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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32568/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un cambio di appalto nel settore della vigilanza privata. I lavoratori sostenevano di avere diritto all'assunzione presso la nuova appaltatrice in applicazione della clausola sociale prevista dal CCNL Vigilanza, oltre al risarcimento dei danni, deducendo che il cambio di appalto fosse incontestato e che la nuova gestione dovesse assorbire il personale impiegato dall'uscente. La Corte d'appello aveva però escluso l'operatività della clausola sociale, ritenendo che il nuovo appalto fosse caratterizzato da una drastica riduzione delle ore di vigilanza, da un mutamento della stazione appaltante e dei servizi richiesti, quindi da assenza del presupposto dei medesimi servizi già oggetto dell'appalto precedente. Inoltre, aveva rilevato che i lavoratori non avevano spiegato né provato perché dovessero essere preferiti agli altri dipendenti della società uscente. Con il ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL, lamentando anche una pronuncia ultra petita e la falsa interpretazione delle clausole collettive, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere l'obbligo di assorbimento del personale da parte della nuova appaltatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello si fondava su una ratio autonoma e decisiva non efficacemente censurata: la mancanza di prova, da parte dei ricorrenti, del loro diritto a essere preferiti agli altri ex dipendenti nella procedura finalizzata all'assunzione di una quota del personale della società fallita. Poiché tale autonoma ragione di rigetto non era stata attaccata con specifica censura, il ricorso non poteva essere accolto, restando comunque ferma la decisione impugnata anche a voler ritenere fondate le altre doglianze. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come norma processuale a fondamento della censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per denunciare un asserito vizio di pronuncia ultra petita

  • artt. 1362, 1363, 1367 e 1370 c.c.

    evocati come criteri di interpretazione del contratto collettivo, anche contro l'autore del testo

  • artt. 24, 25, 26 e 17 CCNL Vigilanza Privata dell'8.4.2013 e ss. rinnovi

    richiamati per sostenere l'applicabilità della clausola sociale e dell'obbligo di assorbimento del personale in caso di cambio appalto

  • art. 25 CCNL Vigilanza

    considerato dai giudici di merito come non applicabile in difetto del presupposto dei medesimi servizi oggetto del precedente appalto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 15 c.p.c.

    non espressamente citato nel testo fornito

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo fornito ma implicato dal rilievo sulla mancata prova del diritto a essere preferiti

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte: la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile o comunque privo di interesse all'accoglimento.
  • In tema di clausola sociale nei cambi di appalto, l'operatività dell'obbligo di assorbimento va verificata alla luce dei presupposti contrattuali previsti dalla disciplina collettiva e, se il giudice di merito esclude in fatto la ricorrenza dei medesimi servizi o di altri requisiti applicativi, tale accertamento va specificamente aggredito in cassazione.
  • Chi invochi il diritto all'assunzione preferenziale nell'ambito di una procedura di assorbimento del personale deve allegare e provare i fatti costitutivi del proprio diritto, compresi i criteri che giustificano la preferenza rispetto ad altri lavoratori potenzialmente destinatari dell'assunzione.
  • La censura di violazione dei criteri ermeneutici del contratto collettivo non è sufficiente se non si confronta con la concreta ratio probatoria posta a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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