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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32509/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato il 19 settembre 2013 tra una lavoratrice, addetta come assistente di volo, e una società di trasporto aereo poi ammessa ad amministrazione straordinaria. La Corte d'appello aveva dichiarato nullo il termine finale apposto al contratto per violazione della clausola di contingentamento prevista dalla contrattazione collettiva, accertando la conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 1 ottobre 2013, ordinando la reintegra e condannando la società al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 3 del CCNL applicabile, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provato il rispetto del limite percentuale di contingentamento; con il secondo deduceva violazione degli artt. 24 e 52 R.D. n. 267/1942 e degli artt. 409 e 433 c.p.c., sostenendo che la domanda di condanna risarcitoria non potesse essere decisa dal giudice del lavoro ma dovesse essere trattata nel procedimento concorsuale, con conseguente improcedibilità della domanda stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse alcuna inversione dell'onere della prova ma solo una valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito, logicamente motivata anche alla luce del criterio di vicinanza della prova. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati, affermando che la domanda di condanna al risarcimento economico proposta contro la società in amministrazione straordinaria rientra nella cognizione del giudice concorsuale e non può proseguire nel giudizio di lavoro; per tale parte la sentenza impugnata è stata cassata e la domanda della lavoratrice è stata dichiarata improseguibile. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società, in ragione della soccombenza complessiva prevalente della lavoratrice sul piano dell'esito complessivo della lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che vi sia stata inversione dell'onere della prova: la questione riguardava la valutazione delle prove offerte dalla parte onerata, non una redistribuzione del carico probatorio.

  • art. 3 CCNL per il personale di CAI, Sezione B Assistenti di Volo, del 30/10/2008

    È richiamato come fonte della clausola di contingentamento applicabile al rapporto a termine; la sua violazione conduce all'illegittimità del termine.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Costituisce il parametro dell'indennità riconosciuta in caso di illegittima apposizione del termine, liquidata dalla Corte di merito in quattro mensilità.

  • art. 24 R.D. n. 267/1942

    È richiamato nel motivo accolto per affermare che le domande di condanna risarcitoria verso il soggetto assoggettato a procedura concorsuale spettano al giudice fallimentare/concorsuale.

  • art. 52 R.D. n. 267/1942

    È richiamato come norma che concentra nella procedura concorsuale l'accertamento dei crediti e impedisce la prosecuzione della domanda di condanna nel diverso giudizio di lavoro.

  • art. 409 c.p.c.

    È evocato nel motivo per il riparto di cognizione tra giudice del lavoro e giudice concorsuale.

  • art. 433 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, in combinazione con le norme fallimentari, per sostenere l'improcedibilità della domanda risarcitoria nel giudizio ordinario.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale utilizzata come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nelle controversie sul contratto di lavoro a termine, la deduzione della violazione della clausola di contingentamento impone di verificare se la parte onerata abbia fornito una prova idonea e riferita al momento rilevante; la contestazione della controparte non comporta automaticamente un'inversione dell'onere probatorio.
  • La valutazione della sufficienza e attendibilità della prova sul rispetto dei limiti numerici fissati dalla contrattazione collettiva è attività riservata al giudice di merito e, se logicamente motivata, non è censurabile in cassazione come violazione dell'art. 2697 c.c.
  • Ai fini della clausola di contingentamento, il dato relativo al numero dei lavoratori a termine esistenti a fine anno può non essere di per sé decisivo se non consente di ricostruire la percentuale applicabile alla data di stipulazione del contratto impugnato.
  • Nel riparto di giurisdizione/cognizione tra giudice del lavoro e giudice concorsuale, il primo conosce delle controversie sullo status del lavoratore e sugli effetti costitutivi del rapporto, mentre al secondo spettano le domande di accertamento e condanna aventi contenuto patrimoniale da far valere nel concorso.
  • La domanda di condanna risarcitoria proposta contro un'impresa assoggettata a procedura concorsuale non può proseguire nel giudizio ordinario di lavoro quando incide sulla massa e deve essere trattata nella sede concorsuale; al più, il giudice del lavoro può accertare l'entità dell'indennità ove ciò sia consentito dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLiquidazione giudizialeCompetenzaRicorso per cassazione
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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