrinseco dell'atto presentato a registrazione, senza valorizzare atti collegati o elementi extratestuali.
  • Non è consentito fondare la tassazione su una ricostruzione del risultato economico complessivo dell'operazione se tale ricostruzione richiede di attribuire all'atto un contenuto giuridico diverso da quello ricavabile dalle sue clausole e dagli elementi interni.
  • Quando la questione di diritto è definita dal ius superveniens e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
  • I motivi di ricorso che risultano assorbiti dalla soluzione della questione dirimente non devono essere esaminati ulteriormente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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