Cassazione Civile, Ordinanza n. 24254/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'escussione di una polizza fideiussoria a prima richiesta prestata a garanzia della restituzione di somme erogate nell'ambito di un contributo pubblico ex l. n. 488 del 1992. La banca concessionaria aveva escusso la garanzia dopo avere ritenuto sussistente l'inadempimento della beneficiaria agli obblighi documentali e ai parametri del programma agevolativo; l'assicuratore aveva poi ottenuto decreto ingiuntivo per il rimborso di quanto pagato in forza della garanzia. La società beneficiaria aveva proposto opposizione, deducendo exceptio doli e contestando la legittimità dell'escussione, ritenuta abusiva e fraudolenta in assenza di una reale causa di revoca del contributo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione che considerava illegittima l'escussione, valorizzando il fatto che la stessa banca aveva reputato non grave l'inadempimento posto a base della richiesta di pagamento e che, pertanto, la condotta fosse contraria a buona fede. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento e sulla garanzia autonoma, sostenendo che la gravità dell'inadempimento non fosse parametro rilevante per l'escussione della polizza e che la valutazione ex art. 1455 c.c. non fosse applicabile; 2) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, perché la Corte d'appello avrebbe desunto la non gravità dell'inadempimento da un documento successivo all'escussione e privo dei requisiti dell'art. 2729 c.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché non sarebbe stata considerata la circostanza che la relazione del 5 aprile 2007 attestava anche la mancata presentazione della documentazione relativa al pagamento di almeno metà del costo del programma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva fondato la propria decisione sulla necessità di valutare la gravità dell'inadempimento in sé ai fini dell'escussione della garanzia, ma sulla contrarietà a buona fede della richiesta di pagamento, poiché la banca aveva attivato la garanzia pur qualificando come non grave il comportamento addebitato alla beneficiaria. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava la valutazione di un documento e la lettura delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la mancata dimostrazione dei requisiti del contributo integrasse una condizione risolutiva dell'assegnazione provvisoria
richiamato dalla ricorrente in tema di risoluzione per inadempimento
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla violazione della buona fede nell'escussione della garanzia
richiamato dalla ricorrente come possibile clausola risolutiva espressa
artt. 5, comma 4 bis, e 8, comma 1, lett. c1), d.m. n. 527 del 1995
richiamati dalla ricorrente per contestare il fondamento regolamentare dell'escussione
art. 1, comma 9, d.m. n. 123 del 2000
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della garanzia prestata a favore della banca concessionaria
richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso di presunzioni da parte del giudice di merito
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inidoneità della prova presuntiva posta a base della decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicata come norma sul motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte per evidenziare la genericità e confusione del secondo motivo
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie
art. 16 undecies d.l. n. 179 del 2012
richiamato dalle controricorrenti nell'eccezione di improcedibilità della notificazione telematica
art. 19 ter d.m. n. 44 del 2011
richiamato dalle controricorrenti nell'eccezione sulla notificazione telematica
art. 3 bis, comma 2, l. n. 53 del 1994
"quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità"
richiamato per delimitare i casi in cui è necessaria l'attestazione di conformità nella notificazione telematica
art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994
richiamato per distinguere la fattispecie esaminata da quella decisa dalle Sezioni Unite in tema di deposito della copia analogica
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e censura un profilo diverso da quello effettivamente posto a fondamento della decisione.
- L'escussione di una garanzia, anche se astrattamente autonoma, può essere ritenuta illegittima quando il creditore la attivi in contrasto con buona fede e correttezza, specie se fonda la richiesta su un inadempimento che egli stesso considera non grave.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del contenuto di documenti o delle prove già esaminate dal giudice di merito; deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- Le irregolarità della notificazione telematica non determinano improcedibilità o nullità quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la controparte ne abbia avuto effettiva conoscenza.
- L'attestazione di conformità nella notificazione o nel deposito telematico va verificata in concreto alla luce della natura analogica o informatica dell'atto originario e del tipo di deposito effettuato.
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