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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32563/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare intimato da un ente locale a un dipendente pubblico ai sensi dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001. Il lavoratore ha impugnato il recesso con il rito speciale cd. Fornero, ottenendo dapprima un'ordinanza di rigetto e poi il rigetto dell'opposizione proposta contro tale ordinanza. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame perché proposto con le forme dell'appello e non con quelle del reclamo, ritenendo applicabile la disciplina transitoria del d.lgs. n. 149/2022: per i procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023 continuava a operare il rito Fornero, sicché l'impugnazione della sentenza di primo grado doveva essere proposta con reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 35 e 37 del d.lgs. n. 149/2022 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che dovesse applicarsi il quarto comma dell'art. 35, relativo alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, con conseguente ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e necessità della notificazione della sentenza per il termine breve.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato che, per i procedimenti Fornero instaurati prima del 1° marzo 2023, la disciplina transitoria dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022 mantiene applicabile il rito previgente, sicché l'impugnazione della sentenza di primo grado deve avvenire con reclamo e non con appello. Ne è derivata la conferma dell'inammissibilità del gravame per tardività. La Corte ha compensato integralmente le spese in ragione della obiettiva problematicità interpretativa della questione, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001

    costituisce la base normativa del licenziamento disciplinare intimato al dipendente pubblico.

  • art. 1, commi 47, 49, 51 e 58, L. n. 92/2012

    disciplinano il rito Fornero, la fase sommaria, l'opposizione e il reclamo avverso la sentenza di primo grado.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    la disciplina transitoria va letta nel senso che l'abrogazione del rito Fornero opera solo per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023; per quelli anteriori continua ad applicarsi il rito previgente e quindi il reclamo.

  • art. 37 d.lgs. n. 149/2022

    abroga il rito Fornero, ma la sua efficacia è limitata dalla disciplina transitoria dell'art. 35.

  • art. 12 preleggi

    invocato dal ricorrente in tema di interpretazione della legge, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la ricostruzione accolta dalla Corte.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione delle regole dell'appello, ma ritenuto non applicabile al caso, soggetto ancora al reclamo.

  • art. 441-bis c.p.c.

    richiamato come conferma sistematica della coerenza della disciplina transitoria con il nuovo assetto processuale.

  • art. 11 preleggi

    richiamato quale limite al principio di irretroattività nella ricostruzione dei rapporti tra vecchio e nuovo rito.

  • art. 5 c.p.c.

    richiamato in relazione alla perpetuatio iurisdictionis/perpetuatio del rito nel caso di ius superveniens incidente sull'intero procedimento.

  • art. 92 c.p.c.

    utilizzato per giustificare la compensazione delle spese in presenza di obiettiva incertezza interpretativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma richiamata per l'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando uno ius superveniens incide su un intero rito processuale, la disciplina transitoria va letta in modo sistematico e non secondo il solo principio del tempus regit actum riferito ai singoli atti.
  • Se una riforma abroga un rito speciale ma la disciplina transitoria salva i procedimenti già instaurati, per i giudizi pendenti continua ad applicarsi il rito originario, anche ai fini delle impugnazioni.
  • L'individuazione del mezzo di impugnazione dipende dal rito applicabile al procedimento e non dalla mera forma con cui la parte abbia erroneamente qualificato l'atto.
  • In presenza di una questione interpretativa oggettivamente controversa e di un consolidamento giurisprudenziale successivo al compimento dell'errore processuale, è ammissibile la compensazione integrale delle spese.
  • Il superamento di un dubbio esegetico su una disciplina transitoria può fondarsi anche sulla coerenza sistematica tra la norma di salvezza, le nuove regole introdotte dalla riforma e il tenore letterale delle disposizioni transitorie.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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