Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24254/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall'escussione di una polizza fideiussoria a prima richiesta prestata a garanzia della restituzione di somme erogate nell'ambito di un contributo pubblico ex l. n. 488 del 1992. La banca concessionaria aveva escusso la garanzia dopo avere ritenuto sussistente l'inadempimento della beneficiaria agli obblighi documentali e ai parametri del programma agevolativo; l'assicuratore aveva poi ottenuto decreto ingiuntivo per il rimborso di quanto pagato in forza della garanzia. La società beneficiaria aveva proposto opposizione, deducendo exceptio doli e contestando la legittimità dell'escussione, ritenuta abusiva e fraudolenta in assenza di una reale causa di revoca del contributo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione che considerava illegittima l'escussione, valorizzando il fatto che la stessa banca aveva reputato non grave l'inadempimento posto a base della richiesta di pagamento e che, pertanto, la condotta fosse contraria a buona fede. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento e sulla garanzia autonoma, sostenendo che la gravità dell'inadempimento non fosse parametro rilevante per l'escussione della polizza e che la valutazione ex art. 1455 c.c. non fosse applicabile; 2) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, perché la Corte d'appello avrebbe desunto la non gravità dell'inadempimento da un documento successivo all'escussione e privo dei requisiti dell'art. 2729 c.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché non sarebbe stata considerata la circostanza che la relazione del 5 aprile 2007 attestava anche la mancata presentazione della documentazione relativa al pagamento di almeno metà del costo del programma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva fondato la propria decisione sulla necessità di valutare la gravità dell'inadempimento in sé ai fini dell'escussione della garanzia, ma sulla contrarietà a buona fede della richiesta di pagamento, poiché la banca aveva attivato la garanzia pur qualificando come non grave il comportamento addebitato alla beneficiaria. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione di un documento e la lettura delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e censura un profilo diverso da quello effettivamente posto a fondamento della decisione.
  • L'escussione di una garanzia, anche se astrattamente autonoma, può essere ritenuta illegittima quando il creditore la attivi in contrasto con buona fede e correttezza, specie se fonda la richiesta su un inadempimento che egli stesso considera non grave.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del contenuto di documenti o delle prove già esaminate dal giudice di merito; deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
  • Le irregolarità della notificazione telematica non determinano improcedibilità o nullità quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la controparte ne abbia avuto effettiva conoscenza.
  • L'attestazione di conformità nella notificazione o nel deposito telematico va verificata in concreto alla luce della natura analogica o informatica dell'atto originario e del tipo di deposito effettuato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.